Decisione di riferimento : cc • N° 18-14.242 • 2020-11-18 • Consulta la decisione →
Immaginate: abitate a Millau, avete collocato dei beni in un trust anglosassone per preparare la vostra successione. Morite. I vostri eredi credono che i diritti di successione siano dovuti immediatamente. Ma no. La Corte di Cassazione ha stabilito: il fatto generatore dell'imposta è la distribuzione dei beni al beneficiario, non la morte. Una sottigliezza che può costare cara… o al contrario offrire una tregua fiscale. Allora, a cosa serve questa giurisprudenza?
Questa domanda, molti proprietari se la pongono, specialmente quelli che hanno legami con l'estero. Un trust è una struttura giuridica che permette di gestire beni per conto di un'altra persona. Ma nel diritto fiscale francese, il momento in cui l'imposta diventa esigibile è cruciale. E l'amministrazione fiscale ha a lungo considerato che la morte del disponente (colui che crea il trust) scatenasse l'imposta. La Corte di Cassazione dice no.
In una sentenza del 18 novembre 2020 (n° 18-14.242), l'alta giurisdizione ha ricordato che il fatto generatore dei diritti di trasferimento a titolo gratuito (diritti di successione o di donazione) è il trasferimento di proprietà. Per un trust, questo trasferimento avviene solo al momento della distribuzione dell'attivo al beneficiario finale, alla chiusura del trust. Una decisione che protegge i contribuenti contro un'imposizione anticipata.
I fatti: una storia come capita ogni giorno
Il Sig. W G..., un francese stabilito a Espalion, aveva costituito un trust in vita per gestire i suoi averi finanziari. Ne aveva conservato l'usufrutto (il diritto di utilizzare i beni e di percepirne i redditi), mentre la nuda proprietà (il diritto di disporre del bene, senza l'uso) era attribuita ai suoi eredi al suo decesso. Alla sua morte, il trust prevedeva che l'usufrutto si estinguesse e che gli eredi recuperassero la piena proprietà.
L'amministrazione fiscale ha voluto tassare questa estinzione dell'usufrutto come un trasferimento di proprietà imponibile. Considerava che la morte del disponente fosse il fatto generatore dei diritti di trasferimento. Gli eredi hanno contestato: secondo loro, la morte aveva solo estinto l'usufrutto, senza che vi fosse un nuovo trasferimento di proprietà. La nuda proprietà apparteneva già loro dalla morte di W G..., e l'usufrutto si era estinto senza dar luogo a tassazione.
La causa è stata portata davanti ai tribunali. In primo grado, il tribunale ha dato ragione all'amministrazione. Ma in appello, la corte d'appello ha invertito la decisione, ritenendo che il trasferimento di proprietà a favore degli eredi fosse avvenuto solo alla chiusura del trust, al momento della distribuzione effettiva dei beni. L'amministrazione ha proposto ricorso in cassazione, ma la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza d'appello, respingendo il ricorso.
Il ragionamento della giurisdizione — decodificato
La Corte di Cassazione si basa sull'articolo 750 ter del Codice generale delle imposte (CGI), nella sua versione risultante dalla legge del 30 dicembre 1998. Questo testo dispone che il fatto generatore dei diritti di trasferimento a titolo gratuito è il trasferimento di proprietà. Per la Corte, nell'ambito di un trust, questo trasferimento non avviene alla morte del disponente, ma nel momento in cui l'attivo del trust è distribuito al beneficiario finale, cioè alla chiusura del trust.
Perché? Perché il trust è un'entità giuridica distinta che detiene i beni. Il disponente, creando il trust, si spoglia dei suoi beni. Solo alla distribuzione il beneficiario riceve la proprietà. La morte del disponente è solo un evento che può innescare la distribuzione, ma non è il trasferimento stesso.
La Corte respinge così l'argomento dell'amministrazione secondo cui l'estinzione dell'usufrutto alla morte costituirebbe un trasferimento imponibile. Ricorda che l'usufrutto e la nuda proprietà sono diritti distinti. La nuda proprietà apparteneva già agli eredi dalla morte di W G... (in virtù delle disposizioni del trust). L'estinzione dell'usufrutto ha solo riunito i due diritti senza creare un nuovo trasferimento tassabile.
Questa sentenza conferma una tendenza giurisprudenziale protettiva dei contribuenti nei confronti dell'amministrazione fiscale. Non si tratta di un revirement, ma di un chiarimento importante sul momento dell'imposizione dei trust.
Cosa cambia per voi — concretamente
Se siete disponenti di un trust (colui che crea il trust) o beneficiari (colui che riceve i beni), questa decisione vi riguarda direttamente. Concretamente, i diritti di successione non sono esigibili al giorno della vostra morte, ma solo quando il trust distribuisce i suoi attivi, talvolta anni dopo. Ciò può permettervi di differire il pagamento dell'imposta, o addirittura di ottimizzare la vostra fiscalità se la distribuzione avviene in un contesto più favorevole.
Prendiamo un esempio numerico. Immaginate un trust a Espalion contenente 500 000 € di attivi. Alla morte del disponente nel 2020, gli eredi sono imponibili al 20% (cioè 100 000 €) se si segue l'amministrazione. Ma con questa giurisprudenza, se il trust distribuisce i beni solo nel 2025, l'imposta è dovuta solo nel 2025. Nel frattempo, gli eredi possono investire i fondi e guadagnare interessi.
Attenzione però: se siete beneficiari, dovete dichiarare la distribuzione e pagare i diritti in quel momento. Non trascurate questo obbligo, perché l'amministrazione può accertare a vostro carico con penalità. Se siete eredi di un trust, verificate la data di chiusura del trust e anticipate il pagamento.
Quattro consigli per evitare questo tipo di contenzioso
- Conservate tutti gli atti costitutivi del trust: trust deed, appendici, estratti conto. Essi p

