Decisione di riferimento: cc • N. 23-23.507 • 2025-03-19 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete commercianti a Dax, specializzati nella vendita di materiale elettrico. Da quindici anni fornite un grande gruppo nazionale. Un giorno vi viene comunicato che la relazione terminerà, ma vi viene concesso un preavviso di quasi tre anni – una durata insolitamente lunga. Siete rassicurati: avete tempo per riorganizzarvi. Salvo che, già dal primo anno, i vostri ordini calano del 15%. Poi di nuovo l'anno successivo. È legale? Il fornitore può ridurre i propri ordini durante il preavviso che lui stesso vi ha concesso? Questa domanda, che può sembrare tecnica, ha conseguenze molto concrete per centinaia di commercianti nelle Landes e altrove.
La Corte di cassazione, con una sentenza del 19 marzo 2025 (n. 23-23.507), ha appena fornito una risposta che fa discutere: sì, è possibile, a determinate condizioni. La posta in gioco è alta perché la rottura brutale di una relazione commerciale consolidata (articolo L. 442-1, II del Codice del commercio) è sanzionata con danni e interessi spesso molto elevati. Ma qui la Corte ha ritenuto che il fornitore avesse agito correttamente. Analisi.
Ma allora, come evitare di trovarsi in questa situazione? Cosa fare se siete dall'altra parte, quella che subisce la riduzione degli ordini? Questo articolo spiega tutto, con esempi concreti della nostra regione, del circondario di Mont-de-Marsan. L'avvocato Cécile Zakine, specializzata in diritto immobiliare e fondiario, fornisce le chiavi per comprendere e agire.
I fatti: una storia che capita ogni giorno
La controversia oppone la società Sport Elec, distributore di materiale elettrico con sede nelle Landes, a un importante fornitore nazionale, che chiameremo «ÉlecFournisseur». Dal 2002, le due società intrattenevano una relazione commerciale regolare: Sport Elec effettuava ordini, ÉlecFournisseur li evasiva. Ma nel 2016, il fornitore decide di riorganizzare la propria rete e comunica a Sport Elec la cessazione della collaborazione. Tuttavia, per consentire al partner di adattarsi, concede un preavviso di trentacinque mesi, quasi tre anni. È molto lungo: in questo settore, gli usi professionali (pratiche abituali delle imprese dello stesso ambito) prevedono generalmente un preavviso massimo di dodici mesi. Sport Elec è quindi avvisata fin dall'inizio: ha 35 mesi per trovare nuovi sbocchi.
Ma ecco: già dal primo anno del preavviso, ÉlecFournisseur riduce i propri ordini del 15% rispetto all'anno precedente. L'anno successivo, un nuovo calo. Sport Elec si ritiene vittima di una rottura brutale parziale: secondo lei, il fornitore non può modificare le condizioni della relazione durante il preavviso, se non indennizzandola. Cita in giudizio ÉlecFournisseur per ottenere danni e interessi. Il tribunale di commercio di Mont-de-Marsan, poi la corte d'appello di Pau, le danno ragione? No. La corte d'appello respinge la sua richiesta, ritenendo che la riduzione del 15% non costituisse una modifica sostanziale (significativa) e che la durata del preavviso fosse così lunga da compensare la riduzione. Sport Elec ricorre in cassazione.
La Corte di cassazione doveva decidere: un preavviso eccezionalmente lungo consente al fornitore di ridurre i propri ordini senza essere considerato in colpa? Risposta il 19 marzo 2025.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
Il fondamento legale è l'articolo L. 442-1, II del Codice del commercio, che sanziona la rottura brutale di una relazione commerciale consolidata, anche parziale (ad esempio una riduzione significativa degli ordini). Ma la legge prevede che la rottura non sia brutale se è stato concesso un preavviso sufficiente. Qui, il preavviso era di 35 mesi, ben superiore agli usi (12 mesi). La questione era: il fornitore poteva, durante questo preavviso, diminuire gli ordini?
La Corte di cassazione risponde sì, ma a due condizioni: 1) il preavviso è particolarmente lungo (più di due anni al di sopra degli usi); 2) l'autore della rottura ha informato fin dall'inizio la vittima che non avrebbe mantenuto le condizioni precedenti oltre il primo anno. Nel caso di specie, ÉlecFournisseur aveva effettivamente avvisato Sport Elec fin dall'annuncio della rottura che gli ordini sarebbero diminuiti progressivamente. La riduzione del 15% nel primo anno non era sostanziale: non ha disorganizzato l'attività di Sport Elec. E la durata totale del preavviso (35 mesi) ha permesso a Sport Elec di adattarsi.
Questo ragionamento è una conferma della giurisprudenza precedente (Cass. com., 15 settembre 2021, n. 19-23.540), ma con un'importante precisazione: la Corte chiarisce che si tratta di una «circostanza particolare» che autorizza il fornitore a ridurre gli ordini. In parole povere, è un'eccezione, non una regola generale. Se il preavviso fosse stato solo di 18 mesi, la riduzione del 15% sarebbe stata probabilmente giudicata brutale.
Attenzione però: la Corte non dice che il fornitore può ridurre i propri ordini a zero da un giorno all'altro. La riduzione deve essere non sostanziale e progressiva. Qui, il 15% annuo è stato accettato. Ma il 50%? La risposta sarebbe stata diversa.

