Decisione di riferimento: cc • N° 06-14.111 • 2007-04-03 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete proprietari di un immobile a Redon, e un inquilino pubblica sul suo blog gravi accuse nei vostri confronti. Intraprendete un'azione per diffamazione (lesione dell'onore tramite dichiarazioni pubbliche). La causa segue il suo corso, viene emessa un'ordinanza di chiusura (atto del giudice che chiude il dibattito), poi attendete la sentenza. Ma i mesi passano e la prescrizione (termine legale per agire, qui tre mesi in materia di stampa) potrebbe esservi opposta. Cosa fare?
La domanda che si pone ogni giustiziabile coinvolto in un procedimento di stampa: come interrompere la prescrizione quando non si può più agire? La risposta della Corte di cassazione in questa sentenza del 3 aprile 2007 (n. 06-14.111) è chiara: la prescrizione è sospesa automaticamente tra l'ordinanza di chiusura e la pronuncia della sentenza. In altre parole, il tempo che trascorre durante questo periodo non conta nel termine di prescrizione.
Ma cosa cambia esattamente? Questa decisione protegge il richiedente che, dopo la chiusura del dibattito, non può più depositare conclusioni (scritti difensivi) o compiere un atto processuale per manifestare l'intenzione di proseguire. Senza questa sospensione, molte azioni per diffamazione o ingiuria pubblica (oltraggio verbale) sarebbero prescritte prima ancora che il tribunale si pronunci.
I fatti: una storia come tante
La signora X, proprietaria di un bene immobile a Redon, viene attaccata in un articolo di stampa locale. Ritenendo che le dichiarazioni ledano la sua reputazione, cita in giudizio (intraprende un'azione legale) il giornale davanti al tribunale di grande istanza di Lilla. Ma ecco: il tribunale si dichiara incompetente (non ha il diritto di giudicare la causa), poiché i fatti si sono verificati a Redon, che dipende dalla circoscrizione di Rennes.
La signora X propone appello (contesta la decisione) davanti alla corte d'appello di Douai. Il procedimento segue il suo corso: scambio di conclusioni, udienza, poi il consigliere istruttore (giudice incaricato dell'istruzione) emette un'ordinanza di chiusura il 20 ottobre 2005. La causa viene messa in decisione (i giudici deliberano prima di emettere la sentenza). La sentenza viene infine pronunciata il 15 marzo 2006, quasi cinque mesi dopo.
Nel frattempo, il termine di prescrizione di tre mesi previsto dall'articolo 65 della legge del 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa è decorso. Il giornale convenuto (la parte attaccata) eccepisce la prescrizione: secondo lui, la signora X non ha compiuto alcun atto interruttivo (atto che arresta il termine) dopo l'ordinanza di chiusura. La corte d'appello gli dà ragione e respinge l'azione della signora X.
La signora X ricorre in cassazione (ricorso davanti alla Corte di cassazione). Sostiene che l'ordinanza di chiusura l'ha posta nell'impossibilità di agire e che la prescrizione doveva essere sospesa. La Corte di cassazione le dà ragione, cassando la sentenza d'appello. Rinvia la causa davanti alla corte d'appello di Versailles.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione si basa sull'articolo 65 della legge del 29 luglio 1881, che fissa a tre mesi il termine di prescrizione in materia di stampa. Questo termine decorre dalla pubblicazione delle dichiarazioni contestate. Può essere interrotto solo da un atto di prosecuzione, cioè un atto con cui il richiedente manifesta alla controparte l'intenzione di proseguire l'azione. Esempi: citazione, conclusioni, istanza.
Ora, una volta emessa l'ordinanza di chiusura, le parti non possono più depositare nuove conclusioni né compiere atti processuali senza autorizzazione del giudice (e solo per rispondere a nuovi argomenti). Il richiedente è quindi nell'impossibilità giuridica di compiere un atto interruttivo. In queste condizioni, la prescrizione non può continuare a decorrere. Essa è sospesa (messa in pausa) fino alla pronuncia della sentenza.
Attenzione però: questa sospensione opera solo se l'ordinanza di chiusura è intervenuta prima della scadenza del termine di prescrizione. Se il termine scade prima dell'ordinanza, la prescrizione è maturata. Nel nostro caso, l'ordinanza è stata emessa il 20 ottobre 2005 e il termine di tre mesi aveva iniziato a decorrere dalla data di pubblicazione (presunta luglio 2005). Il termine non era quindi ancora scaduto al momento della chiusura.
Quello che pochi sanno è che questa soluzione è specifica del diritto della stampa. Nel diritto comune, la prescrizione non è sospesa dalla chiusura: spetta al richiedente agire con diligenza. Ma qui, la legge del 29 luglio 1881 protegge specialmente la libertà di espressione imponendo termini molto brevi, e la Corte di cassazione compensa questa rigidità con la sospensione in caso di impossibilità di agire.
In sintesi, la Corte di cassazione ha stabilito che la corte d'appello di Douai aveva violato la legge non sospendendo la prescrizione. Ha cassato la sentenza e rinviato la causa davanti alla corte d'appello di Versailles.
Cosa cambia per voi — concretamente
Se siete vittime di diffamazione (accusa pubblica falsa) o ingiuria (oltraggio) pubblicata su un giornale, un blog o sui social network, dovete agire rapidamente: il termine di prescrizione è di soli tre mesi. Ma se avete già intrapreso un'azione e la causa è in appello, questa decisione vi protegge: il tempo tra l'ordinanza di chiusura e la sentenza non conta.
Facciamo un esempio concreto. Siete proprietari di un gîte a Fougères, e un cliente insoddisfatto pubblica una recensione diffamatoria su un sito di prenotazione. Citate in giudizio il cliente per diffamazione. Il tribunale vi dà ragione, ma il cliente propone appello. La corte d'appello fissa un'ordinanza di chiusura

