Decisione di riferimento : cc • N° 89-13.867 • 1991-03-06 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete proprietari di una bella casa a Villeneuve-lès-Avignon, con una vista mozzafiato sul Palazzo dei Papi. Un giorno, il vostro vicino intraprende dei lavori di costruzione. Rapidamente, appaiono delle crepe sul muro di confine, la vostra terrazza cede e il rumore dei macchinari del cantiere vi impedisce di dormire. Siete furiosi, ma anche smarriti: a chi chiedere il risarcimento? Al costruttore? Al proprietario del terreno? E soprattutto, su quale base giuridica?
Questa domanda, che assilla ogni proprietario confrontato con un disturbo di vicinato, la Corte di Cassazione vi ha risposto con una sentenza del 6 marzo 1991 (n° 89-13.867). La soluzione è chiara: il costruttore che realizza lavori per conto di una società civile immobiliare (SCI) può essere ritenuto responsabile, non sulla base della colpa, ma su quella del disturbo anormale di vicinato. In altre parole, anche se non ha commesso alcuna colpa, deve risarcire il danno causato al vicino.
In questo articolo, analizzeremo questa decisione, spiegheremo perché è importante e, soprattutto, vi daremo consigli concreti per evitare o gestire questo tipo di controversia. Che siate proprietari, inquilini o professionisti del settore immobiliare, questa giurisprudenza vi riguarda.
I fatti: una storia come ne capitano ogni giorno
Nel 1984, la società civile immobiliare (SCI) Le Mazarin, con sede a Uzès, intraprende la costruzione di un edificio su un terreno di sua proprietà. Affida i lavori a un'impresa di costruzioni. Tutto procede bene... fino a quando non compaiono dei disordini nell'edificio vicino, di proprietà di un certo signor X, un viticoltore di Villeneuve-lès-Avignon. Crepe lesionano i muri, le finestre non chiudono più e il pavimento della cantina cede. Insomma, un disturbo anormale di vicinato, come lo qualificherà in seguito la giustizia.
Il signor X cita in giudizio la SCI Le Mazarin e l'impresa per il risarcimento del danno. La SCI, dal canto suo, si rivale contro l'impresa: ritiene che se viene condannata, è perché l'impresa ha lavorato male. La questione centrale è quindi: chi deve pagare?
La corte d'appello di Nîmes, investita del caso, emette una sentenza il 2 marzo 1989. Condanna la SCI a risarcire il danno del signor X sulla base del disturbo anormale di vicinato, ma respinge la richiesta della SCI contro l'impresa. Perché? Perché, secondo la corte d'appello, la SCI non poteva rivalersi contro l'impresa sulla base dell'articolo 1384 comma 1 del Codice civile (oggi articolo 1242, che prevede la responsabilità per le cose che si hanno in custodia). La SCI aveva agito per surrogazione (si sostituiva al vicino) nei diritti del proprietario vicino, ma la corte ritiene che la SCI fosse essa stessa responsabile del disturbo di vicinato e che quindi non potesse rivalersi contro l'impresa.
La SCI Le Mazarin ricorre in cassazione. Sostiene che la corte d'appello avrebbe dovuto applicare l'articolo 1384 comma 1 per ritenere la responsabilità dell'impresa e che ha violato le regole della surrogazione.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di Cassazione, con la sua sentenza del 6 marzo 1991, respinge il ricorso della SCI. Conferma la decisione della corte d'appello di Nîmes, ma precisando la base giuridica.
Il ragionamento dei giudici è il seguente: la SCI, in quanto proprietaria del cantiere, è responsabile dei disturbi anormali di vicinato causati al signor X. Questo fondamento è oggettivo: non è necessario provare una colpa della SCI. È sufficiente che il disturbo superi gli inconvenienti normali del vicinato (rumore, polvere, vibrazioni...). Nel caso di specie, le crepe e il cedimento del pavimento sono manifestamente anormali.
Successivamente, la SCI, che ha risarcito il signor X, cerca di rivalersi contro l'impresa per surrogazione: si sostituisce al signor X per chiedere all'impresa il rimborso di quanto pagato. Ma la corte d'appello ha respinto questa richiesta, e la Corte di Cassazione la segue. Perché? Perché la surrogazione non permette alla SCI di ottenere più di quanto ha pagato e, soprattutto, la SCI non può rivalersi contro l'impresa sulla base della responsabilità per le cose (articolo 1384 comma 1) se essa stessa è responsabile sulla base del disturbo di vicinato. In altre parole, la SCI non può chiedere all'impresa di farsi carico di una responsabilità che incombe su di essa in quanto proprietaria del cantiere.
La Corte di Cassazione ricorda un principio essenziale: la cassazione riporta le parti nello stato in cui si trovavano prima della decisione cassata. In altre parole, la decisione della corte d'appello è mantenuta e la SCI rimane l'unica responsabile nei confronti del signor X. Non può rivalersi contro l'impresa.
Questa decisione è importante perché conferma che il disturbo anormale di vicinato è una responsabilità di diritto (senza colpa) che grava sul proprietario del fondo da cui proviene il disturbo, anche se i lavori sono realizzati da un imprenditore. Quindi, se siete proprietari e fate costruire, siete potenzialmente responsabili dei fastidi causati ai vostri vicini, anche se non avete fatto nulla di male.
Cosa cambia per voi — concretamente
Questa giurisprudenza ha implicazioni pratiche molto concrete, che siate proprietari, inquilini o professionisti del settore immobiliare.
Per il proprietario locatore: se affidate lavori di ristrutturazione a un'impresa e questi lavori causano disturbi al vostro inquilino o a

