Decisione di riferimento: cc • N° 20-16.139 • 2022-09-28 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete proprietari di un appartamento a Pau, e il vostro inquilino vi cita in giudizio per lavori che ritiene non eseguiti. Nei suoi atti difensivi, il suo avvocato scrive che siete un « mercante di sonno » e che « sfruttate la miseria della gente ». Siete furiosi, volete sporgere denuncia per diffamazione. Ma potete farlo? La risposta è sfumata, e la Corte di Cassazione l'ha appena precisata il 28 settembre 2022. Questa decisione, resa in una controversia immobiliare, interessa direttamente tutti gli attori del settore: proprietari, inquilini, promotori e, naturalmente, gli avvocati. Perché delimita un confine: ciò che si dice in un procedimento giudiziario gode di una vasta immunità, salvo che esca dal quadro del processo. Spiegazioni.
Concretamente, l'articolo 41 della legge del 29 luglio 1881 prevede che i discorsi e gli scritti prodotti davanti ai tribunali non possono dar luogo a un'azione per diffamazione, a meno che non siano estranei alla causa. Dietro questo gergo giuridico si cela una regola essenziale: la libertà di difesa. Un avvocato deve poter criticare un avversario, qualificarlo come « disonesto » o « negligente », senza temere di essere trascinato davanti al tribunale penale ogni volta. Ma questa immunità ha dei limiti: se l'avvocato, nei suoi scritti, attacca la persona del suo avversario per fatti totalmente estranei alla lite, allora la diffamazione può essere configurata. È esattamente ciò che ha ricordato la Corte di Cassazione in questa vicenda.
Perché questa decisione è importante per voi, proprietario a Saint-Jean-de-Luz o promotore a Pau? Perché fissa un quadro chiaro: non potete attaccare per diffamazione un avvocato che vi tratta da « bugiardo » nell'ambito di un processo su un contratto di vendita, poiché le sue dichiarazioni sono legate al giudizio. Al contrario, se inventa fatti personali senza rapporto con il fascicolo, la porta è aperta. Ma attenzione, il confine è talvolta sottile, e i giudici valutano caso per caso. Analizziamo questa decisione.
I fatti: una storia come ne capitano ogni giorno
La vicenda inizia con una vendita immobiliare a Pau. Un promotore vende lotti in stato futuro di completamento (VEFA) ad acquirenti. Ma emergono vizi costruttivi e inadempienze. Gli acquirenti citano in giudizio il promotore e il notaio. Nei loro atti difensivi, gli avvocati degli acquirenti scrivono che il notaio « avrebbe dovuto sottoporre le vendite al regime della VEFA » e che « avrebbe dovuto consigliare la vendita sotto tale regime ». Il notaio si sente diffamato: secondo lui, queste affermazioni lasciano intendere che ha commesso un grave errore professionale. Denuncia per diffamazione gli avvocati e gli acquirenti.
Il tribunale penale di Pau è adito. Gli avvocati degli acquirenti invocano l'immunità dell'articolo 41 della legge del 1881: le loro dichiarazioni rientrano nella difesa dei loro clienti, quindi sono coperte. Il tribunale dà loro ragione e respinge la domanda del notaio. Quest'ultimo appella. La corte d'appello di Pau conferma: i passaggi incriminati sono direttamente collegati all'oggetto della lite, ossia la responsabilità del notaio nella redazione degli atti. Il notaio ricorre in cassazione.
La Corte di Cassazione, con la sua sentenza del 28 settembre 2022 (n°20-16.139), rigetta il ricorso. Ricorda che « solo se sono estranei al giudizio, i passaggi di atti difensivi possono giustificare una condanna al risarcimento a causa del loro carattere presuntamente diffamatorio ». In altre parole, purché le dichiarazioni siano in relazione con il dibattito giudiziario, sono protette. Il notaio non otterrà danni per diffamazione.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
Il cuore del ragionamento si articola in due fasi. Innanzitutto, la Corte ricorda il principio: l'articolo 41 della legge del 29 luglio 1881 dispone che « i discorsi pronunciati o gli scritti prodotti davanti ai tribunali » non possono dar luogo a un'azione per diffamazione, salvo che le dichiarazioni siano estranee alla causa. Questo testo tutela la libertà di parola degli avvocati e delle parti, indispensabile per l'esercizio della giustizia. Senza questa immunità, ogni arringa o atto difensivo scritto potrebbe essere attaccato penalmente, paralizzando i processi.
Successivamente, la Corte esamina se i passaggi incriminati siano « estranei al giudizio ». Qui, gli atti difensivi rimproveravano al notaio di non aver consigliato il regime della VEFA. Ora, la lite verteva proprio sulla natura delle vendite e sugli obblighi del notaio. Le dichiarazioni sono quindi in collegamento diretto con l'oggetto del processo. Poco importa che siano severe o inesatte: sono coperte dall'immunità. La Corte precisa che la valutazione avviene in concreto, cioè in base al contesto di ciascun giudizio. Non è un'immunità assoluta, ma un'immunità funzionale.
Questa decisione si inserisce in una giurisprudenza costante. La Corte di Cassazione vigila a non estendere la nozione di dichiarazioni « estranee alla causa ». Ad esempio, un avvocato che definisce il suo avversario « ladro » nell'ambito di una lite su un furto sarebbe coperto. Al contrario, se lo accusa di maltrattamenti sui figli nell'ambito di una lite commerciale, allora le dichiarazioni sono estranee. Il confine è quindi quello del legame con il dibattito giudiziario. Sorge una domanda: questa immunità è troppo ampia? Alcuni ritengono che permetta agli avvocati di dire tutto senza rischi. Ma la Corte di Cassazione ricorda che esistono altre vie, come l'azione disciplinare o la responsabilità civile per abuso del diritto.

