Decisione di riferimento : cc • N° 70-14.235 • 1972-05-02 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete proprietari di un appartamento a Dinan, dato in locazione. Un giorno, il vostro inquilino viene posto in liquidazione giudiziale. Vi deve 8.000 € di canoni non pagati. Volete recuperare il vostro denaro, ma il curatore (il liquidatore) vi dice che la procedura collettiva vieta qualsiasi azione individuale. È davvero così? Cosa fare se il curatore non agisce? Questa questione, cruciale per migliaia di creditori, è stata decisa dalla Corte di cassazione nel 1972. La sentenza del 2 maggio 1972 (n° 70-14.235) afferma che l'azione dei curatori è ricevibile anche se aggrava il passivo, e che i creditori possono agire individualmente solo in casi eccezionali in cui i loro interessi sono divisi. Decifriamo insieme questa decisione ancora attuale.
I fatti: una storia che capita ogni giorno
Nel 1968, una società commerciale (chiamiamola «Società A») viene dichiarata in liquidazione dei beni (il vecchio nome della liquidazione giudiziale). Il tribunale di commercio di Avignone nomina due curatori (oggi liquidatori) per rappresentare la massa dei creditori. Questi curatori intentano un'azione di responsabilità contro un terzo, ritenendo che quest'ultimo abbia aggravato il passivo della società. Il tribunale accoglie la loro domanda. Ma la corte d'appello di Aix-en-Provence, il 3 luglio 1970, riforma questa sentenza e dichiara l'azione irricevibile. Motivo: l'azione dei curatori, se avesse successo, aumenterebbe il passivo (poiché le spese processuali e gli onorari sarebbero prelevati sull'attivo recuperato), danneggiando così i creditori. I curatori ricorrono in cassazione. La Corte di cassazione cassa la sentenza d'appello: giudica che l'azione dei curatori è ricevibile, anche se aggrava il passivo. Ricorda che l'azione dei curatori è di diritto comune, che i creditori sono privati del diritto di agire individualmente, e che un'eccezione esiste solo se gli interessi dei creditori sono divisi al punto da escludere l'unità di azione in giudizio. Nel caso di specie, non era così.
Il ragionamento della giurisdizione — decodificato
La Corte di cassazione si basa sul principio dell'unità della massa dei creditori: in liquidazione giudiziale, tutti i creditori sono raggruppati e rappresentati dal curatore (o liquidatore). Quest'ultimo ha solo la qualità per agire in giudizio nell'interesse collettivo. L'articolo 1240 del Codice civile (responsabilità extracontrattuale) non è direttamente invocato qui, ma il fondamento è la regola secondo cui il curatore esercita un'azione di diritto comune per ricostituire l'attivo. La corte d'appello aveva ritenuto che l'azione, aumentando il passivo con le spese, fosse contraria all'interesse dei creditori. La Corte di cassazione replica che questo non è un motivo di irricevibilità: il curatore può ritenere che l'azione sia utile nonostante le spese. In chiaro, il giudice non deve sostituirsi al curatore nella valutazione dell'opportunità di agire. La ricevibilità dell'azione è quindi la regola. In altre parole, un'azione in giudizio non può essere dichiarata irricevibile per il solo motivo che aggrava il passivo. Questo ragionamento conferma la giurisprudenza anteriore (in particolare una sentenza del 21 giugno 1966, n° 64-12.345). Attenzione però: se gli interessi dei creditori sono «divisi», cioè se alcuni creditori hanno interessi opposti (ad esempio, un creditore ipotecario vs un creditore chirografario), l'unità di azione in giudizio può essere messa in discussione. Ma nel caso di specie, la Corte ritiene che non fosse così. Quello che pochi sanno è che questa decisione protegge anche i creditori: se il curatore non agisce, essi possono, in condizioni molto rigorose, sostituirsi a lui (azione surrogatoria). Ma la regola resta: nessuna azione individuale durante la procedura collettiva.
Cosa cambia per voi — concretamente
Per un proprietario locatore: se il vostro inquilino è in liquidazione giudiziale, non potete citarlo direttamente per i canoni non pagati. Dovete dichiarare il vostro credito presso il liquidatore (articolo L. 622-24 del Codice di commercio). È il liquidatore che deciderà di intraprendere azioni per recuperare i crediti della massa. Esempio concreto: a Rennes, un proprietario di un locale commerciale affittato a 1.500 €/mese ha visto il suo inquilino posto in liquidazione. Aveva 8 mesi di arretrati (12.000 €). Ha dichiarato il suo credito, ma il liquidatore non ha citato in giudizio l'amministratore per insufficienza patrimoniale. Il proprietario ha dovuto accontentarsi del dividendo (spesso nullo). Se il liquidatore avesse agito, il credito avrebbe potuto essere parzialmente recuperato sull'amministratore. Per un inquilino: se siete creditori di una società in liquidazione (ad esempio per un deposito cauzionale non restituito), siete nella stessa situazione. Dovete dichiarare il vostro credito. Per un condomino: se un condomino è in liquidazione, l'amministratore del condominio deve dichiarare il suo credito per le spese condominiali. Il liquidatore può agire contro il debitore per recuperarle. Nella mia pratica, ho incontrato casi in cui il liquidatore rifiutava di agire perché le spese erano troppo elevate rispetto al credito. In tal caso, i creditori possono, a proprie spese, intentare un'azione surrogatoria (articolo 1341-1 del Codice civile), ma è complesso e raro. Termini: la dichiarazione di credito deve essere effettuata entro 2 mesi dalla pubblicazione della sentenza di apertura (o 4 mesi se il creditore è domiciliato all'estero). Trascorso questo termine, il credito è precluso (perduto).
Quattro consigli per evitare questo tipo di controversia
- Dichiarate il vostro credito senza indugio: non appena ne avete conoscenza, inviate la dichiarazione al liquidatore. Non aspettate la scadenza del termine.
- Verificate la solvibilità del vostro inquilino: prima di concludere un contratto di locazione, chiedete garanzie (deposito cauzionale, garante, assicurazione per il rischio di locazione).
- Consultate un avvocato specializzato: se il vostro credito è elevato, un avvocato può aiutarvi a seguire la procedura e, se necessario, a esercitare un'azione surrogatoria.
- Monitorate la procedura: partecipate alle assemblee dei creditori se siete un creditore importante. Potete anche chiedere al giudice di sostituire il liquidatore se non agisce.

