Decisione di riferimento: cc • N° 93-18.985 • 1995-06-01 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete un artigiano imbianchino a Beaune, gestite la vostra impresa da 20 anni. Un giorno, le difficoltà si accumulano e venite posti in procedura di risanamento. Nell'ambito della procedura, la vostra azienda viene ceduta a una società per azioni. Pensate di aver chiuso con gli oneri sociali? Ricredetevi. La Corte di cassazione, con una sentenza del 1° giugno 1995, ricorda che anche in caso di cambiamento di forma giuridica imposto da una procedura concorsuale, restate tenuti al pagamento di un contributo «successivo» per 5 anni. Di cosa si tratta? E soprattutto, come evitarlo?
Quando si è capo d'impresa, si pensa spesso che la trasformazione della propria struttura (passaggio da impresa individuale a S.r.l., per esempio) cancelli i debiti sociali passati. È un errore. La sentenza n. 93-18.985 è chiara: ogni soggetto obbligatoriamente iscritto a un regime di assicurazione vecchiaia complementare (cassa degli imprenditori edili, per esempio) deve continuare a pagare un contributo «successivo» per i 5 anni successivi al cambiamento di forma giuridica, anche se tale cambiamento non è volontario.
Questa decisione, resa dalla Corte di cassazione, riguarda un imprenditore di pittura parigino, ma la sua portata è nazionale. Che siate a Digione, Lione o Marsiglia, il principio è lo stesso. Allora, concretamente, come funziona? E soprattutto, come proteggervi?
I fatti: una storia come capita ogni giorno
Il Sig. X è imprenditore individuale nel settore della pittura da anni. È iscritto alla cassa degli imprenditori edili e dei lavori pubblici (una cassa di previdenza complementare obbligatoria). Nel 1988, la sua impresa incontra difficoltà finanziarie. Il tribunale del commercio di Parigi lo pone in procedura di risanamento. Nell'ambito di tale procedura, l'azienda viene ceduta a una società per azioni (S.p.A.) creata per l'occasione. Il Sig. X non è più dirigente di questa S.p.A. Pensa di essere liberato da ogni obbligo verso la sua cassa di previdenza.
Ma la cassa gli richiede il pagamento di un «contributo successivo» per i 5 anni successivi alla cessione. Di cosa si tratta? È un contributo dovuto dal soggetto iscritto che cessa l'attività o cambia forma giuridica, calcolato sulla media dei contributi degli ultimi 5 anni. Il Sig. X contesta: non ha scelto di cambiare forma, è stata la procedura concorsuale a imporglielo. Adisce il tribunale delle questioni di sicurezza sociale, poi la corte d'appello di Parigi, che gli dà ragione. La cassa ricorre in cassazione.
La Corte di cassazione cassa la sentenza d'appello. Ritiene che la cessione dell'azienda a una S.p.A. costituisca effettivamente un cambiamento di forma giuridica, anche se non è avvenuta per iniziativa del gestore. Di conseguenza, il Sig. X rimane tenuto al pagamento del contributo successivo per 5 anni. La causa viene rinviata alla corte d'appello di Parigi, diversamente composta.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
Il cuore della controversia verte sull'interpretazione dei testi che disciplinano il regime di assicurazione vecchiaia complementare degli imprenditori edili. L'articolo L. 651-1 del Codice della sicurezza sociale (nella versione allora in vigore) prevede che le persone che esercitano un'attività industriale o commerciale siano obbligatoriamente iscritte a una cassa di previdenza complementare. Lo stesso codice, all'articolo L. 652-1, precisa che quando un soggetto iscritto cessa di essere soggetto a tale regime (perché cambia forma giuridica o cessa l'attività), deve pagare un contributo «successivo» per 5 anni.
La questione era: il cambiamento di forma giuridica deve essere volontario? Il Sig. X sosteneva di no, perché la cessione era imposta dalla procedura di risanamento. La cassa sosteneva che il testo non fa distinzioni. La Corte di cassazione segue la cassa: la legge non condiziona il contributo all'iniziativa del cambiamento. Poco importa che sia forzato o meno, il fatto generatore è il cambiamento di forma giuridica.
La Corte ricorda che il regime del contributo successivo ha lo scopo di garantire la continuità del finanziamento delle casse di previdenza. Senza tale contributo, gli imprenditori potrebbero sottrarsi ai loro obblighi cambiando struttura, anche sotto costrizione. È una questione di solidarietà tra generazioni di imprenditori.
Questa sentenza non è un revirement: conferma una giurisprudenza anteriore (Civ. 2e, 7 marzo 1990, n. 88-17.123) che aveva già stabilito che il contributo successivo è dovuto anche in caso di cessazione involontaria dell'attività. Si inserisce in una linea costante: la protezione dei regimi di previdenza complementare prevale sulle circostanze individuali.
Cosa cambia per voi — concretamente
Se siete imprenditori individuali nel settore edile (pittura, idraulica, elettricità, ecc.) e intendete trasformare la vostra impresa in società, sappiate che dovrete pagare un contributo successivo per 5 anni. Il suo importo è pari alla media dei contributi versati nei 5 anni precedenti il cambiamento. Ad esempio, se versavate in media 3.000 € all'anno, dovrete 3.000 € all'anno per 5 anni, per un totale di 15.000 €. Una somma che può pesare.
Lo stesso principio si applica se cedete la vostra azienda nell'ambito di una procedura di risanamento. Non potete sottrarvi invocando la costrizione. Ho avuto recentemente un caso a Digione in cui un artigiano idraulico, dopo una liquidazione giudiziale, si è visto richiedere 12.000 € di contributi successivi. Pensava che la liquidazione cancellasse tutto, ma non è così.
Per gli acquirenti: se acquistate un'azienda artigianale, verificate bene che

