Decisione di riferimento: cc • N° 21-18.746 • 2023-12-20 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete soci in una SCI familiare a Saint-Doulchard, e da mesi l'amministratrice — vostra sorella — rifiuta di convocare un'assemblea generale per votare la vendita di un bene che si sta deteriorando. Volete adire il tribunale affinché nomini un mandatario ad hoc (una persona indipendente incaricata di provocare la riunione dei soci). Ma contro chi intentare l'azione? Contro vostra sorella, contro la società, o entrambi? Questa domanda, che può sembrare tecnica, ha conseguenze pratiche immediate: se sbagliate la parte, la vostra richiesta può essere respinta senza esame nel merito, facendovi perdere tempo e denaro.
La Corte di Cassazione, con la sua sentenza del 20 dicembre 2023 (n° 21-18.746), fornisce una risposta chiara: solo la società — e non l'amministrazione o gli altri soci — deve essere parte del procedimento. Questa soluzione, basata sull'articolo 39 del decreto n° 78-704 del 3 luglio 1978 (che disciplina il funzionamento delle società civili), pone fine a un'incertezza procedurale.
Per un socio bloccato, questa precisazione è fondamentale. Semplifica la via giudiziaria ed evita errori procedurali costosi. Analizziamo insieme questa decisione e vediamo concretamente cosa cambia per voi.
I fatti: una storia che capita ogni giorno
Il sig. X e sua sorella Y sono soci di una SCI familiare creata nel 2005 per gestire un immobile situato ad Aubigny-sur-Nère. Nel 2009 viene firmato un protocollo: Y promette di cedere le sue quote al sig. X, ma la cessione non viene mai realizzata. L'amministratore — inizialmente il sig. X, poi sostituito da Y — rifiuta di convocare un'assemblea per regolarizzare la situazione. Il sig. X, stanco, cita in giudizio la SCI e Y per ottenere la nomina di un mandatario ad hoc.
Il tribunale di grande istanza di Bourges, con una prima sentenza, accoglie la domanda. Ma Y interpone appello, sostenendo che l'azione avrebbe dovuto essere diretta solo contro la SCI, e non contro di lei personalmente. La corte d'appello di Bourges, con sentenza del 20 maggio 2021, riforma la sentenza: dichiara inammissibile la domanda del sig. X perché l'amministratrice Y non era parte del procedimento, mentre secondo lei l'azione riguarda necessariamente la società e il suo funzionamento, ma anche l'amministrazione.
Il sig. X ricorre in cassazione. Sostiene che la nomina di un mandatario ad hoc ha lo scopo di sostituire temporaneamente l'organo di direzione inadempiente, e che è in gioco solo l'interesse della società. La Corte di Cassazione gli dà ragione, cassando la sentenza d'appello. Ricorda che, secondo l'articolo 39 del decreto del 1978, la richiesta di un socio ai fini della nomina di un mandatario incaricato di provocare la deliberazione dei soci riguarda la società e le sue modalità di funzionamento. Ne consegue che solo la società è necessariamente parte del procedimento.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di Cassazione basa la sua decisione su un'interpretazione letterale e teleologica dell'articolo 39 del decreto n° 78-704 del 3 luglio 1978. Questo articolo prevede che, se un socio richiede in giudizio la nomina di un mandatario per provocare una deliberazione, la domanda è presentata al presidente del tribunale di commercio (o del tribunale giudiziario per le SCI) che decide in sede di procedimento sommario. Il testo non specifica espressamente chi debba essere la parte convenuta.
Ma la Corte di Cassazione deduce dal suo obiettivo che la domanda mira a sostituire l'organo di direzione inadempiente (amministratore, consiglio di amministrazione) per consentire alla società di funzionare. Pertanto, l'azione interessa direttamente la società, che è l'unica entità il cui funzionamento è in causa. Gli amministratori o i soci non sono parti necessarie, poiché sono solo gli organi o i membri della società. Al contrario, la società, persona giuridica, è titolare di diritti e soggetta a obblighi propri. Deve quindi essere citata in giudizio affinché la decisione le sia opponibile.
Questa soluzione è una conferma della giurisprudenza precedente, in particolare di una sentenza del 4 luglio 2012 (n° 11-20.888), che aveva già stabilito il principio. Ma è importante perché lo applica a una situazione in cui l'amministratrice era anche socia e parte del protocollo di cessione. La Corte di Cassazione respinge l'argomento secondo cui l'amministratrice avrebbe dovuto essere chiamata in causa personalmente a causa del suo ruolo nel blocco. Per l'alta giurisdizione, poco importa che l'amministratrice sia all'origine del rifiuto: solo la società è la parte legittima.
Cosa cambia per voi — concretamente
Per un socio di minoranza di una SCI, questa decisione semplifica notevolmente la procedura. Se siete bloccati da un amministratore che rifiuta di convocare un'assemblea (ad esempio per votare la vendita di un bene, l'approvazione dei conti o la modifica dello statuto), potete ora citare in giudizio solo la società, senza dover chiamare in causa personalmente l'amministratore. Ciò riduce i rischi di nullità della citazione e accelera il trattamento della vostra richiesta.
Facciamo un esempio concreto: ad Aubigny-sur-Nère, una SCI possiede un locale commerciale affittato a un artigiano. L'amministratore, che è anche socio di maggioranza, rifiuta di convocare un'assemblea per votare lavori urgenti. Il socio di minoranza, che detiene il 30% delle quote, adisce il tribunale. Prima di questa sentenza, avrebbe potuto esitare su chi citare: l'amministratore, la società, o entrambi? Ora sa che deve citare solo la SCI. Il risparmio di tempo e denaro è reale: una citazione semplificata, meno ufficiali giudiziari e un'udienza più rapida.
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