Decisione di riferimento: cc • N° 89-12.874 • 1990-06-20 • Consulta la decisione →
Immaginate: avete appena acquistato una graziosa casa a Collioure, con vista sulla baia. Ma ogni sera, il vicino accende un proiettore che illumina la vostra terrazza come in pieno giorno. Non dormite più, siete esasperati. Consultate un avvocato, che vi parla dell'articolo 1240 del Codice civile (la responsabilità per colpa) o della teoria dei disturbi anormali da vicinato. Ma avete anche sentito parlare dell'articolo 1384, comma 1o, che consente di chiamare in causa la responsabilità di chi ha la custodia di una cosa senza dover provare la sua colpa. Allora, quest'arma miracolosa è utilizzabile? La Corte di Cassazione risponde chiaramente di no, con una sentenza del 20 giugno 1990.
In pratica, questa decisione chiude la porta a un'applicazione troppo ampia della responsabilità senza colpa nei conflitti di vicinato. Ma cosa cambia esattamente per voi, proprietario, inquilino o professionista immobiliare a Perpignan? Questa sentenza, spesso citata ma mal compresa, delinea i confini di ciò che è risarcibile o meno. E ricorda una regola d'oro: per ottenere un risarcimento, bisogna dimostrare un disturbo anormale.
Perché se il semplice disagio non basta, il disturbo che eccede gli inconvenienti normali del vicinato dà diritto a un indennizzo, ma su un fondamento giuridico diverso. Immergiamoci in questa vicenda, i suoi fatti, il suo ragionamento e, soprattutto, le sue conseguenze pratiche per voi.
I fatti: una storia come ne capitano ogni giorno
Il Sig. X, proprietario a Perpignan, subisce da diversi mesi odori nauseabondi e rumori provenienti dalla vicina azienda agricola. Cita in giudizio il suo vicino, il Sig. Y, per il risarcimento del suo pregiudizio (danno subito). Davanti al tribunale, il Sig. X invoca due fondamenti: da un lato, l'articolo 1384, comma 1o, del Codice civile (divenuto l'articolo 1242), che prevede che si è responsabili non solo del danno che si causa con il proprio fatto, ma anche di quello causato dal fatto delle cose che si hanno sotto la propria custodia. In altre parole, se un disturbo proviene da una cosa (una macchina, un edificio, un animale), il custode di quella cosa è presunto responsabile, senza che sia necessario provare la sua colpa. Dall'altro lato, il Sig. X invoca la teoria dei disturbi anormali da vicinato, cioè il principio secondo cui un proprietario non deve causare al suo vicino un disturbo che ecceda gli inconvenienti normali del vicinato (un disturbo «anormale»).
La corte d'appello di Montpellier emette una sentenza il 7 dicembre 1988. Riconosce l'esistenza di disturbi anormali per una parte dei danni, ma rifiuta di risarcire un'altra parte, ritenendo che essa derivi da disturbi che, invece, non sono anormali. Il Sig. X ricorre in Cassazione: ritiene che la corte d'appello avrebbe dovuto applicare l'articolo 1384, comma 1o, per tutti i disturbi, senza dover verificare il loro carattere anormale.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Ritiene che la corte d'appello abbia correttamente motivato la sua decisione distinguendo disturbi anormali e non anormali, e soprattutto che l'articolo 1384, comma 1o, «è estraneo alla riparazione dei disturbi da vicinato». In altre parole, non si può utilizzare questo testo per ottenere il risarcimento di un disturbo da vicinato. Solo la teoria dei disturbi anormali (o, in alcuni casi, la colpa dell'articolo 1240) è applicabile.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
Per comprendere la sentenza, bisogna prima cogliere il fondamento legale. La Corte di Cassazione cita l'articolo 1384, comma 1o, del Codice civile nella sua versione allora in vigore (divenuto articolo 1242 dalla riforma del 10 febbraio 2016). Questo testo dispone: «Si è responsabili non solo del danno che si causa con il proprio fatto, ma anche di quello causato dal fatto delle cose che si hanno sotto la propria custodia.» In parole chiare: se un oggetto (una cosa) causa un danno, la persona che ne ha la custodia (il proprietario, l'utilizzatore) è presunta responsabile, senza che la vittima debba provare una colpa.
Ma la Corte precisa che questo regime di responsabilità senza colpa non si applica ai disturbi da vicinato. Perché? Perché il disturbo da vicinato ha una sua logica: si basa sull'idea che ciascuno deve sopportare gli inconvenienti normali del vicinato (rumore, odore, vista…), ma se il disturbo supera questa misura (anormalità), l'autore deve risarcire, indipendentemente da qualsiasi colpa. È una responsabilità «di pieno diritto» (senza colpa), ma trova il suo fondamento non nell'articolo 1384, bensì in un principio generale elaborato dalla giurisprudenza (sentenza del 4 febbraio 1971, detta «sentenza Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Somme»).
In altre parole, la Corte di Cassazione opera una delimitazione chiara: l'articolo 1384 (responsabilità per il fatto delle cose) non può essere utilizzato come un cavallo di Troia per aggirare la condizione di anormalità del disturbo. Attenzione però: ciò non significa che il disturbo anormale sia impossibile da provare. Significa semplicemente che la vittima non può limitarsi a invocare la custodia di una cosa (ad esempio, il proiettore del vicino) per ottenere il risarcimento; deve dimostrare che il disturbo è anormale.
Quello che pochi sanno è che questa decisione è stata confermata

