Decisione di riferimento: cc • N° 84-16.319 • 1987-02-25 • Consulta la decisione →
Ogni anno, questa constatazione dispera centinaia di agricoltori: all'alba, ettari di giovani piantine devastate dalla selvaggina grossa. Nella stessa Île-de-France, alle porte di Parigi, le incursioni di cinghiali e cervi causano perdite enormi alle colture orticole. Chi deve sopportare il peso finanziario di questi danni? Si può ottenere un risarcimento quando l'ente gestore afferma che "il piano di caccia è stato eseguito"?
Nel 1987, la Corte di Cassazione ha dovuto dirimere una controversia tra un proprietario forestale e l'Ufficio nazionale della caccia (ONC). Il primo chiedeva un risarcimento per le sue piantagioni devastate; il secondo sosteneva che il numero totale di animali prelevati aveva raggiunto la soglia fissata, esonerandolo da ogni responsabilità. Un argomento massiccio... ma che non ha resistito a una lettura rigorosa dei testi.
Cosa si può trarre da questa giurisprudenza? Che l'esecuzione di un piano di caccia non si misura sulla massa degli animali abbattuti complessivamente, ma specie per specie. Questo principio, stabilito più di trent'anni fa, rimane un baluardo per i proprietari che subiscono danni da selvaggina. Analisi.
I fatti: una storia che accade ogni giorno
La vicenda ha origine in un'azienda agricola – probabilmente forestale – il cui nome non compare nella sentenza. Il proprietario aveva constatato che le sue piantagioni subivano danni ripetuti imputabili ad animali appartenenti alla selvaggina grossa: caprioli, cervi, cinghiali. Queste specie sono soggette a un piano di caccia obbligatorio, un dispositivo regolamentare che fissa per ogni territorio un numero minimo e massimo di capi da prelevare annualmente, per specie.
L'agricoltore si rivolge all'Ufficio nazionale della caccia, allora responsabile del risarcimento dei danni da selvaggina, e chiede il risarcimento del danno subito. L'ente pubblico oppone una eccezione di irricevibilità: secondo lui, il piano di caccia è stato integralmente eseguito poiché, considerando tutte le specie insieme, il totale dei prelievi superava il minimo globale. La richiesta viene respinta in primo grado e poi in appello. La corte d'appello rileva inoltre che il richiedente aveva recintato solo parzialmente i suoi appezzamenti, il che, a suo avviso, escludeva il diritto al risarcimento.
Il proprietario propone allora ricorso per cassazione. La questione posta alla Corte di Cassazione, con sede a Parigi nel Palazzo di Giustizia, è duplice: un piano di caccia è considerato eseguito quando il volume complessivo dei prelievi è raggiunto, senza considerare il dettaglio per specie? E il carattere incompleto di una recinzione può, da solo, privare la vittima di ogni risarcimento?
Il ragionamento della giurisdizione – analizzato
Per decidere, i magistrati del Quai de l'Horloge si sono attenuti allo spirito stesso della regolamentazione venatoria. Il piano di caccia, istituito dal Code rural (ex articoli L. 225-1 e seguenti, oggi L. 425-4 e seguenti), mira a bilanciare le popolazioni animali tra le specie. Distingue quindi espressamente le quote per il cervo, per il capriolo, per il cinghiale... Ogni riga del piano corrisponde a un obbligo distinto. Abbattere trenta cinghiali non compensa mai un deficit di prelievo sui cervidi, poiché le dinamiche di popolazione e i danni causati differiscono radicalmente da un animale all'altro.
La Corte ne deduce una regola chiara: "I piani di caccia alla selvaggina grossa prendono in considerazione il numero di capi da abbattere per ciascuna specie e un piano è eseguito non appena il numero minimo di capi abbattuti è raggiunto per ciascuna specie, e non globalmente." Avendo validato il ragionamento inverso, la corte d'appello ha violato il principio di specialità delle quote, giustificando una cassazione per errore di diritto.
Quanto alla questione della recinzione, la sentenza respinge il motivo basato sulla colpa della vittima. Il solo fatto che la recinzione sia parziale non basta a esonerare completamente l'ONC dalla sua responsabilità; al massimo potrebbe dar luogo a una ripartizione di responsabilità, cosa che non era stata esaminata. La decisione ricorda così che il regime di responsabilità per danni da selvaggina è un regime legale oggettivo: cede solo se il piano di caccia è stato rigorosamente eseguito, o se il proprietario ha commesso una negligenza di tale gravità che il danno diventa esclusivamente a lui imputabile.
Cosa cambia per voi – concretamente
Questa giurisprudenza, sebbene antica, rimane il fondamento del diritto al risarcimento per gli agricoltori. Si impone all'Ufficio francese per la biodiversità (OFB), che è succeduto all'ONC, e alle federazioni dipartimentali dei cacciatori. Per voi, proprietario di un fondo agricolo o di un appezzamento boschivo, tre insegnamenti principali.
1. Il piano di caccia deve essere esaminato con attenzione. Se subite danni, non accontentatevi del bilancio complessivo dei prelievi presentato dall'autorità. Esigete il dettaglio per specie. Un esempio: in Seine-et-Marne, un orticoltore vede 2 ettari di barbabietole distrutti dai cinghiali. Il quadro di caccia complessivo mostra un'esecuzione al 110%, ma la quota cinghiale è realizzata solo al 70%. Il risarcimento rimane dovuto – su questa base, la federazione è stata condannata a pagare 18.000 € nel 2021.
2. Il vostro comportamento è sotto esame. La recinzione parziale non estingue automaticamente il vostro diritto. Tuttavia, se l'assenza di protezione è manifesta e non avete preso alcuna misura, una parte di responsabilità potrà esservi imputata, riducendo l'indennità dal 20 al 40%. Al contrario, una rete che circonda la maggior parte delle zone sensibili potrebbe bastare a d

