Decisione di riferimento : cc • N° 05-10.100 • 2006-04-26 • Consulta la decisione →
Immaginate la scena: a Villefranche-sur-Mer, il Sig. e la Sig.ra Dupont hanno appena acquistato una graziosa villa con vista sulla rada. Il loro sogno si trasforma in incubo quando il loro vicino, il Sig. Martin, intraprende lavori di ristrutturazione. Per mesi, martelli pneumatici, betoniere e impalcature trasformano la loro quotidianità in un inferno sonoro. I disturbi superano di gran lunga ciò che si può ragionevolmente sopportare. Cosa fare? A chi rivolgersi? E soprattutto, chi pagherà? Queste domande, ogni proprietario o inquilino potrebbe porselo un giorno. La decisione della Corte di Cassazione del 26 aprile 2006 (n° 05-10.100) fornisce una risposta cruciale: quando più professionisti sono all'origine di un disturbo anormale di vicinato, il debito si ripartisce in base alla gravità delle rispettive colpe. Ma cosa cambia esattamente?
I fatti: una storia come tante
Il Sig. X, proprietario di un appartamento a Roquebrune-Cap-Martin, sopporta da mesi disturbi insopportabili causati da lavori di costruzione presso il suo vicino. I muri tremano, la polvere invade tutto, il rumore è incessante. Egli cita in giudizio l'appaltatore principale e il subappaltatore, ritenuti responsabili del disturbo anormale di vicinato (cioè un inconveniente che supera i limiti ordinari della vita sociale).
Il tribunale di primo grado lo respinge parzialmente. La corte d'appello di Aix-en-Provence, con sentenza del 9 giugno 2005, condanna solidalmente l'appaltatore e il subappaltatore a risarcire il Sig. X. Ma l'appaltatore ritiene che il subappaltatore sia l'unico vero colpevole. Propone ricorso per cassazione, sostenendo di essere surrogato nei diritti dei vicini (cioè di poter rivalersi contro il subappaltatore per ottenere il rimborso di quanto pagato).
La Corte di Cassazione è quindi chiamata a dirimere una questione precisa: nei rapporti tra coautori di un disturbo anormale di vicinato, come si ripartisce il carico finale della condanna?
Il ragionamento della giurisdizione — decodificato
La Corte di Cassazione si basa su un principio fondamentale: nessuno può causare ad altri un disturbo eccedente gli inconvenienti normali del vicinato. Questo principio, sebbene radicato nell'articolo 1240 del Codice civile (che obbliga a risarcire il danno causato dalla propria colpa), ha una portata particolare qui. I giudici ricordano che sia l'appaltatore che il subappaltatore sono responsabili verso i terzi per i disturbi anormali che generano. In altre parole, entrambi i professionisti sono co-responsabili nei confronti del vicino vittima.
Ma ciò che interessa la Corte è la ripartizione interna del debito tra i coautori. Essa enuncia chiaramente: « nei rapporti tra il locatore d'opera autore del disturbo anormale causato ai vicini e gli altri professionisti la cui responsabilità può essere invocata, il carico finale della condanna costituente contribuzione al debito si ripartisce in base alla gravità delle rispettive colpe. » In chiaro, non è perché l'appaltatore principale è stato condannato solidalmente che deve sopportare da solo il debito. Può rivalersi contro il subappaltatore, ma solo per la parte corrispondente alla colpa di quest'ultimo.
Attenzione però: l'appaltatore non può esercitare un'azione di regresso (cioè farsi rimborsare l'intero importo pagato) contro il subappaltatore. Deve prima assumere la propria parte di responsabilità. La decisione precisa che tale azione è possibile solo « per la frazione del debito di cui non deve assumere il carico definitivo ». Ciò che pochi sanno è che questa soluzione si inserisce nella continuità della giurisprudenza anteriore sulla contribuzione al debito, ma la applica specificamente al disturbo anormale di vicinato.
Gli argomenti delle parti? L'appaltatore sosteneva che il subappaltatore fosse l'unico responsabile dei disturbi, mentre il subappaltatore addossava la colpa all'appaltatore per mancanza di coordinamento. La Corte non sceglie un unico responsabile: rinvia le parti a valutare la gravità rispettiva delle loro colpe davanti al giudice di merito.
Cosa cambia per voi — concretamente
Per un proprietario vittima di disturbi, questa decisione è rassicurante: conferma che potete citare solidalmente tutti i professionisti coinvolti, senza dover determinare voi stessi chi è il più colpevole. Ottenete un risarcimento completo, e sono i costruttori a regolare tra loro la ripartizione finale.
Se siete proprietario locatore a Roquebrune-Cap-Martin, e i vostri inquilini si lamentano di lavori presso il vicino, potete sostenerli nelle loro iniziative. I disturbi anormali danno diritto a risarcimento, e l'importo può essere significativo: in casi simili, sono stati concessi risarcimenti da 5.000 a 15.000 € per disturbi prolungati.
Per un inquilino, è anche una buona notizia: siete direttamente protetti da questo principio, anche se il disturbo è causato da un professionista.

