Decisione di riferimento: cc • N° 79-12.508 • 1981-01-07 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete proprietari a Beaumont-de-Lomagne, in un grazioso edificio del centro. Una mattina, il vostro vicino del piano di sopra allaga il vostro appartamento. Danni ingenti. Vi rivolgete contro il condominio, poiché la perdita proviene da una parte comune. Il sindaco, per difendere il condominio, decide di chiamare in garanzia (cioè di chiedere il rimborso) l'architetto che ha progettato l'edificio, ritenendo che il difetto di progettazione sia la causa. Ma ecco: il sindaco ha il diritto di agire in giudizio senza un voto dell'assemblea generale? La questione è cruciale, e la risposta è stata data dalla Corte di cassazione con una sentenza del 7 gennaio 1981. Questa decisione, vecchia di oltre quarant'anni, rimane un punto di riferimento assoluto per tutti i sindaci e condòmini.
In chiaro, l'alta corte ha stabilito che nessuna norma richiede che il sindaco, per difendere il condominio in giudizio, sia autorizzato dall'assemblea generale. Può sembrare banale, ma è una precisazione importante. Perché molti condòmini, e anche alcuni sindaci, pensano che qualsiasi azione giudiziaria necessiti di un voto. Non è così per la difesa del condominio. In altre parole, quando il condominio viene attaccato, il sindaco può reagire immediatamente, senza attendere un'assemblea generale.
Ma attenzione: questa libertà ha dei limiti. Il sindaco non può intraprendere un'azione offensiva (ad esempio, citare in giudizio un vicino per ottenere danni) senza autorizzazione. Solo la difesa è libera. Questo è quanto precisa questa sentenza, ed è ciò che analizzeremo.
I fatti: una storia come ne capitano ogni giorno
Il signor Maleval è proprietario di un appartamento a Castelsarrasin. Un giorno, la sua abitazione viene allagata a causa di un difetto di impermeabilizzazione proveniente dalle parti comuni. Egli cita in giudizio il condominio per responsabilità (articolo 1240 del Codice civile: «Qualunque fatto dell'uomo che cagiona ad altri un danno obbliga colui per colpa del quale è avvenuto a risarcirlo»). Il sindaco, Meillassou, decide di difendere il condominio chiamando in garanzia l'architetto dell'edificio, affinché quest'ultimo si assuma le conseguenze finanziarie qualora il condominio venga condannato.
L'architetto, citato, contesta la ricevibilità dell'azione del sindaco. Il suo argomento: il sindaco non è stato autorizzato dall'assemblea generale ad agire in giudizio. Secondo lui, l'articolo 55 del decreto del 17 marzo 1967 (che regola il condominio) impone un'autorizzazione preventiva per qualsiasi azione giudiziaria. L'architetto ritiene che la chiamata in garanzia sia un'azione giudiziaria e che quindi necessiti di un voto.
Il tribunale dà ragione all'architetto in primo grado? No, la corte d'appello respinge il suo argomento. La causa arriva fino alla Corte di cassazione, che deve decidere: il sindaco poteva chiamare in garanzia senza autorizzazione dell'assemblea generale?
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione, con la sua sentenza del 7 gennaio 1981, conferma la decisione della corte d'appello. Stabilisce un principio semplice: «Nessuna norma richiede che il sindaco, per difendere in giudizio a nome del condominio, sia autorizzato dall'assemblea generale.» Nel caso di specie, l'azione di Maleval contro il condominio era un'azione di responsabilità. Il sindaco, chiamando in garanzia l'architetto, non faceva altro che difendere il condominio contro tale azione. Non intraprendeva una nuova azione, ma si difendeva.
Il fondamento legale è l'articolo 55 del decreto del 17 marzo 1967, che dispone che «il sindaco può, senza autorizzazione dell'assemblea generale, esercitare le azioni giudiziarie che tendono alla difesa degli interessi del condominio». La Corte interpreta ampiamente questa nozione di difesa: include non solo la risposta a una citazione, ma anche gli atti conservativi come la chiamata in garanzia.
La decisione non è né un revirement né un'evoluzione: conferma una giurisprudenza anteriore. Si inserisce in una logica di protezione del condominio: se il sindaco dovesse attendere un'assemblea generale per reagire, il condominio potrebbe essere condannato in contumacia (senza difendersi) o perdere possibilità di far valere i propri diritti. È una soluzione pragmatica.
Ma che dire degli argomenti dell'architetto? Egli sosteneva che la chiamata in garanzia fosse una domanda giudiziale e che necessitasse di un'autorizzazione. La Corte risponde che la chiamata in garanzia è solo un accessorio della difesa: mira a far ricadere l'eventuale condanna su un terzo responsabile. Non è un'azione principale, ma un mezzo di difesa.
Cosa cambia per voi — concretamente
Per i condòmini: se siete vittime di un danno imputabile alle parti comuni (allagamento, infiltrazione, caduta di cornicione…), potete citare il condominio. Il sindaco potrà difendersi immediatamente, senza attendere un'assemblea generale. Ciò accelera le procedure ed evita che il condominio venga condannato in contumacia.
Per i sindaci: avete il diritto, e anzi il dovere, di difendere il condominio senza autorizzazione preventiva. Ad esempio, se un condomino vi cita per lavori mal eseguiti, potete chiamare in garanzia l'impresa che ha eseguito i lavori, senza voto. In pratica, ciò vi consente di risparmiare tempo. Nella mia pratica, ho incontrato casi in cui i sindaci, per eccesso di prudenza, convocavano un'assemblea generale per una semplice difesa, perdendo così diversi mesi. Questa decisione li rassicura.
Per gli inquilini: indirettamente, siete coinvolti. Se subite un pregiudizio

