Decisione di riferimento : cc • N° 25-40.015 • 2025-07-03 • Consulta la decisione →
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La situazione
In primo luogo, il dispositivo della questione prioritaria di costituzionalità non ha né lo scopo né l'effetto di derogare alle regole che disciplinano la ripartizione delle competenze tra il giudice giudiziario e il giudice amministrativo. Di conseguenza, il motivo, basato sul fatto che l'articolo L. 262-3, 4°, del codice dell'azione sociale e delle famiglie, relativo alle risorse del nucleo familiare prese in considerazione per il calcolo del reddito di solidarietà attiva (RSA), lederebbe i diritti e le libertà garantiti dalla Costituzione, non può essere presentato dinanzi alla giurisdizione giudiziaria, incompetente a conoscere della contestazione di un indebito a titolo della prestazione di RSA. In secondo luogo, risulta dall'articolo L. 114-17 del codice della sicurezza sociale che il carattere incompleto delle dichiarazioni rese da un beneficiario per il servizio delle prestazioni di RSA può essere oggetto di una sanzione pecuniaria, il cui importo è fissato in base alla gravità dei fatti, nei limiti determinati dal testo. Invece, le risorse del beneficiario non incidono sull'importo della sanzione. Di conseguenza, il motivo basato sul fatto che questa disposizione legislativa lederebbe il principio di fraternità, in quanto non prevede l'esclusione degli aiuti finanziari accordati dalla famiglia o dai parenti, genitori o amici, dalle risorse da prendere in considerazione per il calcolo dei diritti al RSA, è inoperante
Cosa dice la legge
Questa decisione conferma i principi fondamentali del diritto di proprietà.
Punti da ricordare
- Rispettare scrupolosamente i termini legali di ricorso
- Conservare tutti i documenti giustificativi (titoli, atti, corrispondenza)
- Anticipare: un consiglio preventivo costa sempre meno di una lite
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📌 Questo articolo vi riguarda? Maître Cécile Zakine, avvocato in diritto immobiliare e fondiario, Dottore in diritto, interviene in tutta la Francia.
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