Decisione di riferimento: cc • N. 22-18.687 • 2024-09-19 • Consulta la decisione →
A Paray-le-Monial, una famiglia detiene le quote di una SCI (società civile immobiliare) da decenni. Il padre, usufruttuario (colui che ha il diritto di utilizzare i beni e di percepirne i redditi), e i figli, nudi proprietari (coloro che possiedono il bene senza poterlo utilizzare finché dura l'usufrutto), si dividono i frutti della locazione. Ma un giorno, la SCI vende tutti i suoi immobili. Il denaro entra in cassa. L'usufruttuario vuole distribuire questo prodotto sotto forma di dividendi. I nudi proprietari gridano all'abuso. Chi ha ragione?
Questa domanda, forse ve la ponete se vi trovate in una situazione di demembramento (separazione della proprietà tra usufrutto e nuda proprietà). La risposta è semplice: salvo accordo scritto, il dividendo prelevato sul prezzo di vendita spetta al nudo proprietario, mentre l'usufruttuario ha solo un quasi-usufrutto (diritto di utilizzare la somma ma obbligo di restituirla alla fine dell'usufrutto) su tale somma. E soprattutto, l'usufruttuario non commette abuso votando tale distribuzione.
Spiegazione dettagliata di questa decisione resa dalla Corte di Cassazione il 19 settembre 2024, che rende sicure le pratiche delle SCI e chiarisce i diritti di ciascuno.
I fatti: una storia come ne capitano ogni giorno
La Sig.ra [F], usufruttuaria di 3.135 quote di una SCI, e il Sig. [F], nudo proprietario delle stesse quote, sono in conflitto. La SCI possiede un patrimonio immobiliare considerevole. Nel 2017, vende la totalità dei suoi attivi immobiliari. Il prodotto della vendita viene accantonato in conto corrente soci. Poi, nel 2018, l'usufruttuaria partecipa a un'assemblea generale che decide di distribuire tale prodotto sotto forma di dividendi. Il Sig. [F] ritiene che questa distribuzione costituisca un abuso di usufrutto (utilizzo eccessivo dei suoi diritti da parte dell'usufruttuaria) e cita in giudizio sua madre per ottenere l'estinzione del suo usufrutto e il risarcimento dei danni.
Il tribunale di grande istanza di Chalon-sur-Saône, e poi la corte d'appello di Digione, respingono la sua domanda. Il Sig. [F] ricorre in cassazione. Sostiene che sua madre ha commesso un abuso distribuendo somme derivanti dalla vendita di attivi immobiliari, che normalmente spettano alla nuda proprietà, e non all'usufrutto.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 19 settembre 2024, respinge il ricorso. Conferma che l'usufruttuaria non ha abusato del suo diritto: il dividendo prelevato sul prodotto della vendita spetta al nudo proprietario, poiché l'usufruttuaria ha solo un quasi-usufrutto sulla somma distribuita. In altre parole, ha il diritto di utilizzare il denaro, ma deve restituirlo alla fine dell'usufrutto. Votarne la distribuzione non costituisce quindi un abuso.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di Cassazione si basa sugli articoli 578 e seguenti del Codice civile, che definiscono l'usufrutto (diritto di godere di un bene) e la nuda proprietà (diritto di disporre del bene). Ricorda un principio fondamentale: in assenza di una convenzione particolare tra il nudo proprietario e l'usufruttuario di quote sociali, il dividendo prelevato sul prodotto della vendita della totalità degli attivi immobiliari di una SCI spetta al nudo proprietario. Perché? Perché il prodotto della vendita sostituisce l'immobile venduto: è quindi esso stesso un bene in nuda proprietà. L'usufruttuario può percepirne solo gli interessi (o, nel caso di specie, un quasi-usufrutto sulla somma, cioè un diritto d'uso con obbligo di restituzione).
Il ragionamento è il seguente: la distribuzione di dividendi su tale prodotto si limita a trasferire ai soci una somma che, nel patrimonio della SCI, rappresenta il valore degli immobili venduti. Il nudo proprietario, in quanto proprietario del fondo, deve ricevere tale valore. L'usufruttuario, invece, gestisce solo temporaneamente la somma. Non commette quindi abuso votando la distribuzione, poiché questa non gli procura un indebito vantaggio: essa beneficia al nudo proprietario.
Questa decisione conferma una giurisprudenza precedente (in particolare Cass. civ. 3e, 12 luglio 2018, n. 17-21.660) ma precisa il caso specifico dei dividendi derivanti dalla vendita di attivi. Esclude l'argomento dell'abuso di usufrutto, che sarebbe potuto essere accolto se l'usufruttuario avesse utilizzato la somma per fini personali senza contropartita. Qui, la distribuzione è conforme all'interesse sociale e non lede il nudo proprietario, che recupera in definitiva il valore degli immobili.
Cosa cambia per voi — concretamente
Per il nudo proprietario di quote di SCI: Questa decisione vi rassicura: se la SCI vende i suoi immobili e distribuisce il prodotto, avete diritto a tale dividendo. L'usufruttuario non può tenerlo per sé. Tuttavia, se l'usufruttuario percepisce la somma e la consuma (ad esempio utilizzandola per le sue spese correnti), dovrà restituirla alla fine dell'usufrutto. Avete quindi un credito nei suoi confronti. Per evitare conflitti, prevedete una convenzione scritta che precisi la sorte dei prodotti di vendita.
Per l'usufruttuario: Potete votare la distribuzione senza timore di essere accusati di abuso. Ma attenzione: la somma che ricevete è un quasi-usufrutto. Dovete conservarla o investirla prudentemente, poiché dovrete restituirla al nudo proprietario alla vostra morte o alla fine dell'usufrutto. Se spendete tutto, lasciate un debito ai vostri eredi. Esempio numerico: a Digoin, una SCI vende un immobile per 300.000 €. L'usufruttuario riceve 150.000 € di dividendi. Se li utilizza per lavori personali, i nudi proprietari potranno richiedere tale somma alla sua successione.
Per il professionista immobiliare (notaio, avvocato, consulente): Questa decisione chiarisce un punto importante. È consigliabile redigere convenzioni scritte tra usufruttuario e nudo proprietario per disciplinare la distribuzione dei proventi straordinari. Inoltre, è opportuno informare i clienti sulle conseguenze fiscali: in Francia, i dividendi distribuiti a seguito di vendita di attivi possono essere soggetti a imposta sulle plusvalenze. Verificate la situazione specifica con un fiscalista.

