Decisione di riferimento: cc • N° 76-13.388 • 1978-03-07 • Consulta la decisione →
Sei un commerciante ambulante sul mercato di Mulhouse e vuoi vendere il tuo posto? Cattiva notizia: la concessione che ti ha accordato il comune è un «bene fuori commercio» — in altre parole, non puoi cederla né pignorarla. Ma allora, cosa vendi quando trasmetti il tuo fondo di commercio ambulante? È questa la questione posta alla Corte di Cassazione nel 1978.
Immagina la scena: a Cernay, un commerciante non sedentario desidera cedere la sua attività a un subentrante. Ha pagato 20.000 franchi (circa 3.000 €) per una locazione di posteggio, ma il comune contesta la cessione. Il venditore sostiene che il suo contratto è una locazione commerciale, il che permetterebbe di cedere il diritto alla locazione. Ma i giudici hanno una lettura ben diversa.
In questa sentenza del 7 marzo 1978, la Corte di Cassazione introduce una distinzione fondamentale: la concessione di posteggio su un mercato comunale è effettivamente fuori commercio — né cedibile, né pignorabile — ma ciò non impedisce al commerciante di cedere il suo fondo di commercio, al quale è legata una clientela propria. Spiegazioni.
I fatti: una storia come se ne verificano ogni giorno
I signori Y, gestori di un fondo di commercio ambulante sui mercati di Rennes e dintorni, avevano concluso con il signor X un contratto di locazione riguardante sia un posteggio sul mercato comunale sia delle attrezzature (banchi, veicolo). Avevano versato una somma di 20.000 franchi, che qualificavano come «avviamento» — un termine che designa una somma versata per ottenere un diritto alla locazione in una locazione commerciale classica.
Qualche anno dopo, i coniugi Y citano in giudizio il signor X davanti al tribunale di commercio per far riconoscere che il contratto è una locazione commerciale, il che permetterebbe loro di beneficiare dello statuto delle locazioni commerciali (protezione contro lo sfratto, diritto al rinnovo, ecc.). Il tribunale dà loro ragione in primo grado. Ma il signor X fa appello.
La corte d'appello di Rennes, il 27 aprile 1976, riforma la sentenza: ritiene che la concessione di un posteggio su un mercato comunale sia un «bene fuori commercio», impignorabile e incedibile, in applicazione dell'articolo L. 2222-1 del Codice generale della proprietà delle persone pubbliche (che dispone che i beni delle persone pubbliche sono inalienabili e imprescrittibili). Di conseguenza, il contratto non può essere una locazione commerciale. Ma la corte aggiunge che i coniugi Y non sono meno titolari di un fondo di commercio ambulante, con una clientela propria, che possono cedere. Il signor X ricorre in cassazione.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso il 7 marzo 1978, confermando la soluzione della corte d'appello: la concessione è fuori commercio, ma il fondo di commercio stesso può essere ceduto.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
Per comprendere questa sentenza, occorre distinguere due beni giuridici diversi: da un lato, la concessione di posteggio sul mercato comunale; dall'altro, il fondo di commercio ambulante.
La concessione è un diritto di occupazione temporanea del demanio pubblico (il posto al mercato). Ora, il demanio pubblico è inalienabile: non puoi né venderlo né donarlo. Di conseguenza, la concessione stessa non può essere ceduta a un terzo senza l'accordo del comune. È ciò che ricorda la Corte: «la concessione a favore di un commerciante ambulante di un posteggio su un mercato comunale è un bene fuori commercio, né cedibile, né pignorabile».
Ma il fondo di commercio, invece, è un insieme di beni mobili (attrezzature, merci) e immateriali (clientela, diritto alla locazione, nome commerciale) che può essere venduto. Nel caso di un commerciante ambulante, la clientela è legata alla persona del commerciante e al suo know-how, non a un locale fisso. La clientela può quindi essere ceduta, indipendentemente dalla concessione di posteggio.
La Corte convalida il ragionamento dei giudici di merito: «i beneficiari di tale concessione non sono meno detentori di un fondo di commercio al quale è legata una clientela suscettibile di formare oggetto di una cessione». In altre parole: non puoi vendere il tuo posto al mercato, ma puoi vendere il tuo fondo di commercio (clientela, attrezzature, ecc.) a un subentrante, che dovrà poi richiedere una nuova concessione al comune.
Questa sentenza è una conferma della giurisprudenza anteriore: non innova, ma chiarisce una distinzione che molti commercianti e avvocati ignoravano.
Cosa cambia per te — concretamente
Se sei un commerciante ambulante a Mulhouse o a Cernay, questa decisione ha conseguenze dirette sul modo di vendere la tua attività.
Per il venditore (cedente): non puoi fatturare la cessione del tuo posteggio al mercato. Se lo fai, l'acquirente potrebbe esigere il rimborso, come nel caso di Rennes. Invece, puoi vendere il tuo fondo di commercio: clientela, attrezzature, licenza, ecc. Il prezzo dovrà riflettere il valore di questi elementi, non quello della concessione.
Per l'acquirente (subentrante): prima di acquistare, verifica che il comune accetterà di attribuirti una nuova concessione. Se rifiuta, avrai pagato un fondo senza poterlo sfruttare su quel mercato. Esempio concreto: a Cernay, un subentrante ha versato 15.000 € per un fondo ambulante, ma il comune ha rifiutato la concessione perché il mercato era già al completo. Risultato: procedura di annullamento della vendita per errore sulla sostanza.
Per il comune: questa giurisprudenza conferma il suo diritto di non riconoscere una cessione di concessione. Può imporre un nuovo contratto con il

