Decisione di riferimento : cc • N° 82-14.097 • 1983-12-19 • Consulta la decisione →
Questa decisione fornisce un importante chiarimento sul vostro diritto immobiliare. Ecco cosa cambia per voi.
La situazione
L'articolo 74 del decreto n. 72-678 del 20 luglio 1972 distingue espressamente la clausola di recesso dalla condizione sospensiva e poco importa per la validità della prima che una parte abbia ostacolato la realizzazione di una condizione sospensiva o non possa più invocarla. E dal momento che una Corte d'Appello ha applicato una clausola di recesso stipulata in un compromesso di vendita, è proprio perché ritiene che le disposizioni di ordine pubblico dell'articolo 6 comma 3 della legge n. 70-9 del 2 gennaio 1970 e dell'articolo 74 del decreto citato non consentano all'agente immobiliare di esigere il pagamento di una commissione, nonostante una clausola contraria inserita nel compromesso di vendita.
Cosa dice la legge
Questa decisione conferma i principi fondamentali del diritto di proprietà.
Punti da ricordare
- Rispettate scrupolosamente i termini legali di ricorso
- Conservate tutti i vostri documenti giustificativi (titoli, atti, corrispondenza)
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📌 Questo articolo vi riguarda? L'Avv. Cécile Zakine, avvocato in diritto immobiliare e fondiario, Dottore in diritto, opera in tutta la Francia.
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