Decisione di riferimento : cc • N° 05-87.259 • 2006-09-26 • Consulta la decisione →
Immaginate: abitate a Yutz, vicino a Metz, e ogni sera un odore nauseabondo vi impedisce di aprire le finestre. Siete proprietari della vostra casa, avete investito in un quartiere residenziale, ed ecco che la fabbrica vicina, pur autorizzata, inquina la vostra vita quotidiana. Denunciate, il prefetto ingiunge al gestore di « porre fine alle molestie olfattive ». Ma il gestore contesta: rispetta già le prescrizioni tecniche che gli sono state imposte. Allora, cosa si può esigere da lui?
Questa questione, la Corte di Cassazione l'ha risolta il 26 settembre 2006 in una causa emblematica. Al centro del dibattito: il reato di prosecuzione dell'esercizio di un'installazione classificata senza conformarsi a un'ingiunzione. I giudici hanno dovuto determinare se l'obbligo di « porre fine » a molestie olfattive fosse un obbligo nuovo o semplicemente il richiamo di un'esigenza già esistente.
La risposta è capitale per ogni gestore di installazione classificata, ma anche per i residenti che sperano un giorno di respirare aria pura. La Corte ha ritenuto che quando le prescrizioni iniziali mirano solo a « minimizzare » le molestie, l'amministrazione non può poi esigerne la « soppressione totale » con una semplice ingiunzione. Una decisione di buon senso, ma che lascia gli abitanti insoddisfatti.
I fatti: una storia come tante
La società Avilande gestiva, a Yutz, un'installazione classificata per la protezione dell'ambiente (ICPE) soggetta ad autorizzazione prefettizia. Due decreti prefettizi, emanati nel 1981 e nel 1993, fissavano le prescrizioni tecniche applicabili: filtri, altezze dei camini, procedure di esercizio. Il loro obiettivo era chiaro: « evitare le molestie olfattive », ma in pratica imponevano mezzi per ridurle, non per sopprimerle completamente.
Nonostante queste misure, odori persistenti infastidivano i residenti di Montigny-lès-Metz e dei comuni circostanti. Nel 2000, il prefetto della Mosella invia alla SA Avilande un'ingiunzione, ai sensi dell'articolo L. 512-5 del Codice dell'ambiente (oggi L. 171-7 e seguenti), ingiungendole di « porre fine alle molestie olfattive » entro sei mesi. Il gestore non riesce a sopprimere totalmente gli odori. La procura persegue allora la società per esercizio irregolare di un'installazione classificata (reato previsto dall'articolo L. 514-9 dello stesso codice).
Davanti al tribunale correzionale di Metz, la società Avilande viene condannata. Appella. La corte d'appello di Metz riforma la sentenza e assolve la società. Il pubblico ministero ricorre in cassazione. La Corte di Cassazione, con sentenza del 26 settembre 2006, rigetta il ricorso e conferma l'assoluzione. Perché? Perché, secondo i giudici, l'ingiunzione esigeva un obbligo nuovo – la soppressione totale degli odori – che non derivava dalle prescrizioni iniziali, le quali tendevano solo a minimizzarli. Ora, il reato presuppone che il gestore non abbia rispettato un'ingiunzione che si limita a richiamare prescrizioni già applicabili. Qui, l'ingiunzione andava oltre, creando un obbligo nuovo. Impossibile quindi condannare penalmente il gestore per non aver realizzato l'impossibile.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di Cassazione si basa su un'analisi accurata dei testi. L'articolo L. 514-9 del Codice dell'ambiente (nella versione allora vigente) punisce il fatto di proseguire l'esercizio di un'installazione classificata senza conformarsi a un'ingiunzione prefettizia emanata in applicazione degli articoli L. 512-5, L. 512-7, L. 512-9 o L. 512-12. Questi articoli permettono al prefetto di imporre prescrizioni complementari o di ingiungere al gestore di rispettare le prescrizioni esistenti.
La difficoltà risiedeva nella natura dell'ingiunzione: era un semplice richiamo di obblighi esistenti o creava una prescrizione nuova? La Corte risponde che l'esigenza di « porre fine a tutte le molestie olfattive » costituisce un obbligo nuovo, poiché i decreti iniziali miravano solo a « evitare » o « minimizzare » tali molestie, non a sopprimerle totalmente. La sfumatura è sottile ma cruciale: « evitare » può significare prevenire con mezzi ragionevoli, mentre « porre fine » implica un risultato assoluto. Ora, il reato è costituito solo se l'ingiunzione si limita a esigere il rispetto di prescrizioni già in vigore. Se aggiunge un obbligo, il gestore non può essere sanzionato penalmente per non averlo eseguito, salvo dimostrare che avrebbe potuto rispettarlo (cosa che non era il caso).
La Corte conferma così la sua giurisprudenza anteriore (Crim., 14 gennaio 2003, n° 02-83.019) secondo cui il reato presuppone un'ingiunzione che si limita a richiamare obblighi esistenti. Qui, l'ingiunzione innovava, quindi nessun reato. I giudici di merito avevano peraltro rilevato che la società Avilande rispettava scrupolosamente i suoi decreti di autorizzazione. La soluzione è logica: non si può punire qualcuno per non aver fatto ciò che la legge non gli imponeva ancora. Ma lascia i residenti senza ricorso penale diretto, rinviandoli alla via civile o amministrativa.
Cosa cambia per voi — concretamente
Per i gestori di installazioni classificate, questa decisione è uno scudo. Se rispettate le vostre prescrizioni, l'amministrazione non può, con un'ingiunzione, esigere un risultato impossibile (es. zero odori) e perseguirvi penalmente se fallite. Deve prima modificare le vostre prescrizioni con una procedura contraddittoria.

