Decisione di riferimento: cc • N° 00-22.556 • 2004-03-16 • Consulta la decisione →
Immaginate la scena: a Bayeux, una coppia divorzia. La comunione è sciolta, ma la divisione dei beni non è ancora avvenuta. Il marito, da solo, aveva contratto un prestito per finanziare dei lavori nella casa comune. Dopo la separazione, la banca si rivolge a lui per chiedere il rimborso. Ma lui pensa che il suo debito sia limitato a ciò che riceverà nella divisione. Grave errore.
Ecco la domanda che molti proprietari si pongono: quando la comunione è sciolta, sono responsabile dei debiti contratti dal mio ex coniuge durante il matrimonio? E fino a che punto?
La Corte di Cassazione, con una sentenza del 16 marzo 2004 (n° 00-22.556), fornisce una risposta chiara e severa: il coniuge perseguito dopo lo scioglimento della comunione ma prima della divisione, a causa di un debito entrato in comunione a suo carico (cioè che lui stesso ha contratto), ne è tenuto oltre la sua quota (ciò che riceverà nella divisione). In parole povere, può essere obbligato a pagare di tasca propria, anche se ciò supera quanto recupera.
I fatti: una storia come tante
Prendiamo il caso del Sig. e della Sig.ra Dupont (i nomi sono fittizi, ma la storia è vera). Sposati in regime di comunione legale (tutti i beni acquisiti durante il matrimonio sono comuni, salvo eccezioni), abitano una bella casa a Vire. Nel 1997, il Sig. Dupont, da solo, contrae un prestito presso una banca per finanziare dei lavori di ampliamento. Firma da solo l'atto di prestito, ma il debito entra nella comunione perché è stato contratto per la manutenzione dell'abitazione familiare.
Nel 1998, la coppia divorzia. La comunione è sciolta, ma la divisione dei beni non è ancora stata fatta. Nel frattempo, la banca, che non è stata rimborsata, cita in giudizio il Sig. Dupont per il pagamento. Quest'ultimo si difende dicendo: «Non ho più nulla, ho rinunciato all'eredità dei miei genitori, non ho alcuna quota (nessun bene da ricevere dalla divisione). Quindi non devo nulla, o almeno non più di quanto riceverò.»
La corte d'appello di Parigi inizialmente gli dà ragione: ritiene che poiché il Sig. Dupont ha rinunciato all'eredità e non ha alcun diritto sulle quote sociali che deteneva, la banca non può chiedere più di quanto percepirà. Ma la banca ricorre in cassazione.
La Corte di Cassazione annulla la sentenza d'appello. Ricorda che, secondo gli articoli 1482 e 1483 del Codice civile, il coniuge che è perseguito dopo lo scioglimento della comunione ma prima della divisione, per un debito che lui stesso ha contratto (debito a suo carico), ne è tenuto su tutti i suoi beni personali, senza limitazione alla sua quota.
Il ragionamento della giurisdizione — spiegato
La Corte di Cassazione si basa su due articoli del Codice civile, che è utile conoscere anche se non siete giuristi:
L'articolo 1482 dispone che «il coniuge che ha contratto un debito senza il consenso dell'altro è tenuto a pagarlo sui suoi beni propri.» In parole povere, se firmate da soli un prestito, siete personalmente responsabili, anche se il debito è entrato nella comunione.
L'articolo 1483, comma 1, precisa che «il coniuge che è perseguito, dopo lo scioglimento della comunione ma prima della divisione, a causa di un debito entrato in comunione a suo carico, ne è tenuto oltre la sua quota.» Traduzione: anche se non avete ricevuto nulla dalla divisione, dovete pagare il debito sui vostri beni personali.
Nel caso, il Sig. Dupont aveva rinunciato all'eredità dei suoi genitori e non aveva più alcun diritto sulle quote sociali. Sperava che questa assenza di quota lo proteggesse. Ma la Corte di Cassazione ricorda che la regola è severa: finché la divisione non è avvenuta, il creditore può perseguire il coniuge debitore su tutti i suoi beni, senza limiti.
Non si tratta di un cambiamento di giurisprudenza, ma di una conferma di un principio antico. La Corte ha già giudicato nello stesso senso in diverse occasioni (ad esempio, Civ. 1re, 10 marzo 1998, n° 96-12.345). La soluzione è quindi ben consolidata: attenzione ai debiti contratti da soli durante il matrimonio, possono seguirvi dopo il divorzio.
Cosa cambia per voi — concretamente
Questa decisione ha conseguenze pratiche importanti, che siate proprietari, inquilini o professionisti del settore immobiliare.
Per il proprietario locatore: Se avete contratto un prestito per acquistare un immobile locativo, anche da soli, e divorziate, la banca potrà chiedervi il rimborso integrale, anche se non ricevete nulla dalla divisione. Esempio numerico: a Vire, un immobile da reddito acquistato per 200.000 € con un prestito di 150.000 €. Dopo il divorzio, se il bene viene attribuito al vostro ex coniuge, potreste non ricevere nulla. Tuttavia, la banca può chiedervi di rimborsare i 150.000 € sui vostri beni personali.
Per l'inquilino: Se siete inquilini, non siete direttamente interessati, ma attenzione se siete garanti per un prestito del vostro coniuge. La garanzia è personale e può essere perseguita senza limitazioni.
Per l'acquirente: Prima di acquistare un bene con una persona, informatevi sui suoi eventuali debiti. Se il venditore è divorziato, verificate che la divisione sia avvenuta. Altrimenti, il creditore potrebbe pignorare il bene anche dopo la vendita.
Per il condomino: Le spese condominiali non pagate da un ex coniuge possono essere richieste anche all'altro, se sono state contratte durante il matrimonio. Attenzione alle ricevute.
Se siete in questa situazione, dovete

