Decisione di riferimento: cc • N° 75-13.463 • 1977-02-07 • Consulta la decisione →
Immaginate la scena: siete commercianti a Falaise, nel Calvados. Una mattina ricevete una lettera da un collega che si rifiuta di consegnarvi merci, sostenendo che siete "segnalato" come cattivo pagatore. Tuttavia, avete un solo credito in corso, che peraltro contestate seriamente. Cosa è successo? Una società di informazioni commerciali ha menzionato su una lista diffusa ai suoi abbonati che eravate oggetto di diversi ordini di pagamento, mentre ce n'era uno solo. Risultato: la vostra reputazione è offuscata, i vostri rapporti commerciali compromessi.
Questa situazione, vissuta da un commerciante di Strasburgo negli anni '70, ha dato luogo a una sentenza della Corte di cassazione del 7 febbraio 1977 (n. 75-13.463) che è ancora oggi autorevole. La questione è semplice: una società di recupero crediti può diffondere informazioni inesatte su un debitore senza assumerne le conseguenze? La risposta, senza sorpresa, è no.
In questo articolo, analizzo questa decisione fondamentale. Scoprirete perché un semplice errore nella menzione di ordini di pagamento è costato alla società di informazioni una condanna al risarcimento danni. E soprattutto, cosa significa per voi, che siate proprietario locatore, inquilino, professionista del settore immobiliare o semplice privato confrontato con una procedura di recupero crediti.
I fatti: una storia come capita ogni giorno
Torniamo al caso. Un commerciante – chiamiamolo Sig. Dupont – aveva un debito verso una società. Quest'ultima ha affidato il recupero del credito a una società specializzata in informazioni commerciali. Quest'ultima, nell'ambito della sua attività, ha redatto un elenco di debitori "oggetto di ordini di pagamento", diffuso presso i suoi abbonati (altri commercianti, fornitori, ecc.).
Il problema? L'elenco indicava che il Sig. Dupont era oggetto di diversi ordini di pagamento, mentre ce n'era uno solo. Inoltre, quest'ultimo contestava seriamente il credito: riteneva di non dovere tale somma e la questione non era ancora stata decisa da un tribunale. Diffondendo un'informazione inesatta e prematura, la società di informazioni ha causato un danno al Sig. Dupont: perdita di credibilità, difficoltà a ottenere forniture, lesione della sua reputazione commerciale.
Il Sig. Dupont ha quindi citato in giudizio la società dinanzi al tribunale di grande istanza di Strasburgo, chiedendo il risarcimento. Il tribunale ha accolto la sua domanda, condannando la società al pagamento di danni e interessi. La società ha proposto ricorso in cassazione. Ma la Corte di cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione si è basata sull'articolo 1382 del Codice civile (oggi 1240) che dispone: "Qualunque fatto dell'uomo che cagiona ad altri un danno, obbliga colui per colpa del quale è avvenuto a risarcirlo." In termini semplici, se commettete una colpa e qualcuno subisce un danno, dovete risarcire.
Nel caso di specie, la colpa era duplice. Da un lato, la società ha menzionato "ordini di recupero" al plurale, mentre ce n'era uno solo. Si tratta di un'inesattezza materiale. Dall'altro lato, e questo è il punto essenziale, il credito era oggetto di contestazioni serie che non erano ancora state giudicate. Ora, diffondere un'informazione negativa su un debitore prima ancora che la lite sia decisa è un'imprudenza: la società avrebbe dovuto verificare la fondatezza del credito o, quantomeno, menzionare che era contestato.
I giudici hanno quindi ritenuto una colpa a carico della società. La Corte di cassazione ha validato questo ragionamento, ritenendo che i giudici di merito avessero potuto, senza errore, condannare la società al risarcimento danni. Questa decisione illustra un principio fondamentale: le società di recupero crediti e di informazioni commerciali hanno un dovere di prudenza e di esattezza. Non possono limitarsi a trasmettere informazioni grezze, specialmente quando sono di natura tale da ledere la reputazione di una persona.
Notiamo che la decisione non crea una nuova giurisprudenza, ma conferma un'applicazione classica del diritto della responsabilità civile. Sarebbe stata resa allo stesso modo oggi, tanto più che lo sviluppo dei file di credito e delle banche dati commerciali rende questo tipo di contenzioso più frequente.
Cosa cambia per voi — concretamente
Che siate proprietario locatore, inquilino, acquirente o professionista, questa decisione ha implicazioni pratiche.
Se siete proprietario locatore: a volte affidate il recupero di canoni di locazione non pagati a una società specializzata. Assicuratevi che questa non diffonda informazioni inesatte sul vostro inquilino presso le agenzie di credito. Se lo fa, potreste essere ritenuti responsabili solidalmente? No, ma potreste essere esposti a un ricorso dell'inquilino. Esempio numerico: un inquilino a Vire contesta un arretrato di affitto di 2.000 €. Affidate il recupero a una società che lo segnala come cattivo pagatore. Se l'inquilino prova che il credito era contestato e che l'informazione era inesatta, può ottenere un risarcimento danni, e voi potreste essere chiamati in garanzia.
Se siete inquilino: potreste figurare in un file di cattivi pagatori (come il FICP della Banca di Francia, o un file privato). Se l'informazione è errata, potete

