Decisione di riferimento: cc • N° 23-18.853 • 2025-06-19 • Consultare la decisione →
Questa decisione apporta un chiarimento importante sul vostro diritto immobiliare. Ecco cosa cambia per voi.
La situazione
Quando i locali concessi in locazione commerciale sono situati in un immobile soggetto allo statuto del condominio, salvo durante il periodo in cui la forza maggiore impedisca al locatore di adempiere a quanto si è obbligato, il locatore è tenuto a eseguire i lavori di sua competenza nelle parti private dei locali locati. Le diligenze compiute dal locatore per ottenere dal condominio la cessazione di un disturbo avente origine nelle parti comuni dell'immobile non lo liberano dall'obbligo di garantire il pacifico godimento dei locali locati. Pertanto, quando un disordine si manifesta nel corso della locazione, rientrante in uno degli obblighi del locatore, che il conduttore era, per le circostanze, il solo a poter constatare, il locatore deve risarcirlo del pregiudizio di godimento dal giorno in cui ne è stato informato fino alla sua cessazione
Cosa dice la legge
Questa decisione conferma i principi fondamentali del diritto di proprietà.
Punti da ricordare
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📌 Questo articolo vi riguarda? Maître Cécile Zakine, avvocato in diritto immobiliare e fondiario, Dottore in diritto, interviene in tutta la Francia.
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