Decisione di riferimento: cc • N° 76-10.487 • 1977-11-04 • Consulta la decisione →
Questa decisione fornisce un chiarimento importante sul vostro diritto immobiliare. Ecco cosa cambia per voi.
La situazione
Se gli articoli 23, paragrafo 1, della legge del 10 luglio 1965 e 17 del decreto del 17 marzo 1967 consentono ai soci di una società di costruzione, comproprietaria in un complesso immobiliare, di partecipare, come i comproprietari, alle assemblee generali e di prendere parte alle votazioni, dalle disposizioni degli articoli 42, paragrafo 2, di tale legge e 18 del suddetto decreto risulta che solo i comproprietari possono contestare le decisioni delle assemblee generali dei comproprietari.
Cosa dice la legge
Questa decisione conferma i principi fondamentali del diritto di proprietà.
Punti da ricordare
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