Decisione di riferimento : cc • N° 09-14.253 • 2010-03-17 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete padre o madre di un bambino la cui residenza è stata fissata presso di voi. Allevate da soli vostro figlio, ma l'altro genitore non versa nulla. Per arrivare a fine mese, richiedete l'assegno di sostegno familiare (ASF) alla Cassa di assegni familiari (CAF). La CAF ve lo versa, poi si rivolge all'altro genitore per farsi rimborsare. Ma cosa succede se non avete intentato un'azione legale per ottenere un assegno di mantenimento? La CAF può comunque reclamare quanto le spetta? È esattamente la questione che ha deciso la Corte di cassazione nella sua sentenza del 17 marzo 2010 (n. 09-14.253).
Questa decisione, resa in una causa proveniente da Lilla, ha ripercussioni per migliaia di genitori soli, anche qui in Corsica, a Sartène o Propriano. In breve, la Corte ha detto: il genitore che percepisce l'ASF non è obbligato ad avere precedentemente adito il giudice per le questioni familiari (JAF) affinché la CAF possa rivalersi contro l'altro genitore. In altre parole, la CAF può agire direttamente per il rimborso contro il genitore debitore, anche se il genitore creditore non ha compiuto le iniziative giudiziarie.
Ma cosa cambia concretamente per voi, genitore solo a Propriano o altrove? E perché questa decisione è importante per i professionisti dell'immobiliare, in particolare nell'ambito dei pignoramenti sulle pensioni? Decodifica completa.
I fatti: una storia come se ne verificano ogni giorno
Il signor X, residente nella regione di Lilla, ha l'affidamento del figlio. La residenza abituale è fissata presso di lui. La madre del bambino, invece, non contribuisce al suo mantenimento. Il signor X, senza lavoro stabile, richiede e ottiene l'assegno di sostegno familiare (ASF) dalla CAF di Lilla. Questo assegno, di circa 187 euro al mese all'epoca (oggi intorno ai 198 euro), è destinato ad aiutare il genitore che assume da solo il carico di un bambino privato dell'assegno dell'altro genitore.
La CAF, una volta versato l'ASF, si rivale contro la madre del bambino per ottenere il rimborso delle somme versate, sulla base degli articoli L. 523-1 e R. 523-3 del Codice della sicurezza sociale. Questi testi prevedono che la CAF possa recuperare l'ASF presso il genitore debitore dell'assegno di mantenimento. Ma ecco: il signor X non aveva mai adito il giudice per le questioni familiari (JAF) per chiedere un assegno di mantenimento alla madre. Il tribunale, adito dalla CAF, ha quindi respinto la domanda di quest'ultima, ritenendo che, in assenza di una decisione giudiziale che fissasse l'assegno, la CAF non potesse chiedere il rimborso.
La CAF di Lilla ha proposto ricorso per cassazione. Sosteneva che l'assenza di domanda di assegno di mantenimento da parte del genitore creditore non ostacolava la sua azione di regresso (cioè il suo diritto di rivalersi contro il genitore debitore). La Corte di cassazione le ha dato ragione, cassando la sentenza del tribunale. I giudici hanno ritenuto che il tribunale non potesse opporre alla CAF il fatto che il signor X non avesse adito il JAF, considerato che la residenza del bambino era fissata presso di lui e che la madre era tenuta a contribuire al mantenimento del bambino.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione si basa su due testi: l'articolo L. 523-1 del Codice della sicurezza sociale, che dispone che l'assegno di sostegno familiare è dovuto alla persona che assume il carico di un bambino privato dell'assegno di mantenimento dell'altro genitore, e l'articolo R. 523-3 dello stesso codice, che prevede che la CAF possa recuperare le somme versate presso il genitore debitore. La Corte precisa che questi testi non richiedono che il genitore creditore abbia preventivamente adito il giudice per le questioni familiari (JAF) con una domanda di assegno. In altre parole, l'obbligo di contribuire al mantenimento del bambino esiste per legge (articolo 371-2 del Codice civile), indipendentemente da qualsiasi decisione giudiziale.
In breve, il tribunale di primo grado aveva commesso un errore aggiungendo una condizione che la legge non prevede. La Corte di cassazione, con un ragionamento logico, ricorda che la CAF, quando versa l'ASF, si sostituisce al genitore debitore. Può quindi esercitare direttamente un'azione di rimborso contro questo genitore, senza attendere che il genitore creditore abbia intentato un'azione. È una soluzione pragmatica: evita di penalizzare il genitore che, spesso per ignoranza o per stanchezza, non ha avviato una procedura giudiziaria.
Attenzione però: questa decisione non esonera il genitore creditore dal chiedere un assegno di mantenimento. Infatti, la CAF, dopo aver versato l'ASF, può esigere che il genitore creditore cooperi e fornisca le informazioni necessarie per identificare il genitore debitore. Ma se il genitore creditore rifiuta di adire il JAF, la CAF può agire da sola. Quello che pochi sanno è che la CAF dispone di un servizio contenzioso specializzato per recuperare queste somme, talvolta tramite pignoramento dello stipendio o del conto bancario.
Cosa cambia per voi — concretamente
Per il genitore solo (affidamento esclusivo): Se siete in questa situazione, non siete più obbligati ad avviare una procedura giudiziaria affinché la CAF possa recuperare i soldi presso l'altro genitore. Potete semplicemente segnalare alla CAF che l'altro genitore non contribuisce, e la CAF si occuperà del recupero. Ad esempio, a Propriano, una madre sola con un figlio può percepire l'ASF (circa 198 €/mese) e la CAF si rivarrà contro il padre, senza che la madre debba adire il tribunale. Questo vi evita spese legali e tempi giudiziari.
Per il genitore debitore (colui che deve l'assegno): Attenzione: anche se il genitore

