Decisione di riferimento : cc • N° 69-13.204 • 1971-03-17 • Consulta la decisione →
Immaginate la scena: siete proprietari di una casa a Montbrison, avete affidato dei lavori di ristrutturazione a un imprenditore. Durante il cantiere, si verifica un imprevisto — un conflitto di vicinato, un problema di liquidità, o semplicemente un dubbio sulla qualità delle prestazioni. Ordinate all'imprenditore di fermare tutto. Ma poi decidete che questo contrattempo giustifica la rottura del contratto, e vi rivolgete al giudice per far constatare la risoluzione per colpa dell'imprenditore. Grave errore, come dimostrerà questa decisione poco nota della Corte di cassazione.
La domanda che si pone ogni committente (proprietario che fa eseguire lavori): posso recedere da un contratto di lavori senza aver messo in mora l'imprenditore? La risposta è no, anche se ho dato un ordine di sospensione dei lavori. È quanto ha stabilito la Corte di cassazione in una sentenza del 17 marzo 1971, i cui principi restano di grande attualità.
Questa decisione, emessa nella circoscrizione di Saint-Étienne, oppone un proprietario di nome Paupine a un imprenditore. Essa ricorda una regola fondamentale: per risolvere un contratto per colpa dell'altra parte, occorre prima metterlo in mora (intimargli per iscritto di adempiere alle proprie obbligazioni). L'ordine di sospendere i lavori non equivale a messa in mora. Analisi di una sentenza che ha fatto giurisprudenza.
I fatti: una storia che capita ogni giorno
Nel 1965, il sig. Paupine, proprietario a Montbrison, affida a un imprenditore la costruzione di una casa. Il contratto prevede un termine di esecuzione e un capitolato dettagliato. Ma rapidamente le cose si guastano. L'imprenditore incontra difficoltà — forse maltempo, ritardi nella consegna dei materiali o problemi di liquidità. Sta di fatto che il sig. Paupine, esasperato, gli ordina verbalmente di sospendere i lavori.
L'imprenditore obbedisce. Ma Paupine non si ferma qui: ritiene che questa sospensione costituisca un inadempimento contrattuale e decide di recedere dal contratto. A sostegno della sua richiesta, invoca una clausola del capitolato che prevede una risoluzione di diritto in caso di mancato rispetto dei termini. Si rivolge al tribunale di grande istanza di Saint-Étienne, che gli dà ragione. L'imprenditore presenta appello, ma la corte d'appello di Lione conferma la risoluzione per colpa dell'imprenditore, senza che Paupine abbia mai inviato una preventiva messa in mora.
L'imprenditore, ritenendo di essere stato trattato ingiustamente, ricorre in cassazione. Il suo argomento è semplice: Paupine non può invocare l'inadempimento del contratto quando è stato lui stesso a ordinare la sospensione dei lavori. E soprattutto, nessuna messa in mora gli è stata notificata, come richiesto dall'articolo 1146 del Codice civile (divenuto articolo 1231 del Codice civile dal 2016) per poter risolvere un contratto.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione cassa (annulla) la sentenza della corte d'appello di Lione. Ritiene che i giudici di merito abbiano violato l'articolo 1146 del Codice civile, il quale dispone che i danni-interessi sono dovuti solo se il debitore è stato messo in mora di adempiere alla propria obbligazione. La messa in mora è un atto solenne — generalmente una lettera raccomandata con avviso di ricevimento — con cui il creditore intima al debitore di adempiere. Senza questa formalità, non si può far valere la responsabilità contrattuale dell'altra parte.
Nel caso di specie, Paupine ha ordinato la sospensione dei lavori. Questo ordine, secondo la Corte, «non pone il committente nell'impossibilità definitiva di adempiere alle obbligazioni che ha contratto». In altre parole, il semplice fatto di dire «fermatevi» non rende impossibile la prosecuzione del cantiere. Paupine poteva sempre riprendere i lavori. Ecco perché la corte d'appello non poteva pronunciare la risoluzione giudiziale del contratto per colpa dell'imprenditore senza che una messa in mora fosse stata preventivamente inviata.
La decisione è chiara: l'ordine di sospensione non equivale a messa in mora. I giudici devono verificare che la parte che chiede la risoluzione abbia effettivamente messo l'altra in mora di adempiere. Qui non era il caso. La Corte di cassazione rinvia quindi la causa dinanzi a un'altra corte d'appello (quella di Riom) affinché si pronunci nuovamente rispettando questo principio.
Questa sentenza è una conferma di una giurisprudenza costante: la messa in mora è una condizione preliminare per la risoluzione giudiziale di un contratto. Non si tratta di un revirement, ma di un semplice richiamo di un principio fondamentale del diritto dei contratti.
Cosa cambia per voi — concretamente
Per un proprietario locatore a Saint-Chamond che fa eseguire lavori di ristrutturazione in un appartamento: se ordinate all'imprenditore di cessare il cantiere perché lo ritenete troppo lento, non potrete poi recedere dal contratto per inadempimento senza averlo messo in mora. Dovrete prima inviargli una lettera raccomandata con AR intimandogli di riprendere i lavori entro un certo termine (ad esempio 8 giorni). Solo alla scadenza di tale termine, se non ha ripreso, potrete adire il giudice per far constatare la risoluzione per sua colpa.
Per un conduttore che ha ordinato lavori di sistemazione a casa propria: se chiedete all'artigiano di sospendere il cantiere per un motivo qualsiasi (ad esempio, partite per le vacanze), non potrete poi rimproverargli un ritardo senza messa in mora. Dovrete notificargli per iscritto di riprendere.
Per un condomino o un amministratore di condominio che ha firmato un contratto di lavori: la stessa regola si applica. Se il c

