Decisione di riferimento: cc • N° 24-87.154 • 2026-03-24 • Consulta la decisione →
Immaginate: abitate a Cournon-d'Auvergne, una casa con un giardino che si affaccia su un campo. Una mattina di caccia, un proiettile vagante attraversa la vostra terrazza. Nessuno viene ferito, ma la paura resta. Questo scenario, la legge lo teme: da anni, l'articolo L. 422-10 del codice dell'ambiente vieta di cacciare a meno di 150 metri da qualsiasi abitazione. Ma fino a dove arriva questo divieto? Un proprietario può autorizzare un'associazione di caccia a derogarvi? La Corte di cassazione ha appena deciso: no, e la sua decisione è senza appello.
Per un proprietario, la questione è cruciale. Possedete un terreno vicino a casa vostra e desiderate darlo in locazione a un'ACCA (associazione comunale di caccia autorizzata) per organizzare battute. Potete farlo, anche se ci sono case a meno di 150 metri? La risposta, ora, è chiara: la regola dei 150 metri è di ordine pubblico, il che significa che si impone a tutti, compreso il proprietario. I giudici hanno ritenuto che questo divieto miri a proteggere la sicurezza delle persone, un interesse che prevale sui diritti individuali di caccia.
Questa decisione, resa il 24 marzo 2026 dalla camera penale della Corte di cassazione, riguarda un tragico incidente avvenuto vicino a Rennes. Un cacciatore, appostato su un terreno dove l'ACCA aveva una locazione, ha sparato a un escursionista. Il problema? Il terreno si trovava a meno di 150 metri da un'abitazione. La Corte ha stabilito che l'ACCA non poteva organizzare la caccia in quel luogo, nemmeno con l'accordo del proprietario, e che la locazione era inefficace per autorizzare lo sparo. Una lezione per tutti gli attori della caccia.
I fatti: una storia come tante
Il signor X, proprietario a Cournon-d'Auvergne, aveva firmato un contratto di locazione di caccia con l'ACCA locale per un appezzamento adiacente alla sua casa. Il contratto, in piena regola, trasferiva all'associazione il diritto di caccia. Ma a meno di 150 metri dall'appezzamento si trovavano diverse abitazioni, tra cui quella del signor Y, un vicino. Una domenica di novembre, un cacciatore dell'ACCA, appostato su quel terreno, spara a un fagiano. Il proiettile, sfortunatamente, colpisce il signor Y che stava lavorando nell'orto. Ferito gravemente, sopravvive ma sporge denuncia.
La vicenda inizia davanti al tribunale correzionale di Rennes, che condanna il cacciatore per lesioni colpose. Ma il procuratore generale va oltre: contesta all'ACCA di aver organizzato una battuta su un terreno vietato, in violazione dell'articolo L. 422-10. L'associazione si difende sostenendo la validità del contratto di locazione: il proprietario aveva acconsentito, quindi il terreno faceva parte del suo territorio di caccia. La corte d'appello di Rennes dà ragione all'ACCA, ritenendo che la locazione regolarizzasse la situazione. Il procuratore ricorre in cassazione.
Davanti alla Corte di cassazione, il dibattito è acceso. L'avvocato dell'ACCA sostiene che il proprietario, padrone del suo diritto di caccia, può conferirlo all'associazione, e che quindi l'appezzamento diventa parte integrante del territorio dell'ACCA. Ma il procuratore generale ribatte che la regola dei 150 metri è di ordine pubblico: non può essere derogata da un accordo privato. La Corte di cassazione, in una sentenza molto attesa, dà ragione al procuratore: annulla la sentenza della corte d'appello e rinvia la causa ad altra giurisdizione. Il messaggio è chiaro: la sicurezza prevale sui contratti.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione si basa sull'articolo L. 422-10, 1°, del codice dell'ambiente, che dispone che sono esclusi dal territorio dell'ACCA «i terreni situati in un raggio di centocinquanta metri intorno a qualsiasi abitazione». Questo testo, spiega la Corte, mira a garantire la sicurezza delle persone. Ha quindi carattere di ordine pubblico, cioè si impone a tutti, senza possibilità di deroga contrattuale. Di conseguenza, anche se un proprietario conferisce il suo diritto di caccia all'ACCA tramite un contratto di locazione, i terreni situati a meno di 150 metri da un'abitazione restano esclusi dal territorio dell'associazione. L'ACCA non può quindi rilasciare piani di caccia individuali né organizzare battute in tali aree.
Questo ragionamento segna un'importante evoluzione. Fino ad ora, alcuni tribunali ammettevano che l'apporto del diritto di caccia da parte del proprietario consentisse di integrare questi terreni, sul presupposto che l'ACCA agisse come semplice locataria. Ma la Corte di cassazione pone fine a questa interpretazione. Ricorda che l'ACCA è una persona giuridica di diritto pubblico, soggetta a obblighi di sicurezza rafforzati. Il divieto dei 150 metri è una regola di polizia che non ammette eccezioni, nemmeno in caso di accordo del proprietario.
I giudici non hanno seguito l'argomento dell'ACCA secondo cui il contratto di locazione costituiva un titolo regolare. Hanno ritenuto che tale titolo non può prevalere su una regola di ordine pubblico. In pratica, ciò significa che qualsiasi contratto di locazione riguardante un terreno a meno di 150 metri da un'abitazione è nullo per quella parte, e l'ACCA non può avvalersene per organizzare tiri. La decisione è definitiva su questo punto: la sicurezza dei residenti prevale sui diritti di caccia contrattuali.
Cosa cambia per voi — concretamente
Per i proprietari: se siete proprietari di un terreno situato a meno di 150 metri da un'abitazione (la vostra o quella di un vicino), non potete più darlo in locazione a un'ACCA per cacciare. Anche se firmate un contratto, l'associazione non potrà organizzare battute. Rischiate di esporvi a procedimenti penali in caso di incidente. Ad esempio, a Beaumont, un proprietario aveva affittato un terreno di 2 ettari all'ACCA, con una casa a

