Decisione di riferimento: cc • N° 92-81.724 • 1994-10-11 • Consulta la decisione →
Immaginate: firmate un compromesso di vendita per acquistare la casa dei vostri sogni a Dombasle-sur-Meurthe. Il notaio conserva l'unico esemplare originale. Qualche mese dopo, sorge una controversia sulle condizioni di vendita. Chiedete di vedere il compromesso… e il notaio vi risponde che lo ha distrutto. Cosa fare? La vostra parola contro la sua?
Questa situazione, per quanto assurda, ha dato luogo a una sentenza della Corte di cassazione l'11 ottobre 1994. L'alta giurisdizione ha dovuto decidere: un notaio può distruggere un atto sotto firma privata che gli è stato affidato senza incorrere in sanzioni penali? La risposta è chiaramente no.
In questa decisione, i giudici hanno applicato l'articolo 432-15 del Codice penale (ex articolo 173) che reprime la distruzione di un atto da parte di un depositario pubblico. Hanno precisato che solo la prova del consenso di tutte le parti alla distruzione poteva esonerare il notaio. Una lezione da meditare per ogni proprietario o acquirente.
I fatti: una storia come tante
Nel novembre 1983, i coniugi X, proprietari di un fondo rurale a Lunéville, firmano un compromesso di vendita con i coniugi A. L'atto, redatto sotto firma privata (cioè senza la presenza di un notaio), è affidato al notaio Y, che ne conserva l'unico esemplare originale.
Ben presto sorgono disaccordi sulle condizioni di esecuzione della vendita. I coniugi X, che dispongono di una copia del compromesso, avviano una procedura contro gli acquirenti. Ma quando chiedono al notaio di produrre l'originale, questi confessa di averlo distrutto.
I coniugi X sporgono denuncia. Il notaio è perseguito per distruzione di un atto commesso da un depositario pubblico. Davanti ai giudici, non contesta la materialità dei fatti (ha effettivamente distrutto il compromesso), ma invoca un elemento essenziale: secondo lui, le parti erano d'accordo per distruggere l'atto. Resta da sapere se questo consenso fosse unanime e provato.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione doveva rispondere a una domanda precisa: l'articolo 432-15 del Codice penale (che punisce la distruzione di un atto da parte di un depositario pubblico) si applica a un notaio che distrugge un atto sotto firma privata? La risposta è sì, senza ambiguità.
Il testo si riferisce a «qualsiasi persona depositaria di denaro pubblico o di effetti che servono come garanzia». Il notaio, in quanto ufficiale pubblico e ministeriale, è un depositario pubblico quando conserva un atto in ragione delle sue funzioni. Poco importa che l'atto sia autentico o sotto firma privata: dal momento che gli è stato consegnato o comunicato nell'ambito del suo incarico, ne è responsabile.
In seguito, la Corte precisa il regime della prova. Il notaio può essere esonerato solo fornendo la prova del consenso di tutte le parti alla distruzione. Nel caso di specie, i coniugi X contestavano di aver dato il loro accordo. Non avendo il notaio fornito tale prova, la sua responsabilità penale era impegnata.
Questa soluzione è una conferma della giurisprudenza anteriore (Cass. crim., 18 marzo 1992) e non un revirement. Rafforza la protezione delle parti contro gli abusi degli ufficiali pubblici.
Cosa cambia per voi — concretamente
Per un proprietario locatore a Dombasle-sur-Meurthe: se affidate un contratto di locazione o un compromesso a un notaio, questi non può distruggerlo senza il vostro consenso espresso e scritto. In caso di controversia, potete far valere la sua responsabilità penale.
Per un acquirente a Lunéville: immaginiamo che firmiate un compromesso presso un notaio e che, successivamente, questi lo distrugga. Perdete una prova essenziale. Questa decisione vi consente di chiedere danni e interessi e eventualmente di far condannare il notaio penalmente. I termini di prescrizione sono di 6 anni per il delitto (articolo 432-15, pena fino a 10 anni di reclusione e 150.000 € di multa).
Per un condomino: se il vostro amministratore di condominio distrugge un verbale di assemblea generale, lo stesso principio può applicarsi se l'amministratore è considerato depositario pubblico (cosa rara, ma il notaio rimane il caso tipico).
In pratica, se siete vittime, dovete: 1) raccogliere tutte le prove dell'esistenza dell'atto (copie, testimonianze), 2) sporgere denuncia presso il procuratore o direttamente presso il consiglio dell'ordine dei notai, 3) consultare un avvocato per valutare l'opportunità di un'azione di responsabilità civile.
Quattro consigli per evitare questo tipo di controversia
- Esigete più originali. Al momento della firma di un atto sotto firma privata, chiedete che sia redatto in più esemplari originali (uno per ogni parte). In questo modo, la distruzione di un solo esemplare non vi priva della prova.
- Conservate sempre una copia. Anche se l'originale è presso il notaio, fate una copia conforme o conservate una scansione. In caso di controversia, potrete almeno dimostrare l'esistenza e il contenuto dell'atto.
- Esigete una ricevuta. Quando consegnate un documento a un notaio, chiedetegli una ricevuta scritta che indichi la natura del documento e la data di consegna. Ciò faciliterà la prova in caso di smarrimento.
- In caso di dubbio, consultate un avvocato prima di firmare. Un professionista potrà consigliarvi sulle precauzioni da prendere, specialmente se l'atto contiene clausole importanti (condizioni sospensive, termini, ecc.).
Approfondimento: giurisprudenza connessa ed evoluzioni
Prima di questa sentenza, la Corte di cassazione aveva già stabilito che la distruzione di un atto da parte di un notaio rientrava nella fattispecie di cui all'articolo 432-15 (Cass. crim., 18 marzo 1992). Questa decisione conferma e precisa la portata del testo. Da notare che la legge penale è stata modificata nel 1994, ma l'articolo 432-15 è rimasto sostanzialmente invariato. La giurisprudenza successiva ha continuato ad applicare questo principio, ad esempio per la distruzione di testamenti o di atti notarili (Cass. crim., 12 settembre 2000).
Per i professionisti, è fondamentale conservare scrupolosamente tutti gli atti affidati, anche se sotto firma privata, e non distruggerli senza il consenso unanime e provato delle parti. In caso contrario, rischiano una condanna penale e civile.

