Decisione di riferimento : cc • N° 09-11.973 • 2010-04-14 • Consulta la decisione →
Immaginate la scena: siete gestori di un negozio di abbigliamento a L'Isle-sur-la-Sorgue, nel cuore del Vaucluse. Una mattina, le vostre saracinesche restano abbassate: niente elettricità. La corrente è interrotta in tutto il vostro negozio, ma anche nelle parti comuni del centro commerciale. Perdete una giornata di fatturato, senza contare le merci deperibili se siete nel settore alimentare. A chi chiedere il risarcimento? Al sindaco di condominio? A EDF? Al vostro contratto di abbonamento? Una domanda che ogni proprietario o locatario di centro commerciale si è posto un giorno.
Quello che pochi sanno è che la risposta dipende da un dettaglio tecnico: il cavo che si è guastato si trova su una parte comune o su un allaccio privato? E se pagate una quota per l'illuminazione delle parti comuni, questo vi rende un « utente del servizio pubblico » di elettricità? La Corte di Cassazione, con una sentenza del 14 aprile 2010 (n° 09-11.973), ha risolto questa questione con una portata pratica considerevole.
In altre parole, se siete locatari di un'unità in una galleria commerciale, questa sentenza vi riguarda direttamente. Delinea i contorni della responsabilità in caso di danno elettrico. Ma cosa cambia esattamente? Approfondiamo i dettagli.
I fatti: una storia come capita ogni giorno
Siamo in un centro commerciale nella regione di Avignone. Una società, che chiameremo « SAS Boutique », gestisce un negozio di abbigliamento. È locataria di un locale nel condominio. Un giorno si verifica un sinistro: un cavo elettrico, situato all'interno del complesso immobiliare, provoca un'interruzione di corrente che danneggia le scorte del negozio. La società subisce un danno (perdita di merci, mancato guadagno). Si rivolge a ERDF (Electricité Réseau Distribution France, gestore della rete) per ottenere il risarcimento. Il suo argomento: ERDF è responsabile della rete pubblica di distribuzione, e il cavo difettoso ne fa parte.
Ma ERDF resiste. Per essa, questo cavo non è sulla rete pubblica: si tratta di un « allaccio particolare » che serve le parti comuni e private del centro commerciale. In altre parole, questo cavo è interno al condominio, e la responsabilità spetta al sindaco o al proprietario, non al gestore della rete. La società locataria, invece, sostiene di essere « utente del servizio pubblico » di elettricità, perché beneficia dell'illuminazione delle parti comuni grazie al contratto stipulato dal sindaco, e paga una parte delle relative spese.
La corte d'appello dà ragione alla società locataria. ERDF ricorre in cassazione. La Corte di Cassazione deve quindi decidere: un locatario che paga una quota delle spese elettriche delle parti comuni è un utente del servizio pubblico di elettricità?
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
Per comprendere la decisione, bisogna prima sapere che il servizio pubblico dell'elettricità ha la missione di assicurare la fornitura di elettricità a tutti gli utenti. Ma un « utente » non è solo il titolare di un contratto di abbonamento individuale. La Corte di Cassazione ricorda che la qualità di utente può derivare dal semplice utilizzo effettivo del servizio, anche se il contratto è stipulato da un terzo (qui, il sindaco).
Nel caso di specie, la società locataria beneficiava dell'elettricità a due titoli: da un lato, tramite il proprio contratto di abbonamento per il suo negozio; dall'altro, tramite il contratto stipulato dal sindaco per l'illuminazione delle parti comuni, di cui pagava una parte delle spese (nelle spese condominiali). Il sinistro è avvenuto su un cavo situato nelle parti comuni, cioè su un'opera che fa parte della rete di distribuzione interna al centro commerciale. La corte d'appello, confermata dalla Corte di Cassazione, ne deduce che la società è effettivamente « utente del servizio pubblico » ai sensi della legge del 15 giugno 1906 sulle distribuzioni di energia (divenuta il codice dell'energia).
Questo ragionamento si basa sull'articolo 1240 del Codice civile (responsabilità per colpa). Se ERDF è gestore della rete, deve assicurare la continuità e la qualità della fornitura. Ma attenzione: la responsabilità di ERDF non è automatica. La Corte di Cassazione non dice che ERDF è responsabile in tutti i casi. Dice semplicemente che la società locataria ha la qualità di utente, il che le apre la possibilità di agire contro ERDF se il danno è dovuto a un difetto della rete pubblica. Nel caso di specie, il cavo essendo situato nelle parti comuni, si trattava di un allaccio particolare, ma ciò non escludeva la qualità di utente.
In chiaro, la Corte di Cassazione convalida il ragionamento della corte d'appello: il fatto di pagare spese per l'illuminazione delle parti comuni, combinato con un contratto di abbonamento individuale, è sufficiente a fare di un locatario un utente del servizio pubblico. Ciò non significa che ERDF sia sempre responsabile, ma che il locatario può chiederle conto se il sinistro colpisce il servizio.
Cosa cambia per voi — concretamente
Allora, cosa dovete ricordare se siete proprietario, locatario o sindaco di un centro commerciale?
Per il locatario: non siete un semplice cliente di EDF. Siete anche un utente del servizio pubblico in quanto beneficiate dell'illuminazione delle parti comuni tramite le spese. Se un'interruzione di corrente dovuta a un cavo

