Decisione di riferimento: cc • N° 80-10.359 • 1981-06-02 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete proprietari di un terreno a Giromagny, nel Territorio di Belfort. Acquistate un diserbante da un distributore locale, ma il prodotto devasta il vostro raccolto. Citete in giudizio il fabbricante e il suo assicuratore davanti al tribunale di Belfort. Ma ecco che il fabbricante, dal canto suo, ha già citato in giudizio il suo assicuratore a Milano. Chi deve giudicare? Il tribunale francese o il tribunale italiano?
Questa questione è quella della litispendenza (quando due tribunali sono aditi per la stessa controversia). La decisione della Corte di cassazione del 2 giugno 1981 (n° 80-10.359) risponde chiaramente: perché vi sia litispendenza, è necessario che le domande siano proposte tra le stesse parti. Se le parti differiscono, ciascun tribunale rimane competente.
Ma cosa cambia esattamente per voi, proprietario o professionista? Questa decisione protegge il vostro diritto di scegliere il tribunale più vicino al vostro domicilio o al vostro danno. Evita che una controversia venga rinviata all'estero semplicemente perché una delle parti ha adito un altro tribunale altrove. Analizziamo questa storia.
I fatti: una storia come capita ogni giorno
La società Alibel, distributore con sede a Lilla, vende un diserbante fabbricato dalla società Cyanamid Italia. Un agricoltore di Giromagny utilizza questo prodotto sui suoi campi di mais, ma il diserbante si rivela difettoso: le piante ingialliscono, il raccolto è quasi nullo. L'agricoltore si rivolge contro Alibel, che a sua volta vuole essere indennizzata dal fabbricante e dal suo assicuratore.
Il 18 dicembre 1978, Cyanamid Italia cita in giudizio il suo assicuratore, la società Gerling Konzern, davanti al tribunale civile di Milano, per ottenere la copertura del sinistro. Pochi giorni dopo, Alibel cita in giudizio sia Cyanamid Italia che Gerling Konzern davanti al tribunale di commercio di Lilla, per ottenere il risarcimento del proprio danno (rimborso del prezzo, perdita di clientela, ecc.).
Le due cause riguardano lo stesso prodotto, lo stesso sinistro, ma le parti non sono esattamente le stesse. A Lilla, l'attore è Alibel (il distributore), e i convenuti sono Cyanamid Italia e Gerling Konzern. A Milano, l'attore è Cyanamid Italia, e l'unico convenuto è Gerling Konzern. Alibel non è parte del giudizio milanese.
La società Gerling Konzern solleva allora la litispendenza: secondo lei, il tribunale di Lilla dovrebbe dichiararsi incompetente a favore del tribunale di Milano, poiché le due controversie sono connesse. Il tribunale di commercio di Lilla la segue e si dichiara incompetente. Alibel ricorre in cassazione.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione cassa la sentenza della corte d'appello di Douai che aveva confermato la declinatoria di competenza. Si basa sull'articolo 21 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (oggi divenuta il regolamento Bruxelles I bis, n. 1215/2012). Questo testo prevede che quando domande sono proposte tra le stesse parti davanti a giurisdizioni di Stati contraenti diversi, la giurisdizione adita in secondo luogo deve dichiararsi incompetente a favore della prima.
L'Alta Corte ricorda un principio fondamentale: perché vi sia litispendenza, è necessario che le domande siano proposte tra le stesse parti. In altre parole, i due giudizi devono opporre esattamente le stesse persone, negli stessi ruoli (attore/convenuto). Nel caso di specie, a Lilla l'attore è Alibel; a Milano l'attore è Cyanamid Italia. Alibel non è parte del giudizio milanese. Le parti non sono quindi identiche.
Quello che pochi sanno: la Convenzione di Bruxelles (e il regolamento attuale) distingue la litispendenza dalla connessione. La connessione (quando le controversie sono collegate ma non identiche) consente solo di sospendere il procedimento, non di dichiararsi incompetenti. Qui, il tribunale di Lilla avrebbe potuto sospendere la decisione in attesa del giudizio milanese, ma non doveva dichiararsi incompetente.
La Corte aggiunge che i giudici di merito avrebbero dovuto precisare perché ritenevano che le domande fossero proposte tra le stesse parti. Invece non lo hanno fatto. Da qui la cassazione.
Attenzione tuttavia: questa decisione è anteriore alla sentenza Gubisch della CGCE (1987) che ha ampliato la nozione di litispendenza alle domande aventi lo stesso oggetto e la stessa causa, anche se le parti non sono rigorosamente identiche. Ma il requisito dell'identità delle parti rimane un pilastro.
Cosa cambia per voi — concretamente
In chiaro, questa decisione vi protegge: se siete vittime di un danno causato da un prodotto difettoso, potete citare in giudizio il fabbricante e il suo assicuratore davanti al tribunale francese, anche se il fabbricante ha già citato in giudizio il suo assicuratore all'estero. Non sarete rinviati a una giurisdizione lontana.
Per un proprietario locatore a Belfort: Immaginate che il vostro inquilino provochi un danno da acqua che danneggia l'appartamento vicino. Il vicino vi cita in giudizio, voi e il vostro assicuratore, davanti al tribunale di Belfort. Parallelamente, il vostro assicuratore cita in giudizio l'inquilino davanti al tribunale del suo domicilio (diciamo Montbéliard). Le parti non sono le stesse: voi non siete parte della controversia tra l'assicuratore e l'inquilino. Il tribunale di Belfort rimane competente.
Per un acquirente a Giromagny: Se acquistate una casa con un vizio occulto (ad esempio, termiti non dichiarate), potete citare in giudizio il venditore e l'agente immobiliare in Francia. Se il venditore cita a sua volta il perito che ha ispezionato la casa davanti a un tribunale belga, la vostra azione

