Decisione di riferimento : cc • N° 23-12.491 • 2024-07-11
Con una sentenza dell'11 luglio 2024, la Corte di cassazione ha risolto una questione inedita: chi, tra locatore ed enfiteuta, può agire in garanzia decennale in caso di vizi su costruzioni edificate nell'ambito di una locazione enfiteutica? Decide che, salvo clausola contraria, la locazione enfiteutica comporta il trasferimento al conduttore delle azioni in garanzia decennale a partire dall'entrata in godimento e per tutta la durata del contratto. Una decisione che cambia le carte in tavola.
In questa vicenda, un proprietario aveva concesso una locazione enfiteutica a un conduttore che ha fatto costruire. Sono comparsi dei vizi. La questione era sapere chi, tra locatore ed enfiteuta, potesse agire contro il costruttore. La corte d'appello aveva stabilito che la locazione enfiteutica conferiva tale azione all'enfiteuta. La Corte di cassazione conferma. Ma cosa significa esattamente questo trasferimento? E quali sono i suoi limiti? Analisi.
Perché dietro la tecnica giuridica, c'è una domanda semplice: se sei enfiteuta, puoi chiedere il risarcimento per i vizi di costruzione senza l'accordo del proprietario? E se sei locatore, sei sollevato da ogni responsabilità? La risposta è sfumata. Seguitemi dietro le quinte di questa decisione.
I fatti: una storia come tante
In questa vicenda, un locatore aveva concesso una locazione enfiteutica a un conduttore, che ha fatto edificare delle costruzioni. Sono comparsi dei vizi. L'enfiteuta ha citato in giudizio il costruttore per garanzia decennale. Il contratto di locazione non precisava chi potesse agire contro i costruttori. Il costruttore contestava la legittimazione ad agire dell'enfiteuta, sostenendo che solo il locatore, in quanto proprietario, potesse agire.
La corte d'appello ha dato ragione all'enfiteuta, ritenendo che la locazione enfiteutica conferisca a quest'ultimo un diritto reale che gli consente di agire. Il costruttore ha proposto ricorso per cassazione. La Corte di cassazione rigetta il ricorso e conferma la sentenza. Precisando che il trasferimento delle azioni in garanzia decennale al conduttore è automatico, salvo clausola contraria, e si applica a partire dall'entrata in godimento e per tutta la durata del contratto.
Ciò che colpisce è il colpo di scena: il costruttore sosteneva che solo il proprietario potesse agire. Ma la Corte ricorda che l'enfiteuta, pur non essendo proprietario del terreno, ha il godimento dell'opera e ne sopporta i rischi. Spetta quindi a lui agire. Una logica di buon senso, ma che non era scontata.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
Il ragionamento della Corte di cassazione si basa sugli articoli L. 451-1 e seguenti del codice rurale e della pesca marittima, che disciplinano la locazione enfiteutica. L'articolo L. 451-1 definisce la locazione enfiteutica come un contratto di lunga durata (da 18 a 99 anni) che conferisce al conduttore un diritto reale immobiliare. Questo diritto reale consente all'enfiteuta di disporre del bene come un proprietario, salvi i diritti del locatore.
La Corte ne deduce che, considerato l'oggetto della locazione enfiteutica — consentire al conduttore di costruire e sfruttare —, il trasferimento delle azioni in garanzia decennale è inerente al contratto. Perché? Perché l'enfiteuta è colui che subisce i vizi: utilizza l'opera, ne trae i frutti, ne sopporta i rischi. La garanzia decennale (articolo 1792 del codice civile) protegge il committente contro i vizi gravi. Ora, in una locazione enfiteutica, il conduttore è assimilato al committente.
La Corte precisa che questo trasferimento avviene ipso iure, cioè automaticamente, a partire dall'entrata in godimento e per tutta la durata del contratto. Non è necessario che il contratto lo preveda espressamente. Tuttavia, una clausola contraria potrebbe escluderlo. Ma in assenza di clausola, è l'enfiteuta a detenere l'azione.
Questa decisione conferma una tendenza giurisprudenziale: i tribunali riconoscono sempre più l'autonomia dell'enfiteuta. Evita al proprietario di dover gestire controversie edilizie che non lo riguardano direttamente. E protegge l'enfiteuta, che ha investito nella costruzione.
Cosa cambia per voi — concretamente
Se siete enfiteuti (conduttori di una locazione enfiteutica), questa decisione vi dà un diritto di agire diretto contro i costruttori. Concretamente, se constatate crepe, infiltrazioni o qualsiasi altro vizio rientrante nella garanzia decennale (dieci anni dopo il collaudo), potete citare l'imprenditore senza dover chiedere l'autorizzazione del proprietario. Esempio: avete costruito un edificio per uffici con un costo importante. Cinque anni dopo, il tetto perde. Potete agire da soli contro il copritetto. Attenzione: dovete agire entro dieci anni dal collaudo dei lavori.
Se siete proprietari locatori, questa decisione vi solleva dalle azioni in garanzia decennale, salvo che abbiate stipulato diversamente nel contratto. Non dovete quindi sorvegliare i vizi di costruzione. Ma verificate il vostro contratto: se volete mantenere il controllo dei ricorsi, dovete inserire una clausola che riservi al locatore l'esercizio delle azioni.
Se siete costruttori, sappiate che il vostro unico interlocutore per i vizi è l'enfiteuta, salvo clausola contraria. Ciò semplifica le cose: non potete essere citati dal proprietario se la locazione enfiteutica è in corso.
Infine, se siete acquirenti di un bene gravato da una locazione enfiteutica, dovete sapere che il diritto di agire in garanzia decennale appartiene all'enfiteuta. Se volete recuperare questo diritto, dovrete negoziarlo al momento dell'acquisto.
Quattro consigli per evitare questo tipo di controversia
- Redigete una clausola espressa nella locazione enfiteutica: precisate chi (locatore o conduttore) può esercitare le azioni in garanzia decennale. In assenza di clausola, la legge attribuisce l'azione all'enfiteuta.
- Verificate la data di collaudo dei lavori: la garanzia decennale decorre dal collaudo. Se siete enfiteuti, agite rapidamente se compaiono vizi.
- Conservate tutti i documenti relativi alla costruzione: contratti di appalto, verbali di collaudo, fatture. Sono essenziali per provare i vizi e i termini.
- Consultate un avvocato specializzato: ogni situazione è unica. Un professionista potrà consigliarvi sulla strategia migliore.

