Decisione di riferimento: cc • N° 81-90.279 • 1981-10-05 • Consulta la decisione →
Questa decisione fornisce un chiarimento importante sul vostro diritto immobiliare. Ecco cosa cambia per voi.
La situazione
La percentuale massima del prezzo totale esigibile al momento della firma del contratto di costruzione di una casa individuale, fissata dal decreto n. 72-1239 del 29 dicembre 1972 (articolo R. 231-6 del Codice delle costruzioni) adottato per l'applicazione dell'articolo L. 242-2 del medesimo codice, non può essere superata, quali che siano le condizioni di determinazione del prezzo convenuto tra le parti (1).
Cosa dice la legge
Questa decisione conferma i principi fondamentali del diritto di proprietà.
Punti da ricordare
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