Decisione di riferimento: cc • N° 89-16.163 • 1991-01-23 • Consulta la decisione →
Vivi al primo piano di un condominio a Saint-André-les-Vergers. Da sei mesi, il tuo vicino del piano di sotto ha installato un laboratorio di falegnameria. Il rumore delle seghe e delle levigatrici risuona a casa tua dal lunedì al sabato, a volte fino alle 20:00. Hai tentato la discussione, poi la mediazione dell'amministratore. Niente da fare. Il tuo vicino ti oppone un argomento: « La mia attività esisteva prima del tuo arrivo, non puoi chiedere nulla. »
Questa domanda, centinaia di condomini se la pongono ogni anno. Il diritto prevede davvero un'immunità per le attività rumorose preesistenti? E se sì, questa immunità si applica tra vicini dello stesso edificio?
La Corte di cassazione, con una sentenza del 23 gennaio 1991 (n. 89-16.163), ha risposto chiaramente: no, l'articolo L. 112-16 del Codice dell'edilizia e dell'abitazione (CCH) non opera nei rapporti tra condomini. Una decisione che cambia le carte in tavola per tutti coloro che subiscono disturbi sonori all'interno del proprio condominio.
I fatti: una storia come tante
Il signor X, proprietario di un appartamento a Saint-André-les-Vergers, affitta il suo bene a un inquilino. Al piano inferiore, la signora Y esercita un'attività artigianale di sartoria, dotata di macchine da cucire e di una tagliacuci. I rumori di queste macchine attraversano il pavimento e infastidiscono l'inquilino del signor X, che si lamenta di disturbi sonori quasi quotidiani. Nonostante vari tentativi di conciliazione, la signora Y rifiuta di insonorizzare il suo locale, sostenendo che la sua attività era installata prima della locazione dell'appartamento superiore.
Il signor X cita quindi la signora Y davanti al tribunale di grande istanza di Troyes per ottenere la cessazione dei disturbi e il risarcimento dei danni. Fonda la sua richiesta sull'articolo 544 del Codice civile (diritto di proprietà) e sulla teoria dei disturbi anormali del vicinato. La signora Y si difende invocando l'articolo L. 112-16 del CCH, che dispone che un'attività agricola, industriale, artigianale o commerciale preesistente non può essere condannata per disturbi se il permesso di costruire o il contratto di locazione dell'edificio esposto è successivo all'installazione di tale attività, e se essa rispetta la normativa.
Il tribunale dà ragione al signor X: ordina alla signora Y di eseguire lavori di insonorizzazione sotto astreinte e la condanna a pagare 1.500 euro di danni e interessi. La signora Y fa appello. La corte d'appello di Reims conferma la sentenza. La signora Y ricorre quindi in cassazione, sostenendo che l'articolo L. 112-16 dovesse applicarsi ai rapporti tra condomini.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Afferma che l'articolo L. 112-16 del CCH non è applicabile ai rapporti tra condomini. Perché? Perché questo testo è stato concepito per proteggere le attività economiche preesistenti di fronte all'arrivo di nuovi occupanti nel vicinato, al fine di evitare che denunce abusive ostacolino lo sviluppo economico. Ma tra condomini, la situazione è diversa: condividono le parti comuni e sono vincolati dal regolamento di condominio, che impone il rispetto della tranquillità dei luoghi.
I magistrati ricordano che il fondamento della responsabilità rimane l'articolo 1240 del Codice civile (ex 1382), che obbliga chiunque a riparare il danno causato dalla propria colpa. Qui, il disturbo anormale del vicinato costituisce una colpa, indipendentemente dalla preesistenza dell'attività. In altre parole, il fatto che l'attività rumorosa esistesse prima dell'arrivo del querelante non è sufficiente a esonerare il suo autore.
Questa soluzione non è un revirement, ma una conferma di una giurisprudenza costante. Già nel 1986, la Corte di cassazione aveva stabilito che l'articolo L. 112-16 non si applicava ai rapporti di vicinato tra privati. Qui, estende questo principio ai condomini, che pure sono legati da vincoli giuridici più stretti. I giudici hanno ritenuto che il condominio non è un semplice vicinato, ma una comunità di vita che esige un maggior rispetto della tranquillità.
Cosa cambia per te — concretamente
Se sei proprietario locatore a Sainte-Savine e il tuo inquilino si lamenta del rumore di un condomino che esercita un'attività artigianale, puoi ora agire in giudizio senza temere che la preesistenza dell'attività sia una barriera. Il tuo inquilino può chiedere lavori di insonorizzazione e danni e interessi. Ad esempio, se l'attività causa una perdita di valore locativo di 100 euro al mese, puoi richiedere tale somma per diversi anni.
Se sei un condomino che subisce disturbi, non devi provare che l'attività è iniziata dopo la tua installazione. Basta dimostrare il carattere anormale del disturbo, cioè che supera gli inconvenienti normali del vicinato. Un'attività di falegnameria in un edificio residenziale è quasi sempre anormale.
Se sei l'autore dei disturbi, questa decisione ti ricorda che non puoi trincerarti dietro la preesistenza della tua attività. Devi rispettare le regole del condominio e prendere tutte le misure per limitare i disturbi. Una semplice lettera dell'amministratore può bastare a far sorgere la tua responsabilità.
In pratica, i tribunali condannano spesso l'autore dei disturbi a eseguire lavori di insonorizzazione (installazione di doppi vetri, isolamento di pareti e pavimenti) sotto astreinte da 50 a 150 euro al giorno di ritardo. I danni e interessi concessi variano da 500 a 5.000 euro a seconda della durata e dell'intensità dei disturbi.

