Decisione di riferimento: cc • N° 01-18.039 • 2005-03-09 • Consultare la decisione →
Questa decisione apporta un chiarimento importante sul vostro diritto immobiliare. Ecco cosa cambia per voi.
La situazione
Non figurano nell'elenco delle spese recuperabili tassativamente enumerate per decreto le spese di finanziamento e di ammortamento degli impianti di riscaldamento e di fornitura di acqua calda sanitaria di un edificio residenziale. Pertanto, una corte d'appello: - ritiene esattamente che costituisca elusione di una disposizione legale di ordine pubblico il meccanismo messo in atto secondo cui i locatari di un edificio collettivo sopportano le spese di finanziamento o di rimborso del prezzo della realizzazione degli impianti di riscaldamento appartenenti alla società presso la quale essi hanno dovuto personalmente, in esecuzione del loro contratto di locazione, stipulare un contratto di vendita di calore (sentenza n. 1); - deduce esattamente che i locatari di un complesso immobiliare non devono sopportare il rimborso delle spese di investimento e di ammortamento delle attrezzature principali sostenute da una società che ha ricevuto mandato, da parte della locatrice, di fornire loro il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria e di incassare direttamente da loro i canoni che fatturava (sentenza n. 2).
Cosa dice la legge
Questa decisione conferma i principi fondamentali del diritto di proprietà.
Punti da ricordare
- Rispettate scrupolosamente i termini legali di ricorso
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📌 Questo articolo vi riguarda? Maître Cécile Zakine, avvocato in diritto immobiliare e fondiario, Dottore in giurisprudenza, opera in tutta la Francia.
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