Decisione di riferimento : cc • N° 19-13.153 • 2020-06-17 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete proprietari di un appartamento a Saint-Florent, in Alta Corsica. Un amico vi chiede di costituire in pegno le vostre quote in una SCI per garantire un credito-bail che sta stipulando. Accettate, pensando semplicemente di "dare in pegno" le vostre quote, senza l'idea di dover un giorno tirare fuori il libretto degli assegni. Ma quando il vostro amico smette di pagare, il creditore si rivolge a voi. Avete un'obbligazione personale di pagare? La risposta, decisa dalla Corte di cassazione il 17 giugno 2020, è chiara: no. Questa decisione, resa nell'ambito di una vicenda che coinvolge una SCI e dei creditori-bail, mette al sicuro migliaia di costituenti di garanzie reali.
Chi non ha mai esitato di fronte a una richiesta di garanzia? "Se firmo, dovrò pagare al posto dell'altro?" La distinzione è sottile, ma fondamentale: essere garante di un debito significa impegnarsi personalmente; dare una garanzia reale significa solo vincolare un bene. La sentenza del 17 giugno 2020 ricorda questa differenza, con particolare forza. Si tratta di una decisione di principio che si applica a tutte le garanzie reali (pegno, ipoteca, pegno su beni mobili…) concesse per garantire il debito altrui.
Allora, cosa dice esattamente questa decisione? Perché è così importante per i proprietari a Calvi, per i soci di SCI, o semplicemente per voi che esitate a "dare in garanzia" un bene? Immergiamoci nei fatti, poi nel ragionamento, prima di trarne lezioni pratiche.
I fatti: una storia come ne capitano ogni giorno
In Corsica, più precisamente nella circoscrizione di Bastia, una società di credito-bail (il locatore) finanzia l'acquisto di un immobile. Per garantirsi, chiede a una società terza, una SARL (la società A), di costituire in pegno le sue quote sociali in una SCI (la SCI A…), essendo questa SCI essa stessa locataria del bene. Concretamente, la SARL dà in pegno le sue quote della SCI per garantire il pagamento dei canoni del credito-bail da parte di un altro debitore. Il creditore-bail è quindi creditore dei canoni, ma non direttamente della SARL.
Purtroppo, i canoni cessano di essere pagati. Il creditore-bail si rivolge allora contro la SARL, costituente del pegno, e chiede l'ammissione del suo credito al passivo della SARL, che è in procedura di concordato preventivo. La corte d'appello di Bastia respinge questa richiesta, ritenendo che il creditore-bail non sia creditore della SARL in relazione al pegno: quest'ultima ha solo dato una garanzia reale, senza impegnarsi personalmente. Il creditore-bail propone ricorso in cassazione.
La vicenda arriva davanti alla Corte di cassazione, che deve decidere una questione semplice in apparenza: il costituente di una garanzia reale (il pegno) può essere perseguito in pagamento dal creditore beneficiario, pur non avendo firmato una fideiussione? In altre parole, il fatto di dare in pegno le proprie quote crea un'obbligazione personale di pagare il debito altrui?
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e approva la corte d'appello. Il suo ragionamento si riassume in una frase chiave: «Una garanzia reale concessa per garantire il debito di un terzo non implicando alcun impegno personale del costituente di tale garanzia a soddisfare l'obbligazione altrui, il creditore beneficiario della garanzia non può agire in pagamento contro il costituente, che non è suo debitore.» In altre parole: il creditore può chiedere al costituente solo la realizzazione della garanzia (ad esempio, la vendita delle quote date in pegno), non il pagamento del debito con i suoi beni personali.
Il fondamento legale è l'articolo 2333 del Codice civile (il pegno è una garanzia reale su un bene mobile) combinato con i principi generali del diritto delle obbligazioni. La Corte ricorda che il costituente non è il debitore del debito garantito. Ora, per agire in pagamento, bisogna essere creditori della persona perseguita. Qui, il creditore-bail non ha alcun legame contrattuale diretto con la SARL costituente. Non può quindi chiedere l'ammissione di un credito di somma di denaro al passivo di quest'ultima.
Questa decisione non è né un revirement, né una sorpresa: conferma una giurisprudenza costante (in particolare Cass. com., 13 settembre 2011, n° 10-19.538). Ma la applica con particolare chiarezza a una situazione frequente: il pegno di quote sociali per garantire un credito-bail. I giudici respingono l'argomento del creditore-bail secondo cui il pegno sarebbe un "impegno a pagare" mascherato. No, dicono: la garanzia reale è un diritto reale, non un diritto personale.
Vi chiederete forse: quale differenza con una fideiussione? Nella fideiussione, il fideiussore si impegna personalmente a pagare il debito se il debitore principale non lo fa (articoli 2288 e seguenti). Diventa debitore. Nella garanzia reale, il costituente è solo il proprietario del bene dato in pegno; non promette nient'altro che di lasciare che il creditore aggredisca quel bene in caso di inadempimento. La sfumatura è capitale.
Cosa cambia per voi — concretamente
Per un proprietario locatore a Calvi che desidera "dare in garanzia" un immobile (ipoteca) o quote sociali (pegno) per un prestito contratto da un parente, questa decisione è rassicurante: non siete personalmente tenuti al rimborso. Se il debitore non paga, il creditore potrà aggredire il bene dato in garanzia, ma non gli altri vostri beni né i vostri redditi. Esempio: costituite in pegno un portafoglio di quote sociali valutato 50.000 € per garantire un prestito di 100.000 €. Se il debitore è inadempiente, il creditore potrà vendere le quote, ma non chiedervi la differenza se il ricavato è insufficiente (salvo patto contrario).

