Decisione di riferimento : cc • N° 17-10.644 • 2017-10-25 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete proprietari a Voiron di una casa familiare. Voi e il vostro coniuge avete risparmiato per tutta la vita. Alla vostra morte, desiderate lasciargli/le il massimo affinché possa mantenere il suo tenore di vita. Avete firmato una donazione tra coniugi (chiamata anche donazione all'ultimo vivente) affinché riceva la parte più grande possibile. Ma i vostri figli, nati da una precedente unione, contestano. Fino a che punto può arrivare la generosità verso il coniuge superstite?
Questa domanda, migliaia di famiglie se la pongono ogni anno. La risposta si trova nelle complesse regole del diritto successorio francese, e in particolare in una sentenza della Corte di cassazione del 25 ottobre 2017 (n° 17-10.644). Questa decisione chiarisce un punto spesso frainteso: in presenza di figli, le liberalità ricevute dal coniuge superstite si imputano sui suoi diritti legali, di modo che egli non può ricevere più della quota disponibile (la parte che la legge autorizza a donare liberamente) o di opzioni limitate in usufrutto (diritto di uso e godimento).
Concretamente, ciò significa che una donazione tra coniugi non permette di dare tutto al coniuge se esistono figli. La sentenza precisa i limiti: o la quota disponibile in piena proprietà (la parte libera), o il quarto in piena proprietà e i tre quarti in usufrutto, o la totalità in usufrutto soltanto. Analisi completa, a Voiron come a Saint-Martin-d'Hères.
I fatti: una storia come ne capitano ogni giorno
Nel caso di specie, una coppia sposata sotto il regime della comunione legale (senza contratto di matrimonio) aveva tre figli. Il marito, proprietario con la moglie di un immobile a Voiron, aveva concesso alla moglie, mediante donazione tra coniugi, la quota disponibile più estesa. Alla sua morte, la moglie superstite desiderava beneficiare sia dei diritti legali che la legge riserva al coniuge (il quarto in piena proprietà, per esempio) sia della donazione. I figli ritenevano che questo cumulo fosse eccessivo e che la donazione dovesse imputarsi sui diritti legali.
Il tribunale di grande istanza di Grenoble ha inizialmente dato ragione ai figli, giudicando che la donazione si imputava sulla parte riservata (la parte minima che la legge garantisce agli eredi riservatari) e non sulla quota disponibile. La moglie ha fatto appello. La corte d'appello di Grenoble ha confermato la sentenza. La causa è quindi arrivata fino alla Corte di cassazione.
Davanti all'Alta Corte, la moglie sosteneva che la donazione tra coniugi deve imputarsi sulla quota disponibile e non sui diritti legali. I figli, al contrario, ritenevano che il cumulo violasse la riserva ereditaria (la parte obbligatoria dei figli). La sentenza del 25 ottobre 2017 decide: la donazione si imputa sui diritti legali del coniuge, nei limiti delle opzioni previste dall'articolo 1094-1 del Codice civile. In chiaro, il coniuge non può cumulare donazione e diritti legali per ottenere più dei limiti autorizzati.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione si basa su tre testi chiave del Codice civile: l'articolo 757 (che fissa i diritti del coniuge superstite in presenza di figli: o il quarto in piena proprietà, o l'usufrutto della totalità, o i tre quarti in usufrutto se l'opzione è esercitata), l'articolo 758-6 (che prevede che le liberalità ricevute dal coniuge si imputano sui suoi diritti legali) e l'articolo 1094-1 (che autorizza il defunto a donare al coniuge, mediante donazione tra coniugi, una parte più importante, ma nei limiti della quota disponibile).
Il ragionamento è limpido: in presenza di figli, i diritti del coniuge superstite sono limitati. Se il defunto ha fatto una donazione al coniuge, questa donazione viene in deduzione di ciò che la legge gli dà già. Per esempio, se il coniuge ha diritto al quarto in piena proprietà, e la donazione gli attribuisce questo stesso quarto, egli non può ricevere nulla di più. In totale, il coniuge non può mai superare la quota disponibile (generalmente la metà dei beni in presenza di un figlio, il terzo in presenza di due, il quarto in presenza di tre o più) o, a sua scelta, le opzioni di usufrutto.
Questa soluzione non è un revirement: conferma una giurisprudenza anteriore, ma apporta una precisazione importante: l'imputazione avviene sui diritti legali, e non sulla quota disponibile. Così, se la donazione è più importante dei diritti legali, il coniuge deve optare: o conserva i suoi diritti legali e rinuncia alla donazione (o la riduce), o accetta la donazione nei limiti dei massimali. La scelta deve essere fatta entro 40 giorni dal decesso. In mancanza, la donazione è ridotta alla quota disponibile in usufrutto.
Cosa cambia per voi — concretamente
Per i proprietari locatori: se siete sposati e possedete un bene locativo a Saint-Martin-d'Hères, sappiate che il vostro coniuge non potrà cumulare donazione e diritti legali per recuperare l'integralità del bene se avete figli. Dovrà scegliere l'opzione più vantaggiosa, ma nei limiti della legge.
Prendiamo un esempio numerico: siete proprietari di un bene stimato a 300.000 €. Avete due figli. Senza donazione, il vostro coniuge ha diritto al quarto in piena proprietà, cioè 75.000 €. Se gli avete fatto donazione della quota disponibile (il terzo dei beni, cioè 100.000 €), egli non può cumulare: deve optare per ciò che è più favorevole, ma senza superare il massimale. Concretamente, potrebbe ricevere 100.000 € in piena proprietà (la donazione) ma allora perde i suoi diritti legali. Oppure conserva i suoi 75.000 € e rinuncia alla donazione. La scelta dipende

