Decisione di riferimento : cc • N° 02-88.471 • 2004-01-28 • Consulta la decisione →
Immaginate la scena: a Bray-Dunes, piccolo comune del litorale di Dunkerque, il consiglio comunale vota una delibera per dare al sindaco il via libera di stare in giudizio. Nulla di straordinario, si pensa. Ma ecco che il testo si limita a dire: «Il sindaco è autorizzato a intentare qualsiasi azione in giustizia a nome del comune». Nessun dettaglio, nessun limite. Un proprietario confinante contesta una costruzione? Un locatario comunale si lamenta di un disturbo? Il sindaco può davvero fare tutto?
Questa questione, che potrebbe sembrare tecnica, ha conseguenze molto reali. Se siete proprietari di un bene comunale, locatari di un alloggio sociale o semplicemente contribuenti, il sindaco può avviare procedure che vi riguardano direttamente. Ma cosa succede se la delibera è troppo vaga? La risposta è arrivata il 28 gennaio 2004: la Corte di cassazione (la più alta giurisdizione dell'ordine giudiziario) ha cassato la sentenza di una camera di istruzione che aveva dichiarato inammissibile la denuncia presentata da un sindaco, poiché la delibera del consiglio comunale non rispettava l'articolo L. 2122-22, 16° del Codice generale delle collettività territoriali.
In parole povere, una delibera che non precisa i casi in cui il sindaco può agire, o che non indica espressamente che copre l'intero contenzioso, è nulla. E senza una delibera valida, il sindaco non ha il potere di stare in giudizio. Questa decisione, poco nota al grande pubblico, è tuttavia cruciale per gli eletti, i cittadini e i professionisti dell'immobiliare. Analisi.
I fatti: una storia come tante
In questa vicenda, tutto inizia a Garges-lès-Gonesse, comune della Val-d'Oise. Il sindaco dell'epoca, signor X, scopre fatti che ritiene penalmente rilevanti: conflitti di interessi (un eletto che utilizza la propria posizione per ottenere un vantaggio personale) e appropriazioni indebite di fondi pubblici (utilizzo di denaro pubblico per fini privati). Decide di sporgere denuncia con costituzione di parte civile (cioè si costituisce personalmente parte nel processo penale per chiedere danni e interessi).
Per farlo, si basa su una delibera del consiglio comunale, datata all'anno precedente, che lo autorizza a «intentare qualsiasi azione in giustizia a nome del comune». Nessuna precisazione sui tipi di affari, nessuna menzione esplicita che riguardi l'intero contenzioso. Il sindaco presenta la sua denuncia, ma la camera di istruzione (l'organo giurisdizionale che controlla i rinvii a giudizio) la dichiara inammissibile. Perché? Perché, secondo essa, la delibera è troppo vaga e non permette di sapere se il sindaco era abilitato ad agire in quel caso specifico.
Il sindaco ricorre in cassazione (contesta la decisione davanti alla Corte di cassazione). Ma la Corte respinge il ricorso e conferma l'inammissibilità. Ricorda che l'articolo L. 2122-22, 16° del Codice generale delle collettività territoriali (CGCT) impone che la delega data al sindaco dal consiglio comunale sia precisa: o deve elencare i casi in cui il sindaco può agire, o deve indicare espressamente che riguarda l'intero contenzioso. Non era così in questo caso.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La decisione della Corte di cassazione si basa su un testo preciso: l'articolo L. 2122-22 del CGCT, che elenca i poteri che il consiglio comunale può delegare al sindaco. Il 16° di questo articolo riguarda specificamente la possibilità «di intentare le azioni in giustizia» e di «difendere il comune nelle azioni intentate contro di esso». Ma questa delega non può essere data in bianco: il consiglio deve precisare o i casi particolari (ad esempio: «per contestare l'espropriazione di un terreno in rue de la Mer»), o indicare che la delega copre l'intero contenzioso (ad esempio: «per tutte le azioni in giustizia relative all'urbanistica»).
In altre parole, il consiglio comunale non può limitarsi a dire «il sindaco fa ciò che vuole». Deve delimitare il suo potere. Nel caso di specie, la delibera era troppo generale: non precisava se il sindaco potesse agire in materia penale, né se coprisse il contenzioso relativo al conflitto di interessi. Risultato: la denuncia presentata dal sindaco era inammissibile, poiché non aveva ricevuto una delega valida per agire in quel caso.
Questo ragionamento è logico. Il sindaco è l'organo esecutivo del comune, ma agisce sotto il controllo del consiglio comunale, che è l'assemblea deliberante. Se il consiglio vuole delegare una parte dei suoi poteri, deve farlo in modo chiaro e preciso, per evitare abusi. La Corte di cassazione si è già pronunciata in tal senso (ad esempio, Cass. civ. 1re, 7 aprile 1998, n. 96-11.629). Si tratta quindi di una giurisprudenza costante: la delega deve essere espressa e speciale.
Quello che pochi sanno è che questo requisito si applica anche alle azioni di difesa: se il comune è attaccato, il sindaco deve avere anch'egli una delega per rappresentarlo. Nella mia pratica, ho incontrato casi in cui i comuni sono stati condannati a pagare somme ingenti perché il sindaco aveva agito senza una delega valida. Attenzione quindi alla redazione delle delibere.

