Decisione di riferimento : cc • N° 85-14.476 • 1986-11-06 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete proprietari di un appartamento a Danjoutin, affittato da anni a una famiglia. Vostra figlia, che lavora a Belfort, cerca un alloggio. Le proponete questo appartamento. Date disdetta all'inquilino in buona e debita forma, indicando che riprendete l'alloggio per vostra figlia. Ma l'inquilino contesta: "A cosa serve sapere per chi riprendete se non provate che lei ha bisogno di questo alloggio?"
Questa è la domanda che si pongono ogni anno centinaia di proprietari. Bisogna dimostrare che il beneficiario della ripresa è nel bisogno? Gli manca un alloggio? La Corte di Cassazione ha deciso nel 1986: no. L'articolo 9 della legge del 22 giugno 1982 non impone al locatore di giustificare il bisogno di alloggio del beneficiario. Spiegazioni.
📌 Questo articolo vi riguarda? L'avvocato Cécile Zakine, avvocato in diritto immobiliare e fondiario, Dottore in diritto, opera in tutta la Francia.
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