Decisione di riferimento: cc • N° 00-10.911 • 2001-10-25 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete proprietari di un appezzamento boschivo in Île-de-France, magari negli Yvelines o in Seine-et-Marne. Avete piantato querce, faggi, pini. E poi arrivano cinghiali e cervi. Danneggiano i giovani germogli, i tronchi, le radici. Installate protezioni individuali, risarcite. Ma chi paga? La vostra assicurazione? L'Ufficio francese della biodiversità (ex Ufficio nazionale della caccia)? La domanda che ogni proprietario forestale si pone è semplice: posso ottenere il rimborso delle spese di protezione che ho sostenuto per salvare le mie piante? Questa decisione resa dalla Corte di Cassazione il 25 ottobre 2001 (n° 00-10.911) fornisce una risposta chiara: sì, anche senza colpa dell'Ufficio nazionale della caccia, purché la riduzione della popolazione di grandi ungulati non possa essere realizzata in breve tempo e il danno sia certo.
I fatti: una storia che capita ogni giorno
Il Sig. X è proprietario di una piantagione forestale. Constata che i suoi giovani alberi vengono regolarmente danneggiati da cinghiali e cervi. Chiede all'Ufficio nazionale della caccia (ONC) di farsi carico delle spese di protezione individuale delle piante (reti, guaine, ecc.) e delle spese di risarcimento. L'ONC rifiuta, sostenendo che tali spese non costituiscono un pregiudizio indennizzabile ai sensi dell'articolo L. 226-1 del Codice rurale (relativo alla responsabilità dello Stato per i danni da grandi ungulati) e dell'articolo 1382 del Codice civile (divenuto 1240, sulla responsabilità per colpa). Il Sig. X cita in giudizio l'ONC. La corte d'appello di Parigi gli dà ragione e condanna l'ONC a pagare le spese di protezione. L'ONC ricorre in cassazione. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e conferma la sentenza d'appello. Ritiene che, nella misura in cui la riduzione della popolazione di grandi ungulati non possa essere prevista a breve termine e che il danno potenziale sia certo, la presa in carico dei lavori di protezione individuale costituisce una modalità di riparazione dell'intero pregiudizio, senza che sia necessario caratterizzare una colpa dell'ONC.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di Cassazione si basa su due testi: l'articolo L. 226-1 del Codice rurale (vecchio) che prevede che lo Stato è responsabile dei danni causati dai grandi ungulati quando l'equilibrio agro-silvo-venatorio è rotto, e l'articolo 1382 del Codice civile (divenuto articolo 1240) che dispone che «ogni fatto dell'uomo che cagiona ad altri un danno, obbliga colui per colpa del quale è avvenuto a risarcirlo». Ma attenzione: la Corte precisa che qui non è necessario provare una colpa dell'ONC. La responsabilità dell'Ufficio può essere impegnata su un fondamento oggettivo, legato all'incapacità di ridurre le popolazioni di selvaggina in un tempo sufficientemente breve per evitare i danni. Se l'ONC non può agire rapidamente, deve sopportare le conseguenze finanziarie delle protezioni messe in atto dal proprietario. Ciò che è importante è che questa soluzione si inserisce in una logica di riparazione integrale del pregiudizio: il proprietario non deve subire la perdita delle sue piante, ma può pretendere il rimborso delle spese sostenute per proteggerle. I giudici di merito avevano già ritenuto che i lavori di protezione fossero «direttamente resi necessari dalla presenza eccessiva dei grandi ungulati». La Corte di Cassazione valida questo ragionamento: non c'è violazione dei testi.
Cosa cambia per voi — concretamente
Per i proprietari forestali: potete ora chiedere all'Ufficio francese della biodiversità (ex ONC) il rimborso delle spese di protezione individuale delle vostre piante (reti, guaine, ecc.) e delle spese di risarcimento, senza dover provare una colpa dell'Ufficio. Basta dimostrare che la riduzione della selvaggina non è possibile a breve termine e che i danni sono certi. Ad esempio, se avete un appezzamento a Nanterre dove i cinghiali causano danni ricorrenti, e il piano di caccia non ha permesso di ridurne il numero, potete richiedere il costo delle protezioni. Per gli affittuari di terreni agricoli o forestali: verificate il vostro contratto di locazione. Se siete coltivatori, potreste anche agire in nome proprio se subite un pregiudizio diretto. Per i condomini con spazi verdi: questa giurisprudenza potrebbe applicarsi se grandi ungulati (cinghiali in zona periurbana) danneggiano le piantagioni comuni. Attenzione però: i termini di prescrizione sono di cinque anni dalla manifestazione del danno. Ho incontrato casi in cui i proprietari avevano aspettato troppo a lungo e si vedevano opporre la prescrizione. Agite rapidamente.
Quattro consigli per evitare questo tipo di contenzioso
- Costituite un fascicolo di prove fin dai primi danni: foto datate, verbali di ufficiale giudiziario, rapporti dell'ONF o della federazione di caccia. Più prove avrete, più la vostra richiesta sarà solida.
- Informate per iscritto l'Ufficio francese della biodiversità (OFB) della situazione: inviate una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno per segnalare l'entità dei danni e chiedere misure di regolazione.
- Conservate tutte le fatture di protezione e risarcimento: tenete i giustificativi di acquisto di reti, guaine, piante di sostituzione e della manodopera se avete fatto ricorso a un professionista.
- Consultate un avvocato specializzato prima di sostenere spese importanti: una prima analisi può evitarvi spese inutili o

