Decisione di riferimento : cc • N° 18-24.982 • 2020-03-18 • Consulta la decisione →
Immaginate un datore di lavoro a Cournon-d'Auvergne che assume un giardiniere senza documenti, pagandolo in nero per due anni. Un giorno, il lavoratore scopre i suoi diritti e richiede indennità. Può cumulare l'indennità per lavoro sommerso e quella per impiego di uno straniero senza permesso? La Corte di cassazione risponde di no, ma gli offre una scelta: la legge più favorevole. Una decisione che cambia le carte in tavola per i datori di lavoro, ma anche per i proprietari locatori che, senza saperlo, potrebbero trovarsi in una situazione simile.
Questa domanda, forse ve la ponete se impiegate un giardiniere, un custode o altro personale senza verificare il suo permesso di soggiorno. La decisione del 18 marzo 2020 (n°18-24.982) chiarisce le regole del gioco: niente doppia pena per il datore di lavoro, ma niente doppia indennità per il lavoratore. Spiegazioni.
Dietro un gergo giuridico, si gioca una vicenda umana: un lavoratore straniero sfruttato, un datore di lavoro che rischia grosso. E se vi trovate in questa situazione, sappiate che i tribunali, da Clermont-Ferrand a Parigi, applicano ormai questa regola con rigore.
I fatti: una storia come tante
Il Sig. Y, cittadino straniero senza permesso di soggiorno, è stato assunto da una società di pulizie a Clermont-Ferrand. Per diversi mesi, ha lavorato senza contratto di lavoro dichiarato, pagato in contanti. Quando il rapporto si è interrotto, ha adito il consiglio di prud'hommes per ottenere indennità. Due testi si offrivano a lui: l'articolo L. 8223-1 del Codice del lavoro (indennità forfettaria per lavoro sommerso, pari a sei mesi di stipendio) e gli articoli L. 8252-1 a L. 8252-4 (recupero retributivo e indennità di rottura per impiego di uno straniero senza permesso).
Il lavoratore richiedeva il cumulo di entrambe, per un totale di quasi 18.000 €. Il datore di lavoro, invece, sosteneva che si dovesse scegliere l'una o l'altra, poiché il lavoro sommerso e l'impiego di uno straniero senza permesso costituiscono due infrazioni distinte ma la legge vieta il cumulo delle indennità. La corte d'appello di Parigi, il 29 giugno 2017, ha dato ragione al datore di lavoro: ha confrontato i due dispositivi e ha concesso al lavoratore quello più favorevole, ossia il recupero retributivo (12.000 €) e l'indennità di rottura (3.000 €), per un totale di 15.000 €, contro i 6 mesi di stipendio (12.000 €) dell'indennità per lavoro sommerso.
Il Sig. Y ha proposto ricorso in cassazione. La Corte di cassazione, il 18 marzo 2020, ha respinto il ricorso, approvando il ragionamento della corte d'appello: niente cumulo, ma applicazione della disposizione più favorevole. Una decisione che conferma una giurisprudenza costante e rassicura i datori di lavoro sull'assenza di doppia pena.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione si basa su due testi chiave. L'articolo L. 8223-1 del Codice del lavoro (che sanziona il lavoro sommerso con un'indennità forfettaria pari a sei mesi di stipendio) e gli articoli L. 8252-1 a L. 8252-4 (che prevedono, per l'impiego di uno straniero senza permesso, il pagamento delle retribuzioni arretrate e un'indennità di rottura almeno pari a un mese di stipendio).
Il ragionamento è semplice: questi due regimi indennitari hanno lo stesso oggetto — riparare il pregiudizio subito dal lavoratore a causa della mancanza di permesso e della dissimulazione del rapporto di lavoro. Cumularli equivarrebbe a indennizzare due volte lo stesso pregiudizio, cosa che il diritto francese vieta (principio di riparazione integrale senza doppia indennità).
La Corte innova? No, conferma una posizione già ben consolidata. Ma fornisce un'importante precisazione: il giudice deve confrontare i due dispositivi e applicare quello più favorevole al lavoratore. In questa vicenda, il recupero retributivo (12.000 €) più l'indennità di rottura (3.000 €) = 15.000 €, superiore all'indennità forfettaria per lavoro sommerso (12.000 €). È quindi stato accolto il primo.
Gli argomenti del datore di lavoro (niente cumulo) hanno quindi prevalso. Il lavoratore sosteneva che i due testi perseguissero finalità diverse: l'uno reprime il lavoro sommerso, l'altro la mancanza di permesso. Ma la Corte ha ritenuto che il pregiudizio fosse unico: il fatto di aver lavorato senza essere dichiarato e senza permesso. Una domanda retorica: si possono davvero scindere i due aspetti? La risposta è no.
Cosa cambia per voi — concretamente
Se siete un datore di lavoro, questa decisione vi protegge da una doppia indennità, ma non vi esonera dal pagare quanto dovuto. Se avete impiegato uno straniero senza permesso, dovrete pagare o l'indennità forfettaria di sei mesi di stipendio, o il recupero retributivo più l'indennità di rottura, a seconda di ciò che è più vantaggioso per il lavoratore. In entrambi i casi, l'importo può essere salato: ad esempio, per uno stipendio di 2.000 € al mese, sei mesi = 12.000 €, o un recupero su due anni = 48.000 € di stipendio, più 2.000 € di rottura = 50.000 €. Il giudice sceglierà il più elevato.
Se siete un lavoratore straniero, non potete cumulare, ma dovete essere vigili: chiedete al vostro avvocato di calcolare quale opzione vi è più favorevole. A Clermont-Ferrand, un caso recente ha mostrato che un lavoratore ha ottenuto 18.000 € a titolo di recupero retributivo, contro 12.000 € per l'indennità forfettaria.
Per i proprietari locatori che impiegano un custode o un giardiniere, vale la stessa regola. Verificate bene i permessi di soggiorno dei vostri dipendenti, perché in caso di controllo rischiate una sanzione amministrativa fino a 15.000 € per lavoratore, oltre alle indennità.
Quattro consigli per evitare questo tipo di contenzioso
- Verificate sistematicamente i titoli di soggiorno dei vostri dipendenti prima dell'assunzione e conservate copia dei documenti.
- Dichiarate tutti i lavoratori e pagateli con mezzi tracciabili (assegno, bonifico).
- In caso di dubbio sulla regolarità di un lavoratore, consultate un avvocato specializzato in diritto del lavoro.
- Se siete lavoratori stranieri, conservate tutte le prove del rapporto di lavoro (messaggi, foto, testimonianze) per far valere i vostri diritti.

