Decisione di riferimento : cc • N° 20-16.354 • 2021-03-18 • Consulta la decisione →
Immaginate : siete a due passi dall'acquistare la casa dei vostri sogni a Sète, quella con vista sul porto. Il notaio vi presenta la promessa di vendita, firmate, tutto sembra perfetto. Ma qualche giorno dopo, la vostra banca rifiuta il prestito. Contavate sulla condizione sospensiva di ottenimento del prestito (quella clausola che annulla la vendita se non avete il finanziamento). Solo che nell'atto, la rinuncia a tale condizione è scritta al computer, non a mano. Allora, la vendita è annullabile ? È esattamente la questione che si è posta nella causa giudicata dalla Corte di Cassazione il 18 marzo 2021. E la risposta potrebbe sorprendervi.
Questa decisione, numero 20-16.354, dirime una controversia che ha opposto acquirenti a un venditore, attorno a una semplice formalità : la menzione manoscritta. Fino ad allora, molti pensavano che ogni rinuncia a una condizione sospensiva dovesse essere scritta a mano dall'acquirente, a pena di nullità. Ma l'alta giurisdizione ha detto no : quando la promessa è autentica (cioè ricevuta da un notaio), tale requisito scompare. Di conseguenza, gli acquirenti non possono ritirarsi invocando l'assenza di menzione manoscritta.
Allora, cosa cambia per voi, proprietario, inquilino o professionista immobiliare a Montpellier, Agde o altrove ? Molte cose. Questa sentenza rende più sicure le vendite immobiliari ed evita annullamenti intempestivi. Ma attenzione, non tutto è permesso per questo. Analizziamo insieme questa decisione, i fatti, il ragionamento e, soprattutto, cosa dovete ricordare per i vostri progetti.
I fatti : una storia come capita ogni giorno
Il sig. e la sig.ra X, una coppia di pensionati che abita ad Agde, desideravano vendere il loro appartamento per acquistare una casa a Sète. Firmano una promessa di vendita con degli acquirenti, il sig. e la sig.ra Y, davanti a un notaio. L'atto prevede una condizione sospensiva di ottenimento di un prestito (cioè la vendita avverrà solo se gli acquirenti ottengono il finanziamento). Ma i Y rinunciano rapidamente a tale condizione, firmando un atto aggiuntivo alla promessa. Problema : la rinuncia è dattiloscritta, non scritta a mano. Qualche mese dopo, gli acquirenti non riescono a ottenere il prestito e si rivolgono contro i venditori : sostengono che la rinuncia è nulla perché non manoscritta, e che quindi la condizione sospensiva rimane in vigore. Di conseguenza, in mancanza di prestito, la vendita sarebbe caduca.
I venditori, invece, ritengono che la rinuncia sia valida e che gli acquirenti siano tenuti ad acquistare. La controversia arriva davanti al tribunale di grande istanza di Montpellier, poi davanti alla corte d'appello di Montpellier. I giudici di merito danno ragione agli acquirenti : secondo loro, l'antico articolo L.312-17 del codice del consumo impone una menzione manoscritta per ogni rinuncia alla condizione sospensiva, anche in un atto autentico. La vendita è quindi annullata. I venditori, furiosi, ricorrono in cassazione.
Davanti alla Corte di Cassazione, il dibattito si concentra su un punto preciso : la formalità della menzione manoscritta si applica alle promesse autentiche ? I venditori sostengono che la legge protegge i consumatori, ma che un atto notarile offre già tutte le garanzie. Gli acquirenti ribattono che la legge non fa distinzioni. Chi vincerà ?
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di Cassazione cassa la sentenza della corte d'appello. Si basa sull'antico articolo L.312-17 del codice del consumo, che dispone che per le promesse di vendita, la condizione sospensiva di ottenimento del prestito deve essere menzionata per iscritto, e che la rinuncia a tale condizione deve essere fatta con una menzione manoscritta dell'acquirente. Ma la Corte precisa che questa formalità si applica solo alle promesse sotto firma privata (cioè firmate tra privati senza notaio). Per le promesse autentiche, ricevute da un notaio, la legge non la richiede. Di conseguenza, la menzione manoscritta è una protezione per gli atti non autentici, poiché il notaio garantisce già la comprensione e il consenso delle parti.
In sostanza, questa interpretazione è logica : l'articolo L.312-17 (oggi sostituito dall'articolo L.313-41 del codice del consumo) è stato concepito per proteggere l'acquirente non professionista nelle vendite tra privati, dove può essere vulnerabile. Ma in un atto autentico, il notaio ha un dovere di consiglio e informazione. La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto che la formalità supplementare della menzione manoscritta sia superflua. Di conseguenza, la rinuncia dattiloscritta è valida e la condizione sospensiva è sollevata. Gli acquirenti sono tenuti ad acquistare, anche senza prestito.
Questa decisione è una conferma della giurisprudenza anteriore (in particolare Cass. civ. 3e, 9 giugno 2016, n°15-16.748). Non è un revirement, ma chiarisce una zona grigia. I giudici hanno così respinto l'argomento degli acquirenti secondo cui la menzione manoscritta è una regola di ordine pubblico (imperativa) che si impone a tutti gli atti. No, dice la Corte : riguarda solo gli atti sotto firma privata.
Cosa cambia per voi — concretamente
Se siete venditore o acquirente nella circoscrizione

