Decisione di riferimento: cc • N° 76-92.921 • 1977-06-27 • Consulta la decisione →
Questa decisione fornisce un'importante chiarimento sul vostro diritto immobiliare. Ecco cosa cambia per voi.
La situazione
Il decreto del 29 dicembre 1972, emanato in applicazione della legge del 16 luglio 1971 modificata da quella dell'11 luglio 1972, ha limitato al 5% l'importo dell'acconto che può essere richiesto al committente dal costruttore alla firma del contratto di costruzione di casa individuale; la percentuale così definita è un massimo applicabile quali che siano le condizioni di determinazione del prezzo convenuto tra le parti (1).
Cosa dice la legge
Questa decisione conferma i principi fondamentali del diritto di proprietà.
Punti da ricordare
- Rispettate scrupolosamente i termini legali di ricorso
- Conservate tutti i vostri documenti giustificativi (titoli, atti, corrispondenza)
- Anticipate: un consiglio preventivo costa sempre meno di una lite
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📌 Questo articolo vi riguarda? Maître Cécile Zakine, avvocato in diritto immobiliare e fondiario, Dottore in diritto, interviene in tutta la Francia.
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