Decisione di riferimento : cc • N° 03-15.769 • 2004-10-27 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete proprietari di un locale commerciale a Vierzon, locato a un centro di talassoterapia. Il contratto iniziale di 9 anni sta per scadere. Il conduttore vuole restare, ma voi desiderate riprendere i locali per installarvi vostro figlio. La clausola del contratto dice che « alla scadenza del primo periodo di nove anni, il contratto si rinnoverà per un nuovo periodo di nove anni ». Cosa fare? Questa clausola vi obbliga a lasciarlo ancora 9 anni?
Questa questione, centrale per ogni proprietario o conduttore di una locazione commerciale, è stata decisa dalla Corte di Cassazione nel 2004. La posta in gioco è alta: decine di migliaia di euro di canoni, la continuità di un'attività, o la libertà di disporre del proprio bene.
La risposta dei giudici è chiara: una tale clausola di rinnovo automatico è perfettamente valida. Il locatore non deve dare disdetta con offerta di rinnovo. Ma attenzione, le sottigliezze dello statuto delle locazioni commerciali possono trarre in inganno i non addetti ai lavori. Analizziamo insieme questa decisione e le sue implicazioni concrete.
I fatti: una storia come tante
Nel 1992, la SCI Thalamed, proprietaria di locali ad uso di talassoterapia, stipula una locazione commerciale con un gestore. Il contratto, della durata di 9 anni a decorrere dal 1° gennaio 1993, contiene una clausola particolare: « Alla scadenza del primo periodo di nove anni, il contratto si rinnoverà per un nuovo periodo di nove anni, salvo disdetta data da una o dall'altra delle parti nelle forme e nei termini di legge. » Una formulazione che sembra offrire un'opzione, ma che scatenerà un conflitto.
All'avvicinarsi della scadenza, il conduttore desidera restare. Ritiene che la clausola sia nulla, perché eluderebbe lo statuto delle locazioni commerciali che impone al locatore, per rifiutare il rinnovo, di dare disdetta con offerta di rinnovo o di pagare un'indennità di esodo. Secondo lui, la clausola lo priverebbe della protezione dello statuto. La SCI Thalamed, invece, sostiene che la clausola è valida: il contratto si rinnova automaticamente, senza formalità.
La controversia arriva davanti al tribunale di grande istanza di Bourges, poi davanti alla corte d'appello di Bourges. I giudici di merito danno ragione al conduttore: annullano la clausola e condannano il locatore a pagargli un'indennità di esodo. Ma la SCI Thalamed ricorre in cassazione. La Corte di Cassazione, con sentenza del 27 ottobre 2004, cassa la sentenza d'appello e rinvia la causa davanti alla corte d'appello di Orléans. Gli alti magistrati giudicano che la clausola non è contraria allo statuto delle locazioni commerciali e che il locatore non ha alcun obbligo di dare disdetta con offerta di rinnovo.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
Per comprendere questa decisione, bisogna tornare ai testi fondanti. Lo statuto delle locazioni commerciali (articoli L. 145-1 e seguenti del Codice del commercio) è stato concepito per proteggere il conduttore: gli accorda un diritto al rinnovo del contratto, salvo eccezioni. Se il locatore rifiuta il rinnovo, deve versare un'indennità di esodo, spesso molto onerosa. Questo diritto è di ordine pubblico.
Ma che dire di una clausola che prevede un rinnovo automatico per 9 anni? La Corte di Cassazione risponde: una tale clausola è lecita, perché non fa che riprodurre il meccanismo della tacita riconduzione, ma in modo espresso. Infatti, lo statuto prevede che, in mancanza di disdetta, il contratto prosegue per tacita riconduzione a tempo indeterminato. Qui, la clausola fissa una durata determinata (9 anni), il che è più favorevole al locatore, ma anche al conduttore che ottiene una sicurezza sulla durata. La clausola non sopprime il diritto al rinnovo: lo organizza diversamente.
La corte d'appello di Bourges aveva commesso un errore: aveva ritenuto che la clausola imponesse al locatore di dare disdetta per evitare il rinnovo. Invece, la clausola stabiliva che il rinnovo automatico operava « salvo disdetta data da una o dall'altra delle parti ». Ma la Corte di Cassazione precisa che il locatore non deve dare disdetta: è il conduttore che, se non vuole rinnovare, deve dare disdetta. Il locatore resta libero di non fare nulla, e il contratto si rinnova. Così, la clausola è perfettamente compatibile con lo statuto.
Questa decisione conferma una giurisprudenza anteriore (Civ. 3e, 16 febbraio 1994, n° 92-11.954) e si inserisce in una visione liberale dei rapporti contrattuali: le parti possono liberamente disciplinare il rinnovo, purché i diritti fondamentali del conduttore siano preservati.
Cosa cambia per voi — concretamente
Per i proprietari locatori: questa decisione è una buona notizia. Se il vostro contratto contiene una clausola di rinnovo automatico per 9 anni, non dovete dare disdetta con offerta di rinnovo. Potete lasciare che il contratto si rinnovi senza fare nulla. Ma attenzione: se desiderate riprendere il locale, dovete dare disdetta nelle forme (atto extra-giudiziale) e rispettare un preavviso di 6 mesi. Il rifiuto di rinnovo vi espone all'indennità di esodo. Quindi, la clausola non vi dispensa da questo obbligo se volete sfrattare il conduttore.
Per i conduttori: siate vigili. Una clausola di rinnovo automatico vi vincola per ulteriori 9 anni. Se volete andarvene, dovete dare disdetta. In caso contrario, siete impegnati. Esempio concreto: un negozio di 100 m² a Bourges, canone annuo di 12.000 €. Se il contratto si rinnova automaticamente, il conduttore deve pagare 108.000 € di canoni in 9 anni, anche se la sua attività diminuisce. Non può recedere facilmente.
Per gli acquirenti

