Decisione di riferimento: cc • N° 74-40.055 • 1974-11-21 • Consulta la decisione →
Immaginate la scena: a Parentis-en-Born, un promotore immobiliare, anche amministratore di una società per azioni (SA) che gestisce un complesso di residenze secondarie, riceve un mandato di direttore generale. Dopo alcuni mesi, viene bruscamente licenziato. Si rivolge allora al consiglio di prud'hommes per ottenere indennità di cessazione del rapporto, sostenendo che in realtà era legato da un contratto di lavoro. Ma la Corte di Cassazione gli oppone una dichiarazione di inammissibilità: un amministratore in carica non può beneficiare di un contratto di lavoro nella stessa società. La domanda che ogni dirigente di SA si pone è quindi: posso cumulare il mio mandato sociale con un contratto di lavoro? Questa decisione del 1974, ancora in vigore, fornisce una risposta chiara e definitiva: no, e ogni tentativo è nullo.
Ma cosa cambia esattamente per un proprietario o un professionista dell'immobiliare a Saint-Vincent-de-Tyrosse? Molto più di quanto sembri. Nel diritto societario, la distinzione tra mandato sociale (amministratore, presidente, direttore generale) e contratto di lavoro (dipendente) è fondamentale. Il primo implica un'indipendenza decisionale, il secondo una subordinazione. Cumularli significa rischiare di vedere il dirigente essere allo stesso tempo il proprio capo e il proprio subordinato, cosa che la legge vieta formalmente.
In questo articolo, analizzeremo questa sentenza fondamentale, capiremo perché è stata emessa e, soprattutto, trarremo lezioni pratiche per evitare le insidie. Se siete proprietari di una SCI familiare, gerente di una SARL o anche socio di una SA, le regole stabilite dalla Corte di Cassazione nel 1974 vi riguardano direttamente. Allora, come reagire? Seguite la guida.
I fatti: una storia che capita ogni giorno
Il signor X, promotore immobiliare a Saint-Vincent-de-Tyrosse, viene nominato amministratore di una SA costituita per realizzare un programma di alloggi. Pochi mesi dopo la sua designazione, l'assemblea generale gli affida inoltre un mandato di direttore generale (DG). In pratica, non lo esercita realmente: le parti ritengono che in realtà fosse un dipendente, legato da un contratto di lavoro. Ma quando viene licenziato, si rivolge al consiglio di prud'hommes per ottenere indennità di licenziamento. La società contesta la competenza del giudice del lavoro, sostenendo che egli era amministratore, quindi mandatario sociale, e non dipendente.
Il consiglio di prud'hommes si dichiara competente, ritenendo che il mandato di DG non essendo stato eseguito, le parti erano in realtà legate da un contratto di lavoro. La società fa appello, poi ricorre in cassazione. La Corte di Cassazione cassa la sentenza della corte d'appello. Ricorda che secondo gli articoli 93 e 107 della legge del 24 luglio 1966 (divenuti gli articoli L.225-21 e L.225-43 del Codice del commercio), un amministratore non può ottenere un contratto di lavoro nella società durante il suo mandato, salvo che fosse già dipendente da almeno due anni prima della nomina. Nel caso di specie, il signor X non aveva questa anzianità. E anche se le parti avevano concluso un contratto di lavoro di fatto, questo contratto è nullo perché viola una disposizione imperativa.
In altre parole, poco importa che il mandato di DG non sia stato eseguito: dal momento che il signor X era amministratore, non poteva diventare dipendente. La nullità è assoluta e la giurisdizione del lavoro è incompetente. Quella che doveva essere una controversia di lavoro diventa una controversia di diritto societario, di competenza del tribunale di commercio.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di Cassazione si basa su una combinazione di due testi della legge del 24 luglio 1966 sulle società commerciali. L'articolo 93, comma 1 (oggi L.225-21 del Codice del commercio) dispone che un dipendente può essere nominato amministratore solo se dimostra un contratto di lavoro anteriore di almeno due anni. L'articolo 107 (oggi L.225-43) vieta agli amministratori di ricevere qualsiasi remunerazione diversa dai gettoni di presenza e dai tantièmes previsti dalla legge. Leggendo questi due testi insieme, la Corte deduce che un amministratore in carica non può ottenere un contratto di lavoro nella società. Il motivo? Il contratto di lavoro presuppone un vincolo di subordinazione, incompatibile con l'indipendenza del mandatario sociale. Se l'amministratore diventasse dipendente, sarebbe allo stesso tempo colui che dà ordini e colui che li riceve, creando un conflitto di interessi.
Questo ragionamento è una conferma della giurisprudenza precedente, non un revirement. Già dal 1966, la legge era chiara, ma alcuni tentavano di aggirarla creando situazioni di fatto. La Corte di Cassazione pone fine a queste pratiche: poco importa che il contratto di lavoro sia reale o fittizio, è nullo se concesso a un amministratore in carica. Questa nullità è di ordine pubblico, il che significa che non vi si può rinunciare.
Attenzione però: questa decisione riguarda solo le società per azioni (SA). Per le SARL, le regole sono diverse: un gerente può cumulare il suo mandato con un contratto di lavoro, a condizione che le funzioni di dipendente corrispondano a un impiego effettivo e distinto. Ma per le S

