Decisione di riferimento: cc • N° 78-12.141 • 1979-07-03 • Consulta la decisione →
Immaginate: un dipendente di una fabbrica a Belfort torna a casa con le orecchie che fischiano dopo una giornata di lavoro. Qualche mese dopo, consulta il suo medico curante, che constata una perdita dell'udito. Può far riconoscere questi disturbi come un infortunio sul lavoro? La questione, semplice in apparenza, ha dato luogo a una decisione di principio della Corte di cassazione nel 1979.
Che siate proprietari di un locale professionale, inquilini di un'officina rumorosa o semplici privati, questa vicenda vi riguarda: fissa una regola d'oro in materia di prova. I giudici esigono che il legame tra un fatto dannoso e le sue conseguenze sia stabilito da constatazioni mediche contemporanee all'evento.
In questa decisione, la Corte di cassazione convalida il rigetto di una domanda di presa in carico di disturbi uditivi, per mancanza di lesione constatata medicalmente al momento del presunto incidente. Il ragionamento è ineccepibile: senza prova medica immediata, nessun riconoscimento.
I fatti: una storia come ne capitano ogni giorno
Il Sig. X, dipendente di un'azienda di metallurgia a Beaucourt, afferma di aver subito un trauma acustico il 5 febbraio 1975. Quel giorno, avverte un fastidio uditivo improvviso dopo l'uso di una macchina. Il suo medico curante, consultato il giorno stesso, non constata tuttavia alcuna lesione oggettiva: nessun timpano perforato, nessuna sordità misurabile. Il Sig. X riprende il lavoro.
Passano diversi mesi. Compaiono progressivamente disturbi uditivi: acufeni, ipersensibilità al rumore, perdita dell'udito. Il Sig. X consulta un otorinolaringoiatra, che diagnostica una sordità percettiva. Convinto che questi disturbi siano la conseguenza del trauma acustico di febbraio, si rivolge alla cassa primaria di assicurazione malattia per ottenere la presa in carico ai sensi della legislazione sugli infortuni sul lavoro.
La cassa rifiuta, ritenendo che il nesso di causalità non sia stabilito. Il Sig. X contesta questa decisione dinanzi al tribunale delle questioni di sicurezza sociale, poi alla corte d'appello. I giudici di merito respingono anch'essi la sua domanda, basandosi sulle conclusioni chiare e precise di una perizia tecnica. Il perito aveva concluso che era impossibile affermare che i disturbi, comparsi diversi mesi dopo, fossero imputabili all'incidente, in assenza di lesione medicalmente constatata alla data del 5 febbraio 1975.
Il Sig. X ricorre quindi in cassazione, ma la Corte di cassazione respinge il suo ricorso. Ritiene che la decisione dei giudici di merito sia giustificata dalle conclusioni della perizia, anche a supporre che l'esistenza del trauma acustico fosse stata stabilita. In altre parole, la semplice allegazione di un urto sonoro, senza constatazione medica immediata, non basta a provare l'origine professionale dei disturbi uditivi.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione si basa sui principi generali della prova in materia di infortunio sul lavoro. L'articolo L. 411-1 del Codice della sicurezza sociale (nella versione allora in vigore) definisce l'infortunio sul lavoro come un evento improvviso verificatosi per fatto o in occasione del lavoro, e che provoca una lesione corporea. Per essere riconosciuto, occorre quindi stabilire:
- un fatto accidentale (qui, il trauma acustico);
- una lesione (la perdita dell'udito);
- un nesso di causalità tra i due.
Nel caso di specie, il primo elemento (il trauma) era contestato, ma la Corte di cassazione ammette, ai fini del ragionamento, che avrebbe potuto essere stabilito. Si concentra sul nesso di causalità. Ora, questo nesso deve essere medicalmente constatato al momento dell'incidente o in un lasso di tempo molto ravvicinato. I disturbi sopravvenuti diversi mesi dopo, senza lesione iniziale, non possono essere automaticamente imputati all'evento, soprattutto in assenza di altri elementi oggettivi.
La perizia tecnica, disposta dalla cassa, aveva messo in luce altre possibili cause: esposizione prolungata al rumore, età, patologie intercorrenti. I giudici di merito hanno rilevato queste conclusioni e le hanno fatte proprie. La Corte di cassazione convalida questo approccio: la perizia era chiara e precisa, e i giudici non dovevano andare oltre.
Questa decisione non è né un'evoluzione né un revirement: conferma una giurisprudenza costante. Già nel 1979, la Corte di cassazione ricorda che il nesso di causalità in materia di infortunio sul lavoro non si presume sulla sola dichiarazione del dipendente. Deve essere dimostrato da elementi medici oggettivi, contemporanei all'evento. Questa esigenza di prova è tanto più forte quanto più i disturbi sono tardivi.
Gli argomenti del Sig. X — la realtà del trauma, la successione cronologica, l'assenza di altra causa — non sono bastati di fronte all'assenza di constatazione medica il giorno stesso. L'onere della prova grava sul richiedente: spetta a lui fornire le prove, e non al datore di lavoro o alla cassa provare il contrario.
Cosa cambia per voi — concretamente
Questa decisione ha implicazioni pratiche per diversi profili.
Per il dipendente esposto al rumore: se siete vittime di un urto sonoro (esplosione, rumore intenso improvviso), consultate immediatamente un medico, anche se non avvertite nulla di grave. Fate constatare lo stato del vostro udito il giorno stesso. Senza questa constatazione, sarà molto difficile, se non impossibile, ottenere il riconoscimento di un infortunio sul lavoro per disturbi successivi. Ad esempio, un dipendente di una fabbrica a Belfort che consulta solo sei mesi dopo una detonazione, per acufeni, ha pochissime possibilità di essere indennizzato.
Per il datore di lavoro:

