Decisione di riferimento: cc • N° 19-12.959 • 2020-06-04 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete proprietari di un immobile a Mont-de-Marsan. Vendete il vostro bene, ma l'acquirente si ritira abusivamente. Avviate una procedura, ottenete ragione, ma la controparte propone appello. Vi costituite avvocato, ma l'appellante non vi notifica le sue conclusioni entro tre mesi. La corte d'appello dichiara la caducità dell'appello. Siete tranquilli, no? Non così in fretta. L'appellante contesta: non ha mai ricevuto la notifica della vostra costituzione. La Corte di cassazione gli dà ragione. Questa decisione del 4 giugno 2020 cambia le regole sui termini di notifica delle conclusioni in appello.
I fatti: una storia come tante
Il sig. X, proprietario a Saint-Vincent-de-Tyrosse, vende un terreno al sig. Y. Il prezzo è di 150.000 €. L'atto autentico è firmato, ma il sig. Y non paga il saldo. Il sig. X cita in giudizio il sig. Y per il pagamento. Il tribunale di grande istanza di Mont-de-Marsan condanna il sig. Y a pagare 150.000 € con interessi. Il sig. Y propone appello. Dichiara l'appello il 1° marzo 2019. Il sig. X si costituisce avvocato il 10 marzo 2019. L'avvocato del sig. X notifica la sua costituzione all'avvocato del sig. Y il 15 marzo 2019 tramite RPVA (rete privata virtuale degli avvocati). Ma l'avvocato del sig. Y non riceve la notifica (problema tecnico). Non se ne accorge. Il termine di tre mesi per concludere decorre dal 1° marzo. Il 1° giugno, l'avvocato del sig. Y non ha depositato le sue conclusioni in cancelleria. Il sig. X chiede la caducità dell'appello. La corte d'appello di Pau dichiara la caducità il 1° settembre 2019. Il sig. Y ricorre in cassazione.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione cassa la sentenza della corte d'appello. Ricorda che, secondo l'articolo 960 del Codice di procedura civile, la costituzione dell'avvocato deve essere notificata all'avvocato dell'altra parte. Se tale notifica non è ricevuta dall'appellante, l'intimato non è considerato regolarmente costituito. L'articolo 908 impone all'appellante di depositare le sue conclusioni in cancelleria entro tre mesi dalla dichiarazione di appello. L'articolo 911 richiede che le notifichi all'avvocato dell'intimato entro lo stesso termine. Ma se l'intimato non ha notificato la sua costituzione, il termine di notifica delle conclusioni è sospeso. L'appellante deve allora notificare le sue conclusioni all'intimato (tramite ufficiale giudiziario) entro il mese successivo alla scadenza del termine di tre mesi. Qui, l'avvocato del sig. Y ha notificato le sue conclusioni il 1° luglio 2019, quindi entro il mese successivo al 1° giugno. Era quindi nei termini. La corte d'appello non aveva accertato che la costituzione del sig. X fosse stata notificata prima della notificazione. La caducità è quindi annullata.
Cosa cambia per voi — concretamente
Per l'appellante: avete ora un termine supplementare di un mese per concludere se non avete ricevuto la costituzione dell'intimato. Esempio: proponete appello il 1° gennaio. Il termine di tre mesi scade il 1° aprile. Se l'intimato non vi ha notificato la sua costituzione entro il 1° aprile, potete notificare le vostre conclusioni tramite ufficiale giudiziario fino al 1° maggio. Da non trascurare: se ricevete la costituzione dopo il 1° aprile, dovete notificare nei giorni successivi.
Per l'intimato: assicuratevi di notificare correttamente la vostra costituzione tramite RPVA e di verificare la ricezione. Una notifica non ricevuta può ritardare notevolmente la procedura e farvi perdere la caducità. Un esempio concreto a Saint-Vincent-de-Tyrosse: un proprietario locatore ha aspettato 6 mesi in più per ottenere il pagamento di canoni arretrati a causa di questo problema.
Quattro consigli per evitare questo tipo di contenzioso
- Verificate la ricezione della vostra notifica di costituzione: dopo aver notificato la vostra costituzione, richiedete una ricevuta di ritorno RPVA. Se non c'è ricevuta, sollecitate via email o telefono.
- In qualità di appellante, controllate la vostra casella RPVA: una costituzione non ricevuta vi dà un mese in più, ma è meglio averla per evitare spese di ufficiale giudiziario.
- In qualità di intimato, non tardate a costituirvi avvocato: prima lo fate, prima potrete chiedere la caducità se l'appellante non conclude.
- In caso di dubbi sulla notifica, consultate un avvocato: una semplice telefonata può chiarire la situazione ed evitare nullità.
Approfondimento: giurisprudenza correlata ed evoluzioni
La Corte di cassazione aveva già giudicato in senso simile (Civ. 2e, 13 dic. 2018, n. 17-28.039) che la notifica delle conclusioni all'intimato non costituito doveva avvenire tramite notificazione. Questa decisione conferma e precisa il punto di partenza del termine supplementare. In pratica, le corti d'appello sono sempre più severe sulla prova della notifica. La tendenza è alla protezione dell'appellante che non è stato informato della costituzione. Ciò significa che in futuro gli avvocati dovranno essere più vigili sulle notifiche elettroniche.
Checklist prima di agire
FAQ:
- D: Cosa fare se sono appellante e non ho ricevuto la costituzione dell'intimato?
R: Notificate le conclusioni tramite ufficiale giudiziario entro un mese dalla scadenza del termine di tre mesi dalla dichiarazione di appello. Verificate che la costituzione non sia stata notificata prima della scadenza. - D: Cosa fare se sono intimato e l'appellante non conclude entro tre mesi?
R: Richiedete la caducità dell'appello, ma solo se avete notificato regolarmente la vostra costituzione. In caso contrario, l'appellante potrebbe beneficiare del termine supplementare.

