Decisione di riferimento: cc • N° 10-24.661 • 2012-07-12 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete collaboratore di notaio a Saint-Jean-de-Braye, avete cresciuto due figli, ma non avete mai potuto prendere un congedo parentale di due mesi continui. Al momento della pensione, vi viene negata una bonificazione della durata assicurativa prevista dal decreto del 1990. Ingiusto? La Corte di Cassazione ha deciso diversamente il 12 luglio 2012. Questa decisione, che riguarda la Cassa di previdenza dei collaboratori e impiegati di notaio (CRPCEN), pone una questione cruciale: si può legare un beneficio sociale a una condizione di interruzione dell'attività senza creare una discriminazione indiretta, quando le donne sono più numerose a poterla soddisfare?
Per i proprietari, inquilini o professionisti del settore immobiliare, il diritto pensionistico può sembrare lontano. Tuttavia, i collaboratori di notaio, questi collaboratori essenziali per gli studi, sono direttamente interessati. E la logica di questa decisione – che convalida una condizione apparentemente neutra ma con effetti differenziati – potrebbe riecheggiare in altre controversie in diritto immobiliare, in particolare sulle clausole di esclusiva o le condizioni di risoluzione. Allora, cosa è successo esattamente?
Un assicurato, padre di due figli, riteneva di avere diritto alla bonificazione della durata assicurativa prevista dall'articolo 92 del decreto n°90-1215. Questo testo concede una maggiorazione di trimestri a coloro che hanno interrotto la loro attività professionale per almeno due mesi continui per prendersi cura dei propri figli. Problema: non aveva interrotto il suo lavoro. Ha quindi adito la giustizia, sostenendo che la condizione di interruzione era discriminatoria verso gli uomini, poiché le donne beneficiano naturalmente del congedo di maternità. La Corte di Cassazione non lo ha seguito.
I fatti: una storia come tante
Il Sig. X, collaboratore di notaio a Pithiviers (Loiret), ha avuto due figli. All'epoca, non ha preso un congedo parentale, né un congedo di paternità sufficientemente lungo per raggiungere due mesi. Al momento del pensionamento, la CRPCEN gli nega la bonificazione della durata assicurativa prevista dal decreto del 1990. Contesta: perché le donne, che beneficiano di un congedo di maternità di 16 settimane, ottengono automaticamente la bonificazione, mentre gli uomini, che hanno solo un congedo di paternità di 11 giorni, non possono raggiungerla?
La causa è portata davanti alla corte d'appello di Orléans. Il Sig. X invoca una discriminazione indiretta basata sul sesso, contraria all'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Ritiene che la condizione di interruzione continua di due mesi penalizzi ingiustamente i padri. La corte d'appello respinge la sua richiesta: il testo è neutro, si applica a tutti, e il fatto che le donne vi accedano più spesso tramite il congedo di maternità non è discriminatorio. L'assicurato ricorre in cassazione.
La Corte di Cassazione conferma la sentenza di Orléans. Considera che l'articolo 92 del decreto non crea una discriminazione indiretta, poiché la condizione di interruzione dell'attività è giustificata da un obiettivo legittimo: favorire l'assunzione di cura parentale dei figli per un periodo significativo. Poco importa che gli uomini soddisfino meno spesso questa condizione: il testo non mira a svantaggiare un sesso. È un duro colpo per il Sig. X, ma anche un segnale chiaro per tutti i collaboratori e impiegati di notaio interessati.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
Il cuore della controversia riguarda la nozione di discriminazione indiretta (una misura apparentemente neutra che svantaggia particolarmente un gruppo protetto). La Corte di Cassazione ricorda che per configurare una discriminazione indiretta, è necessario che la misura in questione svantaggi « particolarmente » le persone di un sesso rispetto all'altro. Orbene, nel caso di specie, il semplice fatto che un maggior numero di donne benefici della bonificazione non è sufficiente a stabilire una discriminazione. Perché? Perché la condizione di interruzione dell'attività di due mesi è oggettivamente giustificata: mira a incoraggiare un'effettiva interruzione del lavoro per prendersi cura dei figli, che è un fine legittimo di politica familiare.
I giudici si basano sull'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (che vieta le discriminazioni) e sull'articolo 157 del TFUE (che garantisce la parità di retribuzione tra uomini e donne). Ritengono che la differenza di trattamento tra i sessi non sia provata, poiché la condizione si applica allo stesso modo a tutti. Un uomo può benissimo prendere un congedo parentale di due mesi – non lo ha fatto, ma nulla glielo impediva. La Corte di Cassazione precisa anche che il congedo di maternità non è « obbligatorio »: una donna potrebbe non prenderlo, ma in pratica lo fa. Ciò non costituisce una discriminazione.
Questa decisione è una conferma della giurisprudenza precedente della Corte di Cassazione, piuttosto restia a riconoscere discriminazioni indirette quando la misura contestata è neutra e persegue un obiettivo di interesse generale. Da notare che la Corte di Cassazione respinge anche l'argomento tratto dall'articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione (diritto di proprietà), poiché la bonificazione non è un diritto acquisito ma una facoltà offerta sotto condizione.
Cosa cambia per voi — concretamente
Per i collaboratori e impiegati di notaio, questa decisione significa che non potrete ottenere la bonificazione della durata assicurativa (fino a 4 trimestri per figlio) se non avete interrotto la vostra attività per almeno due mesi continui per prendervi cura dei figli. Il congedo di paternità di 11 giorni non è sufficiente. Dovrete prendere un congedo parentale o un congedo per accudimento dei figli di almeno due mesi. Attenzione: il congedo parentale può essere preso fino al compimento del terzo anno di età del bambino, ma deve essere continuativo per almeno due mesi.

