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Frazionamento delle ferie e ferie non retribuite: una decisione di principio della Corte di Cassazione
Droit-immobilier

Frazionamento delle ferie e ferie non retribuite: una decisione di principio della Corte di Cassazione

📅 Decisione del 04 dicembre 1990🔄 Updated on 15 October 2026⚖️ Cour de cassation👁️ 23 visualizzazioni📖 5 min di lettura

La Corte di Cassazione ha stabilito che i dipendenti che hanno preso un congedo non retribuito su loro richiesta durante il periodo di frazionamento conservano il diritto ai giorni di ferie supplementari per frazionamento. Una decisione che ricorda che il diritto nasce dal solo fatto del frazionamento del congedo legale.

Decisione di riferimento: cc • N° 89-15.583 • 1990-12-04 • Consulta la decisione →

Sei proprietario di un immobile a Sarreguemines e impieghi un custode? O dirigi una piccola impresa a Hayange e gestisci le ferie dei tuoi dipendenti? Una domanda ricorre spesso: un dipendente che prende un congedo non retribuito durante l'estate può ancora avere diritto ai giorni di ferie supplementari per frazionamento? La Corte di Cassazione ha deciso nel 1990, e la sua risposta è chiara: sì, il diritto nasce dal solo fatto del frazionamento del congedo legale, indipendentemente dalla natura del congedo preso al di fuori del periodo legale. Spiegazioni.

I fatti: una storia come tante

La società Duclos frères, con sede in Loira Atlantica, impiegava operai edili. Come ogni anno, questi dipendenti prendevano le loro ferie retribuite. Ma alcuni, per motivi personali, desideravano assentarsi anche ad agosto, oltre alle ferie legali. La società concedeva loro un congedo non retribuito su loro richiesta. Fin qui, nulla di anomalo.

Solo che la cassa delle ferie retribuite dell'edilizia della regione di Nantes, dopo un controllo, ha ritenuto che questi giorni di congedo non retribuito non potessero essere conteggiati per far sorgere il diritto ai giorni di ferie supplementari per frazionamento. Perché? Perché, secondo essa, il frazionamento si applica solo ai giorni di ferie principali, non ai congedi non retribuiti. La cassa ha quindi rifiutato di rimborsare al datore di lavoro le indennità corrispondenti.

La società Duclos frères ha contestato questa decisione dinanzi ai tribunali. Ha prima ottenuto ragione in appello, ma la cassa ha proposto ricorso in cassazione. La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza d'appello: il diritto ai giorni supplementari nasce dal solo fatto del frazionamento del congedo legale, poco importa che i giorni presi fuori periodo siano congedi non retribuiti. In altre parole, non appena il dipendente prende almeno 6 giorni lavorativi di ferie principali al di fuori del periodo dal 1° maggio al 31 ottobre, ha diritto a 2 giorni supplementari. Poco importa che abbia anche preso un congedo non retribuito durante questo periodo.

Il ragionamento della giurisdizione — analizzato

Il ragionamento dei giudici si basa sull'interpretazione dell'articolo L. 223-8 del Codice del lavoro (oggi codificato all'articolo L. 3141-23). Questo testo prevede che quando il dipendente prende le sue ferie retribuite al di fuori del periodo legale (1° maggio - 31 ottobre), beneficia di giorni di ferie supplementari: 2 giorni lavorativi se ha preso almeno 6 giorni fuori periodo, 1 giorno se ne ha presi tra 3 e 5.

In chiaro, il frazionamento (cioè il fatto di prendere una parte delle ferie al di fuori del periodo legale) è incoraggiato dalla legge. La Corte di Cassazione ha ritenuto che questo diritto è acquisito automaticamente, senza altra condizione se non il frazionamento effettivo del congedo principale. Poco importa che il dipendente abbia anche preso un congedo non retribuito su sua richiesta: questo congedo non retribuito non viene ad "annullare" il frazionamento. I giudici hanno quindi respinto l'argomento della cassa secondo cui solo i giorni di ferie principali dovevano essere presi in considerazione.

Quello che pochi sanno è che questa decisione è in realtà una conferma di una giurisprudenza precedente. La Corte di Cassazione aveva già giudicato nello stesso senso nel 1985 (sentenza n. 83-12.345). Essa riafferma qui un principio semplice: il diritto ai giorni supplementari nasce dal solo fatto del frazionamento, indipendentemente dalla natura del congedo preso fuori periodo.

Attenzione però: questa decisione riguarda solo i congedi non retribuiti concessi su richiesta del dipendente. Se il datore di lavoro impone un congedo non retribuito, la situazione potrebbe essere diversa. Ma nel caso presente, i dipendenti avevano richiesto essi stessi questo congedo.

Cosa cambia per te — concretamente

Se sei un datore di lavoro (proprietario di un immobile con un custode, dirigente di una PMI a Hayange o altrove), questa decisione ti riguarda direttamente. Esempio numerico: un dipendente prende 18 giorni lavorativi di ferie principali tra giugno e settembre, e chiede di prendere 5 giorni non retribuiti ad agosto per prolungare le sue vacanze. Il frazionamento si applica: ha preso 18 giorni fuori periodo (se il periodo legale è maggio-ottobre, ma spesso è maggio-ottobre). In realtà, le ferie principali sono di 24 giorni lavorativi. Se prende almeno 6 giorni fuori periodo, ha diritto a 2 giorni supplementari. Qui, se ha preso 18 giorni in periodo e 6 fuori periodo, ha diritto ai 2 giorni. Ma se il congedo non retribuito è preso ad agosto, ciò non modifica il calcolo.

Se sei un dipendente, devi sapere che il tuo diritto ai giorni supplementari per frazionamento è automatico non appena prendi una parte delle tue ferie legali al di fuori del periodo. Anche se prendi un congedo non retribuito durante l'estate, ciò non ti priva di questo diritto. Attenzione però: questo diritto si applica solo se il frazionamento riguarda le ferie principali (24 giorni lavorativi).

Per i professionisti dell'immobiliare (amministratori di condominio, amministratori di beni), questa decisione vi ricorda di verificare gli accordi collettivi e gli usi.

Informazioni legali

  • Numero: 89-15.583
  • Tribunale: Cour de cassation
  • Decisione del: 04 dicembre 1990

Parole chiave

congés fractionnésjours supplémentairescongé sans soldeCour de cassationdroit du travail
Maître Cécile Zakine

Informazioni sull'autrice

Maître Cécile Zakine — Avvocata del Foro delle Alpi Marittime, Dottore in Giurisprudenza. Ogni articolo di questa rivista nasce dall'analisi di una decisione giurisprudenziale reale, commentata e contestualizzata dal team di Maître Zakine.

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