Decisione di riferimento: cc • N° 83-13.406 • 1984-12-05 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete proprietari di un appartamento ad Ajaccio, affittato a una società che fallisce. L'amministratore ha svuotato i conti, e il curatore (il professionista incaricato di liquidare l'impresa) non fa nulla per recuperare i debiti. Vi dite: «Agirò io stesso!» Errore. La Corte di Cassazione, con una sentenza del 5 dicembre 1984, ha stabilito: l'azione di ripianamento del passivo (per far pagare i debiti sociali ai dirigenti) può essere intentata solo dal curatore. Un creditore che la promuove da solo è inammissibile. Perché una regola del genere? E cosa fare se il curatore rimane inattivo? Spiegazioni.
I fatti: una storia come tante
Siamo negli anni '80. Una società, di cui il Sig. X è il dirigente, deve denaro all'amministrazione fiscale. La società viene sottoposta a procedura di regolamento giudiziario (l'antenato dell'amministrazione straordinaria). Il curatore designato, Sig. Y, deve gestire la liquidazione. Ma l'amministrazione fiscale ritiene che il curatore tardi ad agire contro il Sig. X per ottenere il pagamento dei debiti sociali ai sensi dell'articolo 99 della legge del 13 luglio 1967 (oggi codificato nell'articolo L. 651-2 del Codice di commercio, che consente di condannare un dirigente a pagare tutto o parte del passivo in caso di colpa di gestione).
Stanca di aspettare, l'amministrazione decide di citare in giudizio essa stessa il Sig. X, ai sensi dell'articolo 100 della stessa legge (sanzione per l'inadempimento della condanna pronunciata ai sensi dell'articolo 99). Chiede che il Sig. X sia condannato a pagare i debiti. Ma la corte d'appello dichiara la sua azione inammissibile. Perché? Perché l'articolo 100, secondo i giudici, può essere attuato solo su richiesta del curatore. L'amministrazione ricorre in cassazione. Sostiene che durante l'intera procedura, alcune azioni possono essere esercitate dai creditori, specialmente quando il curatore si astiene dall'agire. Ma la Corte di Cassazione respinge il ricorso e conferma l'inammissibilità.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di Cassazione ragiona in due tempi. Innanzitutto, ricorda che l'azione prevista dall'articolo 100 della legge del 13 luglio 1967 è la sanzione per l'inadempimento della condanna al pagamento dei debiti sociali pronunciata ai sensi dell'articolo 99 della stessa legge. In parole povere: prima, è necessaria una condanna del dirigente ai sensi dell'articolo 99 (per colpa di gestione). Poi, se non paga, il curatore può chiedere al tribunale di costringerlo con un'azione specifica (articolo 100). Ma questa seconda azione è aperta solo al curatore, non ai creditori. Il testo non dice altro, e la Corte lo interpreta rigorosamente.
Successivamente, la Corte respinge l'argomento dell'amministrazione secondo cui il curatore avrebbe dovuto agire e che la sua inazione giustificherebbe l'azione del creditore. Per l'Alta Corte, il legislatore ha affidato al curatore il monopolio di questa azione, nell'interesse collettivo dei creditori. Se il curatore non agisce, i creditori non possono sostituirsi a lui. Dispongono di altre vie (come la contestazione della responsabilità del curatore, o la richiesta al giudice delegato di farlo agire).
Quello che pochi sanno è che questa decisione è stata resa sotto l'impero della legge del 1967, ma rimane attuale sotto il diritto delle imprese in difficoltà (Codice di commercio). La soluzione è costante: solo il curatore (o il liquidatore giudiziario, oggi) ha legittimazione ad agire per il ripianamento del passivo.
Cosa cambia per voi — concretamente
Se siete un proprietario locatore a Porto-Vecchio, e il vostro conduttore commerciale fallisce lasciandovi canoni di locazione non pagati, non potrete attaccare direttamente il gestore affinché paghi i debiti della società con i suoi beni personali. È il liquidatore (ex curatore) ad avere questo potere. Dovete dichiarare il vostro credito e sperare che il liquidatore agisca. Se non lo fa, potete metterlo in mora, o chiedere al tribunale di sostituirlo.
Per un acquirente di un bene venduto da una società in liquidazione, questa decisione vi protegge indirettamente: il monopolio del curatore evita che ogni creditore agisca per conto proprio, creando confusione e costi inutili. Ma se siete contraenti di una società in difficoltà, non potete forzare la mano del liquidatore per intentare un'azione contro il dirigente.
Nella mia pratica, ho incontrato casi in cui creditori, esasperati dall'inerzia del liquidatore, hanno intentato essi stessi un'azione di ripianamento del passivo. Risultato: la loro azione è stata dichiarata inammissibile, con spese processuali a loro carico. Esempio concreto: un fornitore di materiale ad Ajaccio aveva perso 15.000 € a seguito di un fallimento. Ha attaccato personalmente il gestore. Il tribunale lo ha respinto con la motivazione che non aveva legittimazione. Ha dovuto pagare 3.000 € di spese legali in più.
Quattro consigli per evitare questo tipo di controversia
- Dichiarate il vostro credito entro i termini legali (2 mesi dalla pubblicazione della sentenza di apertura). Se dimenticate, perdete il diritto di essere pagati nell'ambito della procedura e non potrete beneficiare delle azioni del curatore.
- Monitorate l'azione del liquidatore. Chiedete regolarmente notizie alla cancelleria del tribunale di commercio. Se il liquidatore non agisce, rivolgetevi al giudice delegato con una semplice lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- Non tentate di agire da soli. Anche se il liquidatore è inattivo, non avete legittimazione per intentare l'azione di ripianamento del passivo. Qualsiasi azione diretta sarà dichiarata inammissibile.
- Consultate un avvocato specializzato in diritto delle imprese in difficoltà per valutare le opzioni a vostra disposizione, come la richiesta di sostituzione del liquidatore o l'azione di responsabilità contro di lui.

