Decisione di riferimento: cc • N° 12-22.901 • 2014-03-12 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete impiegati a Capbreton, in un'impresa di servizi, e il vostro datore di lavoro vi annuncia che il vostro posto è soppresso per motivo economico. Vi propone un contratto di sicurezza professionale (CSP), quel dispositivo che permette di beneficiare di un accompagnamento rafforzato e di un'indennità specifica. Vi dice: «Se firmate, la rottura è considerata di comune accordo, non potrete più contestare nulla». Firmate, pensando di proteggere i vostri diritti. Ma un mese dopo, scoprite che il vostro posto è stato rioccupato. Cosa fare?
La domanda che ogni lavoratore si pone in questa situazione: posso contestare il motivo economico del mio licenziamento dopo aver accettato il CSP? La risposta è cruciale perché determina se potrete ottenere un risarcimento per licenziamento senza giusta causa.
La Corte di Cassazione, con una sentenza del 12 marzo 2014 (n° 12-22.901), ha fornito una risposta chiara: l'adesione al CSP non priva il lavoratore della possibilità di contestare il motivo economico della rottura. In altre parole, anche se la rottura è considerata avvenuta di comune accordo, il lavoratore conserva il diritto di dimostrare che il motivo economico invocato è inesistente o insufficiente. Questa decisione, resa a favore di un lavoratore, rafforza la protezione dei dipendenti contro i licenziamenti economici abusivi.
I fatti: una storia come tante
Il Sig. X, dipendente di una società situata a Parentis-en-Born, specializzata nella manutenzione industriale, ha ricevuto una proposta di contratto di sicurezza professionale (CSP) nel marzo 2010, a seguito dell'annuncio del suo licenziamento per motivo economico. La società invocava difficoltà economiche e una riorganizzazione necessaria per salvaguardare la propria competitività. Il Sig. X ha aderito al CSP il 15 aprile 2010, determinando la rottura del suo contratto di lavoro, considerata di comune accordo.
Tuttavia, il Sig. X riteneva che il motivo economico non fosse reale. Ha quindi adito il consiglio di prud'hommes di Mont-de-Marsan per contestare la rottura e chiedere un risarcimento per licenziamento senza giusta causa, nonché un supplemento di indennità sostitutiva del preavviso. La società sosteneva che, aderendo al CSP, il Sig. X aveva accettato la rottura e non poteva più contestarne il motivo.
Il consiglio di prud'hommes ha dato ragione al Sig. X, ma la corte d'appello di Pau ha riformato la sentenza, ritenendo che l'adesione al CSP valesse accordo comune e impedisse qualsiasi contestazione. Il Sig. X ha quindi proposto ricorso in cassazione. La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza d'appello e rinviato la causa ad un'altra corte, affermando il principio protettivo.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di Cassazione si è basata sull'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza n° 2006-433 del 13 aprile 2006 relativa alla sperimentazione del contratto di transizione professionale (divenuto l'articolo L. 1233-67 del Codice del lavoro). Questo testo dispone che l'adesione del lavoratore al CSP comporta una rottura del contratto di lavoro considerata di comune accordo. Ma, ha precisato la Corte, questa «considerazione» non significa che il lavoratore rinunci a qualsiasi ricorso.
In chiaro, la legge crea una finzione giuridica: si considera che le due parti siano d'accordo, ma solo sul principio della rottura, non sulla sua causa. Il lavoratore può sempre contestare il motivo economico che ha giustificato la proposta di CSP. La Corte ha così operato una distinzione fondamentale tra la rottura stessa (che il lavoratore accetta aderendo al CSP) e il motivo di tale rottura (che può essere discusso).
Gli argomenti della società erano che l'adesione al CSP valeva transazione e impediva qualsiasi contestazione successiva. Ma la Corte ha respinto questa analisi: un CSP non è una transazione (un contratto con cui le parti risolvono una controversia mediante concessioni reciproche). Il lavoratore non firma una rinuncia ai propri diritti, ma aderisce a un dispositivo di accompagnamento. La decisione conferma la giurisprudenza precedente (Soc., 25 gennaio 2011, n° 09-70.745) e la rafforza.
Attenzione, tuttavia: il lavoratore deve provare che il motivo economico è inesatto o insufficiente. Può, ad esempio, dimostrare che l'impresa non era in difficoltà, che la riorganizzazione non era necessaria, o che il suo posto è stato rioccupato. Nel caso giudicato, la Corte ha ritenuto che il lavoratore avesse sufficienti elementi per essere ascoltato: il preavviso era stato fissato al 15 aprile 2010, e il punto di partenza era contestato.
Cosa cambia per voi — concretamente
Per i lavoratori: se aderite a un CSP, conservate il diritto di contestare il motivo economico della rottura. Potete quindi adire il consiglio di prud'hommes (entro 12 mesi dalla rottura) per chiedere un risarcimento se il motivo è inesistente. In pratica, ciò può rappresentare diversi mesi di stipendio. Ad esempio, un lavoratore a Capbreton, pagato 2.000 € netti al mese, con 10 anni di anzianità, potrebbe ottenere tra 6.000 e 12.000 € di risarcimento (da 3 a 6 mesi di stipendio), più un supplemento di indennità sostitutiva del preavviso.

