Decisione di riferimento: cc • N° 03-41.877 • 2005-04-13 • Consulta la decisione →
Immaginate: abitate a Lessay, nella Manica, e impiegate un'assistante maternelle per accudire vostro figlio. Tutto procede bene fino al giorno in cui sorge una controversia sul pagamento delle ferie o sull'indennità di preavviso. Vi informate e vi parlano del Codice del lavoro. Ma se siete a Strasburgo, Metz o Colmar, si aggiunge un'altra regola: il diritto locale dell'Alsazia-Mosella. Allora, quale prevale?
Questa domanda, molti se la pongono senza trovare una risposta chiara. Il 13 aprile 2005, la Corte di Cassazione ha deciso in una sentenza che riguarda direttamente gli assistenti materni impiegati nei dipartimenti del Basso Reno, dell'Alto Reno e della Mosella. E la risposta non è così semplice come si potrebbe credere.
In sostanza, l'Alta Corte ha stabilito che il regime specifico degli assistenti materni (articoli L. 773-1 e seguenti del Codice del lavoro) non osta all'applicazione dell'articolo 616 del Codice civile locale, che prevede regole particolari in materia di termini di preavviso e indennità. Una decisione che obbliga a combinare due testi, e che ha conseguenze molto concrete per i datori di lavoro e i dipendenti interessati.
I fatti: una storia come ne capitano ogni giorno
La Sig.ra X esercita come assistante maternelle autorizzata a Strasburgo, nel Basso Reno. È impiegata da una famiglia per accudire il loro bambino. Il contratto di lavoro è conforme al diritto comune, ma sorge un disaccordo al momento della risoluzione: la famiglia le versa un'indennità di preavviso calcolata secondo il Codice del lavoro. La Sig.ra X ritiene che il calcolo debba tenere conto dell'articolo 616 del Codice civile locale, più favorevole al dipendente.
Viene adito il consiglio di prud'hommes di Strasburgo. I giudici di primo grado danno ragione all'assistante maternelle: applicano il diritto locale, che prevede un preavviso più lungo e un'indennità più elevata. Il datore di lavoro contesta e propone ricorso in cassazione. Il suo argomento? Il contratto di lavoro degli assistenti materni è soggetto a un regime derogatorio (articoli L. 773-1 e seguenti), che escluderebbe tutte le altre regole, incluso il diritto locale.
Ma la Corte di Cassazione non lo segue. Conferma la sentenza del consiglio di prud'hommes e respinge il ricorso. Per la Corte, il legislatore ha voluto un regime specifico per gli assistenti materni, ma ciò non esclude l'applicazione delle disposizioni locali che sono mantenute in vigore dalla legge del 1° giugno 1924. In altre parole, i due testi coesistono: il Codice del lavoro fissa il quadro generale, e il diritto locale lo completa per i punti che non copre o che prevede diversamente.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
Per comprendere la sentenza, bisogna prima conoscere i testi in gioco. Da un lato, gli articoli L. 773-1 e seguenti del Codice del lavoro (vecchi, ora ripresi nel Codice dell'azione sociale e delle famiglie) istituiscono uno status specifico per gli assistenti materni: durata del lavoro, retribuzione, ferie, ecc. Dall'altro, l'articolo 616 del Codice civile locale, mantenuto dalla legge del 1° giugno 1924, fissa regole particolari per i contratti di lavoro nei tre dipartimenti alsaziani-mosellani, in particolare in materia di termine di preavviso e indennità di licenziamento.
La questione era quindi: il regime degli assistenti materni è esclusivo, cioè sostituisce tutte le altre disposizioni, incluso il diritto locale? La Corte di Cassazione risponde di no. Si basa sul fatto che la legge del 1° giugno 1924 ha mantenuto in vigore l'articolo 616, e che nulla negli articoli L. 773-1 e seguenti indica una volontà di abrogarlo. I giudici precisano che il regime particolare è solo un insieme di regole specifiche, ma non ha l'effetto di escludere i testi locali che si applicano in modo generale a tutti i contratti di lavoro nella regione.
Concretamente, ciò significa che il datore di lavoro e l'assistante maternelle devono rispettare sia il Codice del lavoro (per la durata del lavoro, il salario minimo, ecc.) sia l'articolo 616 del Codice civile locale (per il preavviso e l'indennità). Se i due testi sono contraddittori, prevale il più favorevole al dipendente, come vuole il principio di favore nel diritto del lavoro. Qui, il diritto locale era più protettivo per l'assistante maternelle.
Questa soluzione non è una sorpresa: si inserisce in una giurisprudenza costante della Corte di Cassazione che protegge il diritto locale alsaziano-mosellano, considerato un diritto acquisito. Ma ha il merito di chiarire un punto che poteva creare confusione per gli assistenti materni.
Cosa cambia per voi — concretamente
Se siete datori di lavoro di un'assistante maternelle nel Basso Reno, nell'Alto Reno o nella Mosella, dovete ora verificare che il vostro contratto rispetti l'articolo 616 del Codice civile locale. Concretamente, ciò riguarda soprattutto il termine di preavviso e l'indennità di licenziamento.
Facciamo un esempio numerico: abitate a Carentan (ma siete in Mosella per l'esempio). Licenziate la vostra assistante maternelle dopo due anni di anzianità. Secondo il Codice del lavoro, il preavviso è di un mese. Ma secondo l'articolo 616 del diritto locale, è di sei settimane per un'anzianità da due a cinque anni. Dovete applicare il più favorevole: sei settimane. L'indennità di licenziamento è anche più elevata: 1/12 della retribuzione lorda per anno di anzianità (contro 1/5 nel Codice del lavoro, ma con un tetto diverso). Una differenza che può rappresentare diverse centinaia di euro.
Per l'assistante maternelle, questa decisione è una sicurezza: e

