Decisione di riferimento: cc • N° 12-23.670 • 2013-12-17 • Consulta la decisione →
Immaginate di abitare a Bayonne, in un bel condominio con vista sulla Nive. Il vostro vicino del piano di sotto, che possiede un appartamento con terrazza privata, decide un giorno di cedervi un pezzo di quella terrazza per allargare il vostro balcone. Gentile, no? Eppure, questa cessione, anche amichevole, può essere illecita senza l'accordo di tutti i condòmini. È esattamente ciò che ha ricordato la Corte di Cassazione con una sentenza del 17 dicembre 2013 (n. 12-23.670).
Questa decisione, spesso poco conosciuta, è tuttavia cruciale per ogni proprietario o acquirente in condominio. Stabilisce una regola semplice: un diritto di godimento esclusivo legato a un'unità immobiliare non può essere ceduto, nemmeno parzialmente, al proprietario di un'altra unità senza l'accordo del condominio. In altre parole, non potete liberamente "dare" o "vendere" l'uso esclusivo di una parte comune al vostro vicino.
Ma cosa cambia esattamente per voi, proprietario a Orthez o altrove? Analizzeremo questa decisione, le sue implicazioni pratiche e vi forniremo le chiavi per evitare le trappole.
I fatti: una storia come tante
Il signor X è proprietario di un'unità immobiliare in un condominio situato a Bayonne. La sua unità comprende un diritto di godimento esclusivo su una parte del terrazzo di copertura dell'edificio. Un giorno, decide di cedere una parte di questo diritto al signor Y, proprietario di un'altra unità, affinché questi possa allestire uno spazio relax. I due condòmini firmano un atto privato, senza informare il condominio. Per alcuni mesi, tutto va bene. Ma l'amministratore scopre la manovra e convoca un'assemblea. Il condominio rifiuta la cessione e cita in giudizio il signor X e il signor Y per far annullare l'atto.
Il tribunale di grande istanza di Bayonne dà ragione al condominio: la cessione è nulla. Il signor X e il signor Y appellano, ma la corte d'appello di Pau conferma la sentenza. Ricorrono quindi in Cassazione, sostenendo che il diritto di godimento esclusivo è un diritto accessorio all'unità, liberamente cedibile. Ma la Corte di Cassazione respinge il ricorso. Ricorda che il godimento esclusivo di una parte comune è una modalità di questa, e la sua modifica richiede l'accordo di tutti i condòmini (o almeno del condominio che delibera con la maggioranza richiesta). In breve, non si cambiano le regole del gioco senza il consenso della collettività.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
Il fondamento legale di questa decisione è l'articolo 1134 del Codice civile (vecchio testo), oggi articoli 1103 e 1104, che sancisce il principio della forza vincolante dei contratti. Ma soprattutto, si basa sulla legge del 10 luglio 1965 relativa alla proprietà condominiale, e più precisamente sul suo articolo 8 che dispone che il regolamento di condominio non può imporre alcuna restrizione ai diritti dei condòmini al di fuori di quelle giustificate dalla destinazione dell'edificio. La Corte di Cassazione ne deduce che il diritto di godimento esclusivo, anche se legato a un'unità immobiliare, non può essere ceduto a un'altra unità senza modificare il regolamento di condominio e lo stato di divisione.
Quello che pochi sanno è che questa decisione è una conferma di una giurisprudenza costante. Già nel 1996, la Corte di Cassazione aveva stabilito che la cessione di un diritto di godimento esclusivo tra condòmini era soggetta all'accordo del condominio (Civ. 3e, 19 giugno 1996, n. 94-19.684). La sentenza del 2013 si limita quindi a ricordare questa regola, ma con una portata rafforzata: precisa che anche una cessione parziale è vietata senza accordo.
Attenzione però: la decisione riguarda solo le parti comuni. Se il diritto di godimento riguarda una parte privata (ad esempio, un giardino pertinente a un'unità), le regole sono diverse. Ma nel nostro caso, si trattava appunto di un terrazzo di copertura, parte comune per natura.
Gli argomenti dei condòmini cedenti erano i seguenti: il diritto di godimento è un diritto reale legato all'unità, quindi sono liberi di disporne come credono. Ma la Corte ha ritenuto che questo diritto è inscindibile dalla destinazione della parte comune, e la sua modifica altera l'equilibrio del condominio. In altre parole, non si può privatizzare una parte comune a favore di un solo condòmino senza che la collettività dia il suo assenso.
Cosa cambia per voi — concretamente
Se siete proprietari di un'unità con diritto di godimento esclusivo (terrazzo, giardino, cantina, parcheggio), non potete cedere questo diritto a un altro condòmino senza passare da un'assemblea. In pratica, dovete ottenere una delibera del condominio, presa con la maggioranza di cui all'articolo 26 della legge del 1965 (maggioranza dei voti di tutti i condòmini). Se la cessione è accettata, dovrà essere formalizzata con un atto notarile e una modifica del regolamento di condominio e dello stato di divisione.
Per un acquirente, siate vigili: se acquistate un'unità a cui è legato un diritto di godimento esclusivo, assicuratevi che questo diritto sia ben menzionato d

