Decisione di riferimento: cc • N° 80-12.895 • 1981-10-27 • Consultare la decisione →
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La situazione
Caratterizza l'esistenza di un "movimento popolare", ai sensi dell'articolo L 133-1° del codice dei comuni e della clausola di un contratto di assicurazione che garantisce l'assicurato contro i danni che ne derivano, la corte d'appello che constata che le distruzioni e i furti commessi da un gruppo di uomini nel 1975, a danno dell'assicurato, si inserivano nel piano d'insieme di un'organizzazione, che si era manifestata in numerose occasioni dal 1975, creando disordini e violenze. Il giudice di secondo grado ha quindi potuto dedurre da tali constatazioni che l'azione di cui era stato vittima l'assicurato non costituiva un "atto di sabotaggio o di malvagità individuale", escluso dalla garanzia, ma derivava da un "movimento popolare".
Cosa dice la legge
Questa decisione conferma i principi fondamentali del diritto di proprietà.
Punti da ricordare
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